LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
-
il Regolamento n. 1303 (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali
sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006;
-
il Regolamento n. 1304 (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
-
la Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che "approva
determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la
regione Abruzzo in Italia. CCI CCI
2014IT05SFOP009";
-
la deliberazione di Giunta regionale
13 marzo 2015, n. 180, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014. Presa
d’atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del
negoziato al Consiglio regionale.”;
-
la legge 7 aprile 2014, n. 56,
recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
-
la
legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, vita e di lavoro”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3 che delega
il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
-
il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78
recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”,
convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, e in particolare l’art. 15 che
stabilisce:
·
“1.
allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi
e politiche attive del lavoro, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche
attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché
dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli
cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale
Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi
strutturali.”;
·
“2.
allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province
autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia
autonoma.”;
-
l’Accordo
Quadro tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, con il quale il
Governo e le Regioni si impegnano a:
·
“garantire, congiuntamente, per tutta la fase di transizione
verso un diverso assetto delle competenze, la continuità di funzionamento dei
Centri per l’Impiego, considerandoli l’infrastruttura pubblica indispensabile
per lo sviluppo delle politiche attive. […]”;
·
“definire congiuntamente un Piano Generale di raccordo delle
azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi Operativi
Nazionale e Regionali della programmazione UE 2014/2020, al fine di potenziarne
l’efficacia e le sinergie”;
·
“definire, in una cornice di indirizzo unitario, l’attuazione
puntuale dei contenuti del presente accordo-quadro mediante la stipula di
specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
ciascuna Regione […]”;
-
il decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 11, comma
1, che prevede:
“1. Allo scopo di
garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di
gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione
alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel
territorio della regione o provincia autonoma […]”;
DATO ATTO che
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 ottobre 2015
ha preso atto dello schema di Convenzione tipo tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e le singole Regioni/Province Autonome sui servizi per
l'impiego;
CONSIDERATO che:
·
il suddetto schema di Convenzione
reca dei contenuti a geometria variabile che ogni singola Regione/Provincia
Autonoma deve adattare al proprio contesto territoriale;
·
il predetto schema reca all’articolo
5, comma 1, la durata della Convenzione, ovvero ne stabilisce la “validità per
le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30
giugno 2016, per quanto riferibile all’annualità 2017.”;
·
la Regione Abruzzo, nel mese di
dicembre 2015, ne condividerà i contenuti con Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nel rispetto di quanto dettato dal citato decreto
legislativo n.150/2015;
·
successivamente alla condivisione
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo schema di Convenzione
sarà adottato con atto giuntale;
PRESO ATTO della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32,
recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle
Province in attuazione della Legge 56/2014”, che all’articolo 5 introduce le
“Disposizioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del
lavoro”, stabilendo al comma 1 che “Con specifici accordi stipulati e recepiti
secondo le procedure di cui all’articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai
sensi e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali.[…]“;
CONSIDERATA la tempistica
connessa alla complessa fase di transizione necessaria per il completamento
dell’intero processo amministrativo finalizzato al trasferimento delle funzioni
alla Regione e che, pertanto, si rende indispensabile garantire la continuità
dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nelle more del
predetto subentro della Regione nella titolarità delle funzioni stesse, anche
attraverso la possibilità delle province, ove sussistano i presupposti
giuridici, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i
contratti d’opera in forma di prestazione professionale del personale impiegato
nei servizi per l’impiego fino al 31
dicembre 2016;
TENUTO CONTO delle
comunicazioni pervenute da parte delle Province abruzzesi relativamente alla
possibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, di prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i contratti d’opera in forma di
prestazione professionale del personale impiegato nei servizi per l’impiego fino al 31
dicembre 2016;
TENUTO CONTO, altresì, che da
parte delle Province abruzzesi l’impiego del personale suddetto deve essere
declinato in specifici progetti coerenti con le finalità e gli
obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020, anche alla luce del ruolo che i Centri
per l’impiego ricoprono nell’ambito del programma comunitaria “Iniziativa
Occupazione Giovani” e dell’attuazione delle politiche attive del lavoro ad
essi collegate;
RITENUTO pertanto, necessario prevedere uno
stanziamento di risorse pari a € 1.090.678,20 sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 in
favore delle Province secondo quanto da loro comunicato, così come di seguito
specificato:
- € 907.590,24 per le proroghe dei
contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per
l’impiego, fino al 31 dicembre 2016;
- € 183.087,96 per le integrazioni orarie
del personale di ruolo part time per lo svolgimento di servizi specialistici all’impiego, inserito
nel portale “mobilita.gov.it” e assunto dalle graduatorie del concorso con
requisiti speciali di accesso per il mercato del lavoro e le politiche attive
del lavoro, fino al 31 dicembre 2016;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal
Direttore del “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università” e del Direttore del “Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l'Europa”, nel quale è incardinata l’Autorità di Gestione
del POR FSE Abruzzo 2014-2020, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
nonché alla legittimità del presente provvedimento.
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte delle strutture proponenti,
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate:
1. di
destinare, nelle more del subentro della Regione nella titolarità delle
funzioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, la
somma complessiva di € 1.090.678,20 in favore delle Province abruzzesi per
garantire la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro almeno fino al 31 dicembre 2016.
2. di
finanziare con risorse pari a € 1.090.678,20, a valere sul POR FSE Abruzzo
2014-2020, in favore delle Province abruzzesi in accordo con le loro
comunicazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, quanto di seguito
specificato:
- la proroga dei contratti di lavoro a
tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31
dicembre 2016, per complessivi € 907.590,24;
- le integrazioni orarie del personale di
ruolo part time per lo svolgimento di servizi specialistici all’impiego, inserito nel portale “mobilita.gov.it”
e assunto dalle graduatorie del concorso con requisiti speciali di accesso per
il mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro, per complessivi €
183.087,96.
3. di
autorizzare il Direttore del “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche
del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, di porre in essere tutti gli
atti di competenza necessari a dare attuazione al presente provvedi-mento.
4. di
dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia.
5. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.T. e sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it.