Art. 1
(Inserimento del
Titolo III bis alla L.R. 25/2000)
1.
Dopo
il Titolo III della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del
comparto sistemi informativi e telematici), è inserito il seguente:
"TITOLO III
bis
Disposizioni in
materia di centrale unica di committenza regionale
Art. 15 bis
(Sistema di committenza
unica regionale)
1.
In
conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo
relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la
costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema
regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui
all’articolo 15 quater e per l’ottimizzazione delle procedure di scelta degli
appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti,
telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse
regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e
i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.
2.
L'istituzione
della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle
disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di
aggregazione degli acquisti.
Art. 15 ter
(Funzioni della
Centrale unica)
1.
Per
il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, la Regione Abruzzo
si avvale dell’Agenzia di cui all’articolo 7.
2.
All’Agenzia,
in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le
funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo
13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti
pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 15 quater. All’Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di
soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
3.
Le
funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:
a)
l'acquisto di forniture e
servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra
procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e
appalto pre-commerciale;
b)
l'aggiudicazione di appalti
pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016;
c)
la stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle
convenzioni, l’Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle
convenzioni quadro stipulate dalla Consip spa ai
sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall’Autorità nazionale
anticorruzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 66/2014;
d)
la conclusione di accordi quadro di
lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 15 quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli
approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in
concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti
relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
e)
per la Regione ed i soggetti di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 quater la redazione dei documenti
di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale,
nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;
f)
tutte le attività accessorie e
strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le
procedure di esproprio;
g)
l’attività di consulenza e
supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte
direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater;
h)
la realizzazione di un monitoraggio
dei consumi di beni e servizi e l’adeguamento degli stessi all’effettivo
bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità
concorrenziali;
i)
al fine del perseguimento
dell’ottimizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, favorisce la
costituzione di centrali d’acquisto in collaborazione con altre regioni, anche
attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455
della legge 296/2006.
Art. 15 quater
(Soggetti
destinatari ed ambito di applicazione)
1.
L’Agenzia
svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica
appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti
soggetti aventi sede nel territorio regionale:
a)
enti ed organismi regionali, nonché
loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi,
nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto
pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o
maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b)
enti locali, nonché loro enti,
organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche
autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi
costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate
in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione
scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
2.
Fermi
restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di
utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui
all'articolo 15 ter:
a)
la Regione ed i soggetti di cui al
comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi
quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi
dall’Agenzia;
b)
la Regione ed i soggetti di cui al
comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all’Agenzia per l’acquisizione
di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016;
c)
i soggetti di cui al comma 1,
lettera b) hanno facoltà di ricorrere all’Agenzia, fatto salvo quanto previsto
dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016.
3.
I
rapporti tra l’Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono
regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano
le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei
rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli
oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di
affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a
carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4.
La
mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.
Art. 15 quinquies
(Criteri di
gestione)
1.
Nell'espletamento
delle proprie funzioni, l’Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità
ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera
concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea,
statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale
espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei
confronti dell’Agenzia.
2.
Nella
realizzazione della sua attività, l’Agenzia opera sul fronte dell'innovazione
in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto
per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza
e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel
rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico,
nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
3.
Per
il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l’Agenzia svolge le funzioni
di centrale di committenza attraverso l’utilizzo prioritario di forme di
comunicazione digitali, anche ai fini dell’ottimizzazione e della celerità
delle procedure. A tal fine, incentiva l’utilizzo di tali forme di
comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 15 quater.
Art. 15 sexies
(Pubblicazione dei
dati e creazione di un sistema in rete)
1.
Ai
fini della trasparenza e della partecipazione, l’Agenzia sul proprio sito
internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a
pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come
centrale unica di committenza regionale per l’approvvigionamento di beni e
servizi.
2.
Sono
altresì pubblicati sistematicamente sull’apposito spazio aperto sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia il Piano dei fabbisogni e la programmazione degli
interventi di cui all’articolo 15 septies e la
relazione di cui all’articolo 15 octies.
3.
Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 bis, l’Agenzia
predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete
per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 15 quater, per lo scambio continuo di dati
attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche
nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al
fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti per l’acquisto di beni e servizi.
Art. 15 septies
(Piano dei
fabbisogni e programmazione degli interventi)
1.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, la
Giunta ed il Consiglio regionale, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 15 quater ed i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo
comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l’Agenzia, trasmettono
alla stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dei propri fabbisogni
contenente l’elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare
all’Agenzia l’acquisizione per gli anni successivi.
2.
L’Agenzia,
sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma
annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e
delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il Programma
annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.
Art. 15 octies
(Clausola valutativa)
1.
Ogni
anno, a partire dalla piena operatività dell’Agenzia in relazione allo
svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente
Titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la
centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di
approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del
territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.
2.
La
Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l’eventuale
rimodulazione dell’intervento normativo.
3.
La
relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.”.
Art. 2
(Modifiche alla
L.R. 25/2000)
1.
Alla
L.R. 25/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 1 le parole "al Comitato regionale di cui al seguente art.
2" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale, sentiti
l’Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio Informatico
Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
b)
il comma 4 dell’articolo 1 è
abrogato;
c)
l’articolo 2 è sostituito
dal seguente:
"Art. 2
(Competenze e
organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico)
1.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di
informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e
verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme
tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i
"Sistemi Informativi della Regione Abruzzo".
2.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione
Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e
committenza, predispone e invia alla Giunta regionale:
a)
il Programma triennale sui sistemi
informativi della Regione Abruzzo;
b)
il Programma annuale delle attività
informatiche della Regione Abruzzo.
3.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di
informatica e committenza, verifica i risultati conseguiti e lo stato di
attuazione dei programmi triennali ed annuali di cui al comma 2, con
particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici
ed invia annualmente apposita relazione alla Giunta regionale.
