L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Rifugio di Sante Marie, sito in Via Variante Tiburtina Valeria – Loc. Calcara – Collericciuto in Comune di Sante Marie (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA            la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

 

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA            l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

 

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

 

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

 

VISTA la nota della Comunità Montana “Montagna Marsicana” prot. n. 3212 del 18.07.2016, ricevuta al protocollo del Servizio in data 22.7.2016, al n. RA/171243/SA.19, con la quale viene richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Rifugio di Sante Marie, sito in Via Variante Tiburtina Valeria – Loc. Calcara – Collericciuto in Comune di Sante Marie /AQ);

 

RICHIAMATA la propria nota interlocutoria prot. n. RA.19757 del 18.08.2016 con la quale sono state richieste al Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Marsicana” integrazioni ed elementi integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;

 

VISTA la successiva nota-Raccomandata  della Comunità Montana “Montagna Marsicana” prot. n. 3911 del 9.09.2016, acquisita al protocollo della regione Abruzzo al n. 0048665 in data 23.09.2016

con la quale, nel produrre documentazione integrativa, viene espressamente dichiarato che:

·             “La distanza della Struttura ex art. 6, 4° comma L.R. 47/2013 è oltre 300 metri da nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie”;

·             “La capacità della Struttura ha una capienza di n. 530 soggetti, ma ne saranno utilizzati massimo n. 250”;

·             “L’orario quotidiano di apertura al pubblico, come da tabella esposta nella struttura è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00”;

 

ACCERTATO che la Struttura risulta regolarmente accatastata al Catasto Fabbricati dell’Agenzia del Territorio di L’Aquila al Foglio 46, Particella 903 Sub. 1, 2 e 3;

 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra gli “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica, di proprietà della Comunità Montana “Montagna Marsicana” destinata al ricovero di cani e gatti in modo permanente;

 

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile Rifugio di Sante Marie, sita in Via Variante Tiburtina Valeria – Loc. Calcara – Collericciuto in Comune di Sante Marie (AQ).e contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Sante Marie (AQ) al Fg. 46 - part. 903 Sub. 1, 2 e 3, capace di Max. n. 250 posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al

 

n. 15

 

dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Marsicana” con sede legale in Avezzano (AQ);

2.           di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);

3.           di trasmettere copia del presente provvedimento dal Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Montagna Marsicana” con sede legale in Avezzano (AQ);;

4.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Sante Marie (AQ) - quale autorità sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;

5.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;

6.           di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

Segue Allegato