LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della
Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare n. 218, del 28 luglio 2009 “Regolamento
recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Torre del Cerrano”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2010 (di seguito, rispettivamente
“MATTM” e “Regolamento”);
DATO ATTO che, ai fini
dell’emanazione del Regolamento, il MATTM aveva rimesso alla Regione Abruzzo
una proposta di articolato allo scopo di acquisirne l’avviso;
VISTA la DGR n. 148/C
del 10 marzo 2015, recante “ Annullamento parere
regionale sullo Schema di Regolamento di disciplina attività consentite
nell’A.M.P. Torre del Cerrano”, che ha rimosso il parere reso ,
con DGR 1035 del 25/09/2006, dalla
Giunta Regionale sull’emanando Regolamento di disciplina dell’AMP, in
violazione delle competenze all’epoca statutariamente definite;
RILEVATO che, in attuazione della predetta
Deliberazione, la Regione Abruzzo deve riformulare il parere in questione, e
che la competenza a licenziarlo è del
Consiglio Regionale d’Abruzzo, a norma dell’art. 41 dello Statuto
vigente, pubblicato nel BURA n. 1 (straordinario) del 10/01/2007, che
disciplina gli atti a contenuto programmatorio e i indirizzo generale;
RILEVATO inoltre che, ai fini
della formulazione del parere, debbono essere nuovamente ponderati, tenuto
conto del tempo trascorso, tutti gli interessi sottesi, ed in particolare
quelli relativi alle diverse componenti dell’economia locale, incluso il settore
della marineria che pratica la pesca dei molluschi bivalvi, su cui gravano le
limitazioni maggiori, al fine di ottimizzare la sostenibilità ambientale e
socio economica di un importante intervento di tutela del territorio,
VISTA la Legge Regionale 5/08/2004
n° 22 , concernente “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno
all’economia ittica”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 22 Ordinario del 20 Agosto
2004 ed in particolare l’art. 3 (Conferenza Regionale della Pesca Marittima e
dell’acquacoltura), (di Seguito “Conferenza”);
RILEVATO che la Conferenza
è lo strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia
di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e,
più in generale, sulle tematiche che interessano il Settore;
CONSIDERATO che nelle sedute
del 22/05/2015 e del 16 luglio 2015 la Conferenza ha espresso avviso
favorevole all’adozione di un nuovo attrezzo da pesca da utilizzare per la
pesca delle vongole all’interno dell’AMP Torre del Cerrano
, formulando inoltre ulteriori indicazioni alternative e/o integrative a detta
ipotesi;
VISTI i verbali del
22/05/2015 e del 16/07/2015, uniti in stralcio alla presente deliberazione
rispettivamente come allegati a) e b), dai quali si evince il parere come sopra
reso dalla Conferenza;
VISTA la nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0014319/PNM del 17/07/2015 e l’allegato parere
tecnico reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) in data
8/7/2015, uniti alla presente deliberazione come allegato c), da cui si evince
che il predetto Dicastero non ritiene percorribile l’utilizzo dell’attrezzo
proposto ;
DATO ATTO che il vigente
Regolamento dell’AMP Torre del Cerrano, nel
precludere totalmente
la pesca dei molluschi bivalvi, già praticata da decenni
nell’areale all’epoca dell’istituzione del Parco , non prevede nessuna forma di
ristoro né in favore delle Imprese armatrici delle 82 unità da pesca interessate,
operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara, né in favore del personale marittimo imbarcato
su dette unità da pesca, pari ad almeno 250 marittimi;
CONSIDERATO che l’areale precluso
alla pesca rappresenta il 12 % circa dello specchio acqueo su cui essa può
essere esercitata dalle predette motobarche, e che la connessa riduzione delle
opportunità di esercizio dell’attività si è tradotta in un carico eccessivo di
prelievo della specie che ha comportato un grave depauperamento di essa,
tradottosi in un dimezzamento dei quantitativi pescati, che ha obbligato il
COGEVO Abruzzo a ridurre sensibilmente le giornate di pesca, ed incrementare i
periodi di fermo delle attività, come si evince dalla nota IZSAM G. Caporale di
Teramo prot. 16340 del 22/09/2015, recante “Relazione
sulla pesca delle vongole nella Regione Abruzzo” ,
unita come allegato d) al presente deliberato;
VISTA la L.394/1991,
recante “Legge quadro sulle aree protette”, ed in particolare l’art. 15 c.2, il
quale stabilisce che “ I vincoli derivanti dal piano alle attività
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati
sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi
ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed
indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti
dall'attività del parco”, rimettendone all’Ente Parco l’erogazione;
RICHIAMATI gli artt. 18 e 19
della legge medesima, relativi all’istituzione ed alla gestione di aree marine
protette, ed evidenziato che dette disposizioni nulla statuiscono in materia di
indennizzi;
DATO ATTO, tuttavia, che
l’art. 20 testualmente recita “Per quanto
non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si
applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali”;
RITENUTO pertanto che il vigente “Regolamento recante la
disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Torre del Cerrano” , approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 218 del 28/07/2009, sia
ingiustificatamente omissivo di un preciso vincolo di legge, nella misura in
cui non contempla alcuna forma di indennizzo a carico dello Stato, a fronte del
divieto di svolgimento delle attività di
pesca dei molluschi bivalvi, ampiamente praticate nell’areale e preesistenti alla sua
istituzione;
RITENUTO pertanto di
propone al Consiglio regionale l’espressione di un nuovo parere sul Regolamento
approvato dal MATTM con Decreto
218/2009, che esprima la contrarietà della Regione Abruzzo alle disposizioni
che esso reca, nella misura in cui risultano preclusive delle attività di pesca
dei molluschi bivalvi nell’areale dell’AMP Torre di Cerrano,
senza prevedere indennizzo alcuno, a cura dello Stato, a favore delle imprese
di Pesca abilitate all’esercizio di tale modalità di prelievo ittico, iscritte
al Compartimento marittimo di Pescara;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che riveste
altresì l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno all’Economia
Ittica, attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della
proposta di deliberazione e la sua conformità alla legislazione vigente;
VISTA la Relazione di accompagnamento della
proposta di Deliberazione, unita alla presente deliberazione come allegato e);
VISTA la Legge
Regionale n. 77/1999 e s.m.i. ;
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
1.
di proporre al Consiglio
regionale l’espressione di un nuovo parere sul Regolamento approvato dal
MATTM con Decreto 218/2009, che esprima
la contrarietà della Regione Abruzzo alle disposizioni che esso reca, nella
misura in cui risultano preclusive delle attività di pesca dei molluschi
bivalvi nell’areale dell’AMP Torre di Cerrano, senza
prevedere indennizzo alcuno, a cura dello Stato, a favore delle imprese di
Pesca abilitate all’esercizio di tale modalità di prelievo ittico, iscritte al
Compartimento marittimo di Pescara;
2.
di dare atto che gli allegati a), b), c),d), e)
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di pubblicare il presente atto, ai sensi del d.lgs. n. 33 / 2013, art. 26, comma 1, nella specifica sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Regione Abruzzo;
4.
di pubblicare il presente provvedimento, in
forma integrale, sul BURAT e sul sito
internet dedicato
alla pesca marittima professionale e
acquacoltura www.regione.abruzzo.it/pesca.
Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso
giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello
Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice Ordinario entro
i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Segue
Allegato