4.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di
informatica e committenza, propone alla Giunta regionale l'adozione di atti
d'indirizzo e raccomandazioni agli Enti locali e ai rispettivi Enti strumentali
o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di
informatica e telematica.
5.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di
informatica e committenza:
a)
esprime parere di
congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei
sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende
partecipate dalla Regione;
b)
esprime parere sui
progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli
altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino
fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti europei o
nazionali.
6.
La
Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di
informatica e committenza, sentiti i soggetti promotori dei progetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 5, verifica l'attuazione degli stessi sia nella
fase di realizzazione che di ultimazione.
7.
Alla
Direzione regionale, nonché alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento
delle attività inerenti lo sviluppo dei "Sistemi informativi della Regione
Abruzzo", è inviata la relazione annuale del Direttore dell'Agenzia,
nonché quella del Dirigente del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione
Pubblica Amministrazione.";
d)
gli articoli 3 e 4 sono abrogati;
e)
alla lettera h) dell’articolo 5 le
parole ", previo il conforme parere del Comitato regionale" sono
soppresse;
f)
al comma 1 dell’articolo 6 le parole
"di cui all’art. 3, comma 2, punto a) della presente legge regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
2";
g)
al comma 2 dell’articolo 6 le parole
"di cui all’art. 3, comma 2, punto b) della presente legge regionale
predisposto dal Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2";
h)
al comma 2 bis dell’articolo 7 le
parole "il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"la Direzione generale e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione
Pubblica Amministrazione”;
i)
al comma 5 dell’articolo 9 le parole
"sentito il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"sentita la Direzione generale";
l) al comma 6 dell’articolo 9 le parole da
"la Struttura speciale" a "Comitato regionale," sono
sostituite dalle seguenti: "il Servizio Informatico Regionale e
Rivoluzione Pubblica Amministrazione, promuove e gestisce";
m) al comma 1 dell’articolo 12, dopo le parole
"di vasta esperienza", sono inserite le seguenti: "in materia di
appalti pubblici e";
n) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo
13 le parole "ed al Comitato regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "e alla Direzione generale";
o) all’articolo 18 le parole "il
Comitato tecnico per l’informatica e la telematica", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale";
p) il TITOLO VI è abrogato;
q) l’articolo 27 è abrogato.
Art. 3
(Disposizioni
transitorie e di coordinamento normativo)
1.
Nella
L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la
telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e
committenza" e "ARIC".
2.
Nella
L.R. 25/2000, le parole "struttura speciale di supporto Sistema
Informativo Regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione".
3.
Entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Regolamento
dell’Agenzia di cui all’articolo 19 della L.R. 25/2000, è modificato sulla base
dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di
adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia
alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e
di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare
piena operatività alla struttura. La modifica del Regolamento è adottata dal
Direttore generale dell’Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale.
4.
In
sede di prima applicazione, al fine di fare fronte alle esigenze conseguenti
all’incremento di competenze previste dalla presente legge, l’Agenzia è
autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e
nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle
norme statali in materia, alla assunzione di una unità di personale con
qualifica di dirigente tecnico, due unità di personale con qualifica di
assistenti informatici e cinque unità di personale con qualifica di specialisti
tecnici informatici, anche utilizzando le graduatorie derivanti dalle procedure
concorsuali richiamate dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009,
n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e
pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2009)).
5.
Nelle
more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell’Agenzia e fino alla
piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni
attribuite dalla presente legge, sono confermate le funzioni attribuite al
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio
Genio Civile di L’Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e
soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 217 del 5
aprile 2016 (Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi
dell’articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e
definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel
settore sanitario) e successive modifiche ed integrazioni.
6.
A
decorrere dalla piena operatività, l’Agenzia subentra nelle convenzioni, negli
accordi quadro ed in ogni altro strumento contrattuale eventualmente stipulati
in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater dal
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali,
Servizio Genio Civile di L’Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante
Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R.
217/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
7.
Al
fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l’attività dell’Agenzia in
relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli
enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi,
aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli
organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque
denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o
maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e
universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere
all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 4
(Norma
finanziaria)
1.
Al
fine di garantire il funzionamento dell’ARIC in relazione allo svolgimento
delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l’anno 2016 la
spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte:
a)
per euro 190.000,00 con le risorse
statali stanziate e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo
per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del D.M. 16
dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per
l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015);
b)
per euro 510.000,00 con le risorse
regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento
dell’Agenzia regionale di informatica e committenza – ARIC", istituito
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione",
Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese
correnti".
2.
Ai
fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera
b), al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l’anno 2016 la
seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a)
in aumento parte Spesa: Titolo 1
"Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e
di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi",
per euro 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione "Spese di
funzionamento dell’Agenzia regionale di informatica e committenza – ARIC";
b)
in aumento parte Entrata: Titolo 1
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa",
Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50,
Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di
accertamento e controllo", per euro 510.000,00.
3.
Per
le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria con le risorse
statali stanziate relative al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, di cui all’articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014 e con le risorse
regionali nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 01, Programma
08 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo,
annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 5
(Modifica alla
L.R. 64/1998)
1.
Dopo
la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio
1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
(A.R.T.A.)), è aggiunta la seguente:
“b bis) possesso di
elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore
ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi
pubblici.”.
Art. 6
(Modifiche alla
L.R. 27/2011)
1.
Alla
legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio
1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24
marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 dell’articolo 4 le parole
da “un Amministratore" fino a "funzionari regionali" sono
sostituite con le seguenti: "un commissario e due sub commissari che
svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati
anche tra i Dirigenti e funzionari regionali";
b)
al comma 1 bis dell’articolo 4 le
parole "All'Amministratore unico" sono sostituite con le seguenti:
"Al commissario".
Art. 7
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Settembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso