Modifiche all'articolo 7 del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111).

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 6 del 7.07.2016 del Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

Il seguente regolamento:

 

Art. 1

(Modifiche all'art. 7 del Reg. n. 12 del 1995)

 

1.      Il comma 4 dell'articolo 7 (Prove finali e commissioni d'esame) del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111) è sostituito dal seguente:

         "4. Le prove si svolgono in forma decentrata presso le strutture formative interessate, oppure in forma centralizzata per singole tipologie di interventi formativi secondo le disposizioni del piano, dinanzi alla commissione esaminatrice nominata, tenendo conto degli obiettivi di cui agli articoli 5, comma 7 e 19, comma 3, con provvedimento del dirigente del servizio competente e composta, da:

a)      un Presidente designato dalla Regione Abruzzo tra funzionari regionali di categoria "D", in possesso di laurea, con almeno cinque anni di ruolo nella Pubblica Amministrazione, che abbiano prestato servizio per almeno 12 (dodici) mesi alle dipendenze del Dipartimento competente in materia, in modo da garantire il presidio del procedimento amministrativo connesso al rilascio dell'attestato/qualifica; all'assegnazione dell'incarico procede la competente struttura dirigenziale tra gli iscritti in un apposito Elenco regionale alla cui istituzione provvede il  competente Servizio, tramite avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione nel rispetto della presente disposizione. L'elenco è aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni legislatura;

b)      un esperto designato dagli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

c)      un esperto designato dagli organi periferici del Ministero del lavoro;

d)      un esperto scelto dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di formazione professionale tra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

e)      un esperto scelto dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di formazione professionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;

f)       due insegnanti del corso, designati dal responsabile della struttura formativa.".

2.      Il comma 16 dell’articolo 7 del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:

         "16. Con esclusione degli insegnanti del corso, a ciascun componente la Commissione esaminatrice, compreso il Presidente, spetta, per ogni giorno di esame, un gettone di presenza. Il gettone di presenza, che è a carico della struttura formativa interessata, prevede un compenso di euro 110,00 a giornata per il Presidente ed euro 60,00 a giornata per gli altri componenti la Commissione esaminatrice. Gli importi sono comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.".

3.      Il comma 18 dell’articolo 7 del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:

"18. E' previsto, sempre a carico della struttura formativa interessata, il solo rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 chilometri. L'importo dei rimborsi del carburante è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it. Non sono ammessi altri rimborsi di spesa in quanto il compenso giornaliero ha natura forfettaria.";

4.      Il comma 19 dell’articolo 7 del reg. 12/95 è sostituito dal seguente:

         "19. I dipendenti regionali di cui al comma 4, lettera a), svolgono le attività di pertinenza, che hanno natura extralavorativa, al di fuori dell'orario di servizio, nelle giornate pomeridiane di lunedì, mercoledì e venerdì. Ai fini della partecipazione alla commissione d'esame, è necessaria la preventiva autorizzazione del servizio competente in materia di personale, da rendersi nei modi di legge.".

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso