IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1.
di adottare ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, l’atto endo-procedimentale
per l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), da trasmettere al competente
SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito
dall’art. 2 del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento dell’impresa FORNACE CARULLI SRL sito C.da Riparossa
n. 1 nei Comuni di Picciano e Loreto Aprutino (PE) relativamente ai
seguenti titoli abilitativi:
·
autorizzazione agli scarichi di
cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006,
·
autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.
152/2006,
·
comunicazione o nulla osta
relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della
L. 447/1995;
2.
di specificare che l’A.U.A. è subordinata all’osservanza
della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate
negli allegati:
a)
Allegato
scarichi (prot. RA/24425/16 del 26/08/2016),
b)
Allegato
emissioni,
c)
Allegato
impatto acustico,
nonché agli allegati
pareri:
·
Parere
ARTA prot. n. 6153 del 12/08/2016 (prot. RA n. 19347 del 17/08/2016);
3.
di definire la periodicità e le modalità per lo
svolgimento delle attività di autocontrollo, a cura dell’impresa, così come
specificato, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
4.
di specificare che in materia di sanzioni si fa
rifermento alle norme settoriali;
5.
di disporre la pubblicazione del presente atto, per
estratto, sul B.U.R.A.T.;
Ai
sensi dell’articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha
una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del
provvedimento all’impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere
conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a
corredo dell’istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie,
ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi
preposti ai controlli.
La
Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 5, del D.P.R.
59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza,
ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
L’impresa
che intenda effettuare modifiche dell’attività e/o dell’impianto è tenuta a
rispettare quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
La
domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al SUAP
competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate
all’art. 5 del D.P.R. 59/2013.
Nel
caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Di Silverio Carulli Nino) all’impresa è fatto obbligo di comunicare
detta modifica.
Eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi
titoli abilitativi oggetto di questo atto cessano di essere validi al momento
in cui la presente A.U.A. diventa vigente.
Si
dispone la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale,
in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il
titolo all’impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito
elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:
·
Regione
Abruzzo, Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria, SINA,
·
Comune
di Picciano (PE),
·
Comune
di Loreto Prutino (PE),
·
ARTA
Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti ,
·
Az.
USL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione
per l’esercizio delle loro rispettive
funzioni e competenze.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Sabatino Belmaggio