VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla
Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale n. 6 del 7.07.2016 del Consiglio Regionale – V Commissione
Consiliare Permanente, in sede deliberante
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche all'art. 7 del Reg. n. 12 del 1995)
1. Il comma 4 dell'articolo 7 (Prove finali e
commissioni d'esame) del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di
attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio
1995, n. 111) è sostituito dal seguente:
"4. Le prove si svolgono in forma
decentrata presso le strutture formative interessate, oppure in forma
centralizzata per singole tipologie di interventi formativi secondo le
disposizioni del piano, dinanzi alla commissione esaminatrice nominata, tenendo
conto degli obiettivi di cui agli articoli 5, comma 7 e 19, comma 3, con
provvedimento del dirigente del servizio competente e composta, da:
a) un Presidente designato dalla Regione
Abruzzo tra funzionari regionali di categoria "D", in possesso di
laurea, con almeno cinque anni di ruolo nella Pubblica Amministrazione, che
abbiano prestato servizio per almeno 12 (dodici) mesi alle dipendenze del
Dipartimento competente in materia, in modo da garantire il presidio del
procedimento amministrativo connesso al rilascio dell'attestato/qualifica;
all'assegnazione dell'incarico procede la competente struttura dirigenziale tra
gli iscritti in un apposito Elenco regionale alla cui istituzione provvede
il competente Servizio, tramite avviso
pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione nel rispetto
della presente disposizione. L'elenco è aggiornato annualmente e, comunque,
all'inizio di ogni legislatura;
b) un esperto designato dagli organi
periferici del Ministero della pubblica istruzione;
c) un esperto designato dagli organi periferici
del Ministero del lavoro;
d) un esperto scelto dal dirigente del
Servizio della Giunta regionale competente in materia di
formazione professionale tra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro;
e) un esperto scelto dal dirigente del
Servizio della Giunta regionale competente in materia di formazione
professionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori dipendenti;
f) due insegnanti del corso, designati dal
responsabile della struttura formativa.".
2. Il comma 16 dell’articolo 7
del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:
"16. Con esclusione degli
insegnanti del corso, a ciascun componente la Commissione esaminatrice,
compreso il Presidente, spetta, per ogni giorno di esame, un gettone di
presenza. Il gettone di presenza, che è a carico della struttura formativa
interessata, prevede un compenso di euro 110,00 a giornata per il Presidente ed
euro 60,00 a giornata per gli altri componenti la Commissione esaminatrice. Gli
importi sono comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.".
3. Il comma 18 dell’articolo 7
del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:
"18. E' previsto, sempre a carico
della struttura formativa interessata, il solo rimborso delle spese di viaggio
documentate a partire dai 10 chilometri. L'importo dei rimborsi del carburante
è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato
dall'Automobile Club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it. Non sono ammessi altri
rimborsi di spesa in quanto il compenso giornaliero ha natura
forfettaria.";
4. Il comma 19 dell’articolo 7
del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:
"19. I dipendenti regionali di cui
al comma 4, lettera a), svolgono le attività di pertinenza, che hanno natura extralavorativa, al di fuori dell'orario di servizio, nelle
giornate pomeridiane di lunedì, mercoledì e venerdì. Ai fini della
partecipazione alla commissione d'esame, è necessaria la preventiva
autorizzazione del servizio competente in materia di personale, da rendersi nei
modi di legge.".
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso