Riformulazione del parere regionale sul  Regolamento che disciplina delle attività consentite nelle diverse zone  dell’area marina protetta Torre del Cerrano” approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 28 luglio 2009 , n. 218 a seguito dell’adozione della DGR 10/03/2014 n. 148/C. – proposta al Consiglio regionale

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

 

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 218, del 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone  dell’area marina protetta Torre del Cerrano”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2010 (di seguito, rispettivamente “MATTM” e  “Regolamento”);

 

DATO ATTO che, ai fini dell’emanazione del Regolamento, il MATTM aveva rimesso alla Regione Abruzzo una proposta di articolato allo scopo di acquisirne l’avviso;

 

VISTA la DGR n. 148/C del 10 marzo 2015, recante “ Annullamento parere regionale sullo Schema di Regolamento di disciplina attività consentite nell’A.M.P.  Torre del Cerrano”, che ha rimosso il parere reso , con  DGR 1035 del 25/09/2006, dalla Giunta Regionale sull’emanando Regolamento di disciplina dell’AMP, in violazione delle competenze all’epoca statutariamente definite;

 

RILEVATO  che, in attuazione della predetta Deliberazione, la Regione Abruzzo deve riformulare il parere in questione, e che la competenza a licenziarlo è del  Consiglio Regionale d’Abruzzo, a norma dell’art. 41 dello Statuto vigente, pubblicato nel BURA n. 1 (straordinario) del 10/01/2007, che disciplina gli atti a contenuto programmatorio e i indirizzo generale;

 

RILEVATO inoltre  che, ai fini della formulazione del parere, debbono essere nuovamente ponderati, tenuto conto del tempo trascorso, tutti gli interessi sottesi, ed in particolare quelli relativi alle diverse componenti dell’economia locale, incluso il settore della marineria che pratica la pesca dei molluschi bivalvi, su cui gravano le limitazioni maggiori, al fine di ottimizzare la sostenibilità ambientale e socio economica di un importante intervento di tutela del territorio,

 

VISTA la Legge Regionale  5/08/2004 n° 22 , concernente “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l’art. 3 (Conferenza Regionale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura), (di Seguito “Conferenza”);

 

RILEVATO che la Conferenza è lo strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, sulle tematiche che interessano il Settore;

 

CONSIDERATO che nelle sedute del 22/05/2015 e del 16 luglio 2015  la Conferenza ha espresso avviso favorevole all’adozione di un nuovo attrezzo da pesca da utilizzare per la pesca delle vongole all’interno dell’AMP Torre del Cerrano , formulando inoltre ulteriori indicazioni alternative e/o integrative a detta ipotesi;

 

VISTI i verbali del 22/05/2015 e del 16/07/2015, uniti in stralcio alla presente deliberazione rispettivamente come allegati a) e b), dai quali si evince il parere come sopra reso dalla Conferenza;

 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0014319/PNM del 17/07/2015 e l’allegato parere tecnico reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  in data 8/7/2015, uniti alla presente deliberazione come allegato c), da cui si evince che il predetto Dicastero non ritiene percorribile l’utilizzo dell’attrezzo proposto ;

 

DATO ATTO che il vigente Regolamento dell’AMP Torre del Cerrano, nel precludere totalmente  la pesca dei molluschi bivalvi, già praticata da decenni nell’areale all’epoca dell’istituzione del Parco , non prevede nessuna forma di ristoro né in favore delle Imprese armatrici delle 82 unità da pesca interessate, operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara, né  in favore del personale marittimo imbarcato su dette unità da pesca, pari ad almeno 250 marittimi;

 

CONSIDERATO che l’areale precluso alla pesca rappresenta il 12 % circa dello specchio acqueo su cui essa può essere esercitata dalle predette motobarche, e che la connessa riduzione delle opportunità di esercizio dell’attività si è tradotta in un carico eccessivo di prelievo della specie che ha comportato un grave depauperamento di essa, tradottosi in un dimezzamento dei quantitativi pescati, che ha obbligato il COGEVO Abruzzo a ridurre sensibilmente le giornate di pesca, ed incrementare i periodi di fermo delle attività, come si evince dalla nota IZSAM G. Caporale di Teramo prot. 16340 del 22/09/2015, recante “Relazione sulla pesca delle vongole nella Regione Abruzzo” , unita come allegato d) al presente deliberato;

 

VISTA la L.394/1991, recante “Legge quadro sulle aree protette”, ed in particolare l’art. 15 c.2, il quale stabilisce che I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco”, rimettendone all’Ente Parco l’erogazione;

 

RICHIAMATI gli artt. 18 e 19 della legge medesima, relativi all’istituzione ed alla gestione di aree marine protette, ed evidenziato che dette disposizioni nulla statuiscono in materia di indennizzi;

 

DATO ATTO, tuttavia, che l’art. 20 testualmente recita “Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali”;

 

RITENUTO pertanto che il vigente “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone  dell’area marina protetta Torre del Cerrano” , approvato con Decreto del Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 218 del 28/07/2009,  sia ingiustificatamente omissivo di un preciso vincolo di legge, nella misura in cui non contempla alcuna forma di indennizzo a carico dello Stato, a fronte del divieto di svolgimento delle  attività di pesca dei molluschi bivalvi, ampiamente praticate  nell’areale e preesistenti alla sua istituzione;

 

RITENUTO pertanto di propone al Consiglio regionale l’espressione di un nuovo parere sul Regolamento approvato dal MATTM  con Decreto 218/2009, che esprima la contrarietà della Regione Abruzzo alle disposizioni che esso reca, nella misura in cui risultano preclusive delle attività di pesca dei molluschi bivalvi nell’areale dell’AMP Torre di Cerrano, senza prevedere indennizzo alcuno, a cura dello Stato, a favore delle imprese di Pesca abilitate all’esercizio di tale modalità di prelievo ittico, iscritte al Compartimento marittimo di Pescara;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che riveste altresì l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica, attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta di deliberazione e la sua conformità alla legislazione vigente;

 

VISTA  la Relazione di accompagnamento della proposta di Deliberazione, unita alla presente deliberazione come allegato e);

 

VISTA la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i. ; 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.           di proporre al Consiglio regionale l’espressione di un nuovo parere sul Regolamento approvato dal MATTM  con Decreto 218/2009, che esprima la contrarietà della Regione Abruzzo alle disposizioni che esso reca, nella misura in cui risultano preclusive delle attività di pesca dei molluschi bivalvi nell’areale dell’AMP Torre di Cerrano, senza prevedere indennizzo alcuno, a cura dello Stato, a favore delle imprese di Pesca abilitate all’esercizio di tale modalità di prelievo ittico, iscritte al Compartimento marittimo di Pescara;

2.           di dare atto che gli allegati a), b), c),d), e) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.           di pubblicare il presente atto, ai sensi del d.lgs. n. 33 / 2013, art. 26, comma  1, nella specifica sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Regione Abruzzo;

4.           di pubblicare  il presente provvedimento, in forma integrale,  sul BURAT e sul sito internet dedicato
alla pesca marittima professionale e  acquacoltura
www.regione.abruzzo.it/pesca.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4

Allegato5