Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))

 

Art. 1

(Inserimento del Titolo III bis alla L.R. 25/2000)

1.           Dopo il Titolo III della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), è inserito il seguente:

 

"TITOLO III bis

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale

 

Art. 15 bis

(Sistema di committenza unica regionale)

 

1.           In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all’articolo 15 quater e per l’ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.

2.           L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

 

Art. 15 ter

(Funzioni della Centrale unica)

 

1.           Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, la Regione Abruzzo si avvale dell’Agenzia di cui all’articolo 7.

2.           All’Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15 quater. All’Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3.           Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:

a)           l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

b)          l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016;

c)           la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle convenzioni, l’Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip spa ai sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 66/2014;

d)          la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

e)           per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

f)           tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;

g)          l’attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater;

h)          la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l’adeguamento degli stessi all’effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

i)            al fine del perseguimento dell’ottimizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d’acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della legge 296/2006.

 

Art. 15 quater

(Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)

 

1.           L’Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a)           enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b)          enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.

2.           Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui all'articolo 15 ter:

a)           la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall’Agenzia;

b)          la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all’Agenzia per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016;

c)           i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all’Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto legislativo 50/2016.

3.           I rapporti tra l’Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

4.           La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.

 

Art. 15 quinquies

(Criteri di gestione)

 

1.           Nell'espletamento delle proprie funzioni, l’Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell’Agenzia.

2.           Nella realizzazione della sua attività, l’Agenzia opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

3.           Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l’Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l’utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell’ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l’utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 quater.

 

Art. 15 sexies

(Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete)

 

1.           Ai fini della trasparenza e della partecipazione, l’Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l’approvvigionamento di beni e servizi.

2.           Sono altresì pubblicati sistematicamente sull’apposito spazio aperto sul sito internet istituzionale dell’Agenzia il Piano dei fabbisogni e la programmazione degli interventi di cui all’articolo 15 septies e la relazione di cui all’articolo 15 octies.

3.           Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 bis, l’Agenzia predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15 quater, per lo scambio continuo di dati attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per l’acquisto di beni e servizi.

 

Art. 15 septies

(Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi)

 

1.           Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, la Giunta ed il Consiglio regionale, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 quater ed i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l’Agenzia, trasmettono alla stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dei propri fabbisogni contenente l’elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare all’Agenzia l’acquisizione per gli anni successivi.

2.           L’Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il Programma annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

 

Art. 15 octies

(Clausola valutativa)

 

1.           Ogni anno, a partire dalla piena operatività dell’Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.

2.           La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l’eventuale rimodulazione dell’intervento normativo.

3.           La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.”.

 

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 25/2000)

 

1.          Alla L.R. 25/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)           alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 le parole "al Comitato regionale di cui al seguente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale, sentiti l’Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";

b)          il comma 4 dell’articolo 1 è abrogato;

c)           l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

(Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico)

 

1.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo".

2.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, predispone e invia alla Giunta regionale:

a)           il Programma triennale sui sistemi informativi della Regione Abruzzo;

b)          il Programma annuale delle attività informatiche della Regione Abruzzo.

3.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, verifica i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi triennali ed annuali di cui al comma 2, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici ed invia annualmente apposita relazione alla Giunta regionale.

4.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta regionale l'adozione di atti d'indirizzo e raccomandazioni agli Enti locali e ai rispettivi Enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di informatica e telematica.

5.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza:

a)           esprime parere di congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate dalla Regione;

b)          esprime parere sui progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti europei o nazionali.

6.           La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l’Agenzia regionale di informatica e committenza, sentiti i soggetti promotori dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, verifica l'attuazione degli stessi sia nella fase di realizzazione che di ultimazione.

7.           Alla Direzione regionale, nonché alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo dei "Sistemi informativi della Regione Abruzzo", è inviata la relazione annuale del Direttore dell'Agenzia, nonché quella del Dirigente del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.";

d)          gli articoli 3 e 4 sono abrogati;

e)           alla lettera h) dell’articolo 5 le parole ", previo il conforme parere del Comitato regionale" sono soppresse;

f)           al comma 1 dell’articolo 6 le parole "di cui all’art. 3, comma 2, punto a) della presente legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2";

g)          al comma 2 dell’articolo 6 le parole "di cui all’art. 3, comma 2, punto b) della presente legge regionale predisposto dal Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2";

h)          al comma 2 bis dell’articolo 7 le parole "il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;

i)            al comma 5 dell’articolo 9 le parole "sentito il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Direzione generale";

l)       al comma 6 dell’articolo 9 le parole da "la Struttura speciale" a "Comitato regionale," sono sostituite dalle seguenti: "il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, promuove e gestisce";

m)     al comma 1 dell’articolo 12, dopo le parole "di vasta esperienza", sono inserite le seguenti: "in materia di appalti pubblici e";

n)      alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 le parole "ed al Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e alla Direzione generale";

o)      all’articolo 18 le parole "il Comitato tecnico per l’informatica e la telematica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale";

p)      il TITOLO VI è abrogato;

q)      l’articolo 27 è abrogato.

 

Art. 3

(Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo)

 

1.           Nella L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC".

2.           Nella L.R. 25/2000, le parole "struttura speciale di supporto Sistema Informativo Regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione".

3.           Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell’Agenzia di cui all’articolo 19 della L.R. 25/2000, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell’Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale.

4.           In sede di prima applicazione, al fine di fare fronte alle esigenze conseguenti all’incremento di competenze previste dalla presente legge, l’Agenzia è autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, alla assunzione di una unità di personale con qualifica di dirigente tecnico, due unità di personale con qualifica di assistenti informatici e cinque unità di personale con qualifica di specialisti tecnici informatici, anche utilizzando le graduatorie derivanti dalle procedure concorsuali richiamate dall’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)).

5.           Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell’Agenzia e fino alla piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L’Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016 (Conferma del soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario) e successive modifiche ed integrazioni.

6.           A decorrere dalla piena operatività, l’Agenzia subentra nelle convenzioni, negli accordi quadro ed in ogni altro strumento contrattuale eventualmente stipulati in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L’Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 217/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

7.           Al fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l’attività dell’Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere all’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.           Al fine di garantire il funzionamento dell’ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l’anno 2016 la spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte:

a)           per euro 190.000,00 con le risorse statali stanziate e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015);

b)          per euro 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento dell’Agenzia regionale di informatica e committenza – ARIC", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".

2.           Ai fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l’anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)           in aumento