Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE- DITTA COFAS srl - IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI ROSCIANO (PE) .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

 

1.          di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, l’atto endo-procedimentale per l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento dell’impresa COFAS srl sito in loc. Pescara Secca nel Comune di Rosciano (PE)  relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

·             autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006,

2.          di specificare che l’A.U.A. è subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate negli allegati:

a.            Allegato scarichi (prot. RA 24253/16 del 26/08/2016),

3.          di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, a cura dell’impresa, così come specificato, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;

4.          di specificare che in materia di sanzioni si fa rifermento alle norme settoriali;

5.          di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all’impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell’istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

La Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.

L’impresa che intenda effettuare modifiche dell’attività e/o dell’impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.

La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all’art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale D’Arcangelo Nicola) all’impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

Eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto di questo atto cessano di essere validi al momento in cui la presente A.U.A. diventa vigente.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all’impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

-              Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA,

-              Comune di Rosciano (PE),

per l’esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Sabatino Belmaggio

Segue Allegato