IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di
Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTA la legge 20
luglio 2004, n. 189;
VISTO l’art. 10 della
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA la Legge
22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento
18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle
attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in
materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del
Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n.
281”;
VISTO il Decreto del
Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA l’Ordinanza 6
agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione
canina;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTA l’Ordinanza del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di
affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
VISTO l’Accordo 6 marzo
2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
VISTA la Legge Regionale
18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe
canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6,
comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario
(ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza
degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione
Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale
rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO CONTO che l’art. 6 –
comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle
Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani
e strutture sanitarie e annonarie;
VISTA la nota della
Comunità Montana “Montagna Marsicana” prot. n. 3212
del 18.07.2016, ricevuta al protocollo del Servizio in data 22.7.2016, al n.
RA/171243/SA.19, con la quale viene richiesta la iscrizione all’Albo regionale
delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Rifugio di Sante Marie, sito
in Via Variante Tiburtina Valeria – Loc. Calcara – Collericciuto in Comune di Sante Marie /AQ);
RICHIAMATA la propria nota
interlocutoria prot. n. RA.19757 del 18.08.2016 con
la quale sono state richieste al Commissario Liquidatore della Comunità Montana
“Montagna Marsicana” integrazioni ed elementi integrativi di giudizio per
l’istruttoria dell’istanza prodotta;
VISTA la successiva
nota-Raccomandata
della Comunità Montana “Montagna Marsicana” prot.
n. 3911 del 9.09.2016, acquisita al protocollo della regione Abruzzo al n.
0048665 in data 23.09.2016
con la quale, nel produrre documentazione
integrativa, viene espressamente dichiarato che:
·
“La
distanza della Struttura ex art. 6, 4° comma L.R. 47/2013 è oltre 300 metri da
nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed
annonarie”;
·
“La
capacità della Struttura ha una capienza di n. 530 soggetti, ma ne saranno
utilizzati massimo n. 250”;
·
“L’orario
quotidiano di apertura al pubblico, come da tabella esposta nella struttura è
il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00”;
ACCERTATO che la Struttura
risulta regolarmente accatastata al Catasto Fabbricati dell’Agenzia del Territorio
di L’Aquila al Foglio 46, Particella 903 Sub. 1, 2 e 3;
ACCERTATO che la
documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo
Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve
essere iscritta tra gli “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R. 18
dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica, di proprietà
della Comunità Montana “Montagna Marsicana” destinata al ricovero di cani e
gatti in modo permanente;
RITENUTO di poter quindi
accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18
dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile Rifugio di Sante Marie, sita in Via
Variante Tiburtina Valeria – Loc. Calcara – Collericciuto in Comune di Sante Marie (AQ).e
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Sante Marie (AQ) al Fg. 46 - part. 903 Sub. 1, 2 e 3, capace di Max. n. 250
posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al
n. 15
dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal
Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Marsicana” con sede
legale in Avezzano (AQ);
2.
di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila alla
vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);
3.
di trasmettere copia del presente provvedimento dal
Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Marsicana” con sede
legale in Avezzano (AQ);;
4.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig.
Sindaco del Comune di Sante Marie (AQ) - quale autorità sanitaria del Comune ed
al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
5.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;
6.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002,
n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli