D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta C.F.M. S.r.l.- P.IVA/C.F. 01735130682 con sede legale ed operativa in Via Mascagni, snc – Montesilvano (PE) - Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto di autodemolizione e di stoccaggio temporaneo (R13-D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi all’interno di un complesso industriale esistente con sede in via Mascagni, snc nel Comune di Montesilvano (PE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.     di fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.04.2016 nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.     di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della Legge Regionale 19/12/2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Ditta C.F.M. S.r.l. - P.I. 01735130682  concernente l’avvio di un impianto di autodemolizione e stoccaggio temporaneo (R13-D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi  all’interno di un complesso industriale esistente ubicato in via Mascagni nel Comune di Montesilvano (PE), con una potenzialità totale dell’impianto n. veicoli/anno 2280,  individuabile sulla mappa catastale al Foglio n. 19, part. n. 474 per una superficie complessiva dell’area pari a mq. 5200, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di seguito elencati:

1)           Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Rev. 01 del 5 ottobre 2014;

2)           Relazione Tecnica Progettuale – Sistema Gestione dei Rifiuti - Rev. 01 del 19/04/2016;

3)           Tav.01 Lay-out rifiuti Rev.01 del 19/04/2016 ;

4)           Tav. 02 Lay out Rete di raccolta e trattamento delle acque - Rev.01 del 19/04/2016;

5)           Relazione tecnico progettuale – Sistema di Gestione Emissione in Atmosfera Rev. 01 del 19/04/2016;

6)           Tav. 03 Planimetria generale delle emissioni - Rev. 01 del 19/04/2016;

7)           Relazione Geologica - Idrogeologica – REV.00 del 19/04/2016;

3.           di autorizzare la Ditta C.F.M.S.r.l.:

3.1    alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento alle condizioni di cui alla nota ARTA del 09.08.2016 prot. n. 6041 (Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

4.           di stabilire che, relativamente alla fase di gestione delle acque provenienti dall’area dell’impianto, così come risulta dagli elaborati indicati al precedente punto 2), la Ditta dovrà provvedere al loro conferimento presso il canale artificiale esistente e direttamente adducente al fiume Saline previa autorizzazione dell’organo competente e alle condizioni  di cui alla nota  ARTA del 09.08.2016 prot. n. 6041 (Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

5.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) alla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia dalla fase di costruzione che della fase di gestione;

6.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle  prescrizioni del competente  Dipartimento dell’ ARTA  - Distretto Provinciale di Chieti - nota 09.08.2016 prot. n. 6041  di cui all’ Allegato  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7.           di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.            Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.           In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.            I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

8.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

 

9.           di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:

9.1 documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.2);

9.2  comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

·             l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·             l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

·             il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate     conoscenze tecniche;

9.3     data di avvio dell’impianto;

9.4 documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

9.5   copia dell’autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa.

10.        di precisare che l’esercizio dell’impianto è subordinato alla verifica della conformità della documentazione indicata al precedente punto 9); il SGR, in tal senso, procederà ad una specifica istruttoria in merito di detta documentazione e, in caso favorevole, sarà adottato uno specifico nulla-osta per l’avvio delle attività gestionali autorizzate al precedente puto 3.1);

11.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

·             la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

·             la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

·             l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

·             il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

·             l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

12.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13.        di obbligare la Ditta C.F.M. S.r.l. al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

14.        di precisare  che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

·             deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

·             devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

·             devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

·             deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

15.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Pescara ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;

16.        di richiamare la Ditta C.F.M. S.r.l. all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

17.        di stabilire che, considerata la modalità di rinnovo del contratto di locazione n. 14063040204440871 del 30.06.2014 repertorio n. 4093, entro 30 giorni dalla scadenza annuale fissata, si fa obbligo di inviare al SGR una comunicazione concernente gli effetti del suddetto contratto d’affitto; nel caso in cui allo scadere del primo termine previsto per il giorno 03.04.2020  non sia pervenuta alcuna comunicazione, nel senso sopra indicato, il presente provvedimento deve ritenersi automaticamente sospeso, con l’effetto di non poter consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti ex lege; tanto si comunica ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e s.m.i., senza la necessità di inviare ulteriori comunicazioni da parte della Autorità competente;

18         di obbligare la Ditta in oggetto a:

18.1     possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2     prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;

19.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

21.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

22.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto di Chieti;

23.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

24.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini