POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Asse 1 Occupazione - Stanziamenti di risorse a favore delle Province abruzzesi per la continuità dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro fino al 31.12.2016.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-              il Regolamento n. 1303 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

-              il Regolamento n. 1304 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

-              la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che "approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la  regione Abruzzo in Italia. CCI CCI 2014IT05SFOP009";

-              la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 180, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014. Presa d’atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del negoziato al Consiglio regionale.”;

-              la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

-              la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3 che delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

-              il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di  emissioni  industriali”,  convertito,  con  modifiche dalla  legge 6 agosto 2015  n. 125, e in particolare l’art. 15 che stabilisce:

·             “1. allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.”;

·             “2. allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.”;

-              l’Accordo Quadro tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, con il quale il Governo e le Regioni si impegnano a:

·             garantire, congiuntamente, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego, considerandoli l’infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive. […]”;

·             definire congiuntamente un Piano Generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi Operativi Nazionale e Regionali della programmazione UE 2014/2020, al fine di potenziarne l’efficacia e le sinergie”;

·             definire, in una cornice di indirizzo unitario, l’attuazione puntuale dei contenuti del presente accordo-quadro mediante la stipula di specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione […]”;

-              il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 11, comma 1, che prevede:

“1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma […]”;

 

DATO ATTO            che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 ottobre 2015 ha preso atto dello schema di Convenzione tipo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le singole Regioni/Province Autonome sui servizi per l'impiego;

 

CONSIDERATO che:

·             il suddetto schema di Convenzione reca dei contenuti a geometria variabile che ogni singola Regione/Provincia Autonoma deve adattare al proprio contesto territoriale;

·             il predetto schema reca all’articolo 5, comma 1, la durata della Convenzione, ovvero ne stabilisce la “validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all’annualità 2017.”;

·             la Regione Abruzzo, nel mese di dicembre 2015, ne condividerà i contenuti con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto dettato dal citato decreto legislativo n.150/2015;

·             successivamente alla condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo schema di Convenzione sarà adottato con atto giuntale;

 

PRESO ATTO          della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, che all’articolo 5 introduce le “Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro”, stabilendo al comma 1 che “Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all’articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.[…]“;

 

CONSIDERATA la tempistica connessa alla complessa fase di transizione necessaria per il completamento dell’intero processo amministrativo finalizzato al trasferimento delle funzioni alla Regione e che, pertanto, si rende indispensabile garantire la continuità dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nelle more del predetto subentro della Regione nella titolarità delle funzioni stesse, anche attraverso la possibilità delle province, ove sussistano i presupposti giuridici, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i contratti d’opera in forma di prestazione professionale del personale impiegato nei servizi per l’impiego  fino al 31 dicembre 2016;

 

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute da parte delle Province abruzzesi relativamente alla possibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i contratti d’opera in forma di prestazione professionale del personale impiegato nei servizi per l’impiego  fino al 31 dicembre 2016;

 

TENUTO CONTO, altresì, che da parte delle Province abruzzesi l’impiego del personale suddetto deve essere declinato in specifici progetti  coerenti con le finalità e gli obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020, anche alla luce del ruolo che i Centri per l’impiego ricoprono nell’ambito del programma comunitaria “Iniziativa Occupazione Giovani” e dell’attuazione delle politiche attive del lavoro ad essi collegate;

 

RITENUTO   pertanto, necessario prevedere uno stanziamento di risorse pari a € 1.090.678,20  sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 in favore delle Province secondo quanto da loro comunicato, così come di seguito specificato:

-        € 907.590,24 per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2016;

-        € 183.087,96 per le integrazioni orarie del personale di ruolo part time per lo svolgimento di servizi specialistici all’impiego,  inserito nel portale “mobilita.gov.it” e assunto dalle graduatorie del concorso con requisiti speciali di accesso per il mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro, fino al 31 dicembre 2016;

 

DATO ATTO            del parere favorevole espresso dal Direttore del “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e del Direttore del “Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa”, nel quale è incardinata l’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento.

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte delle strutture proponenti,

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

1.      di destinare, nelle more del subentro della Regione nella titolarità delle funzioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, la somma complessiva di € 1.090.678,20 in favore delle Province abruzzesi per garantire la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro almeno fino al 31 dicembre 2016.

2.      di finanziare con risorse pari a € 1.090.678,20, a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020, in favore delle Province abruzzesi in accordo con le loro comunicazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, quanto di seguito specificato:

-        la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2016, per complessivi € 907.590,24;

-        le integrazioni orarie del personale di ruolo part time per lo svolgimento di servizi specialistici all’impiego,  inserito nel portale “mobilita.gov.it” e assunto dalle graduatorie del concorso con requisiti speciali di accesso per il mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro, per complessivi € 183.087,96.

3.      di autorizzare il Direttore del “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, di porre in essere tutti gli atti di competenza necessari a dare attuazione al presente provvedi-mento.

4.      di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

5.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it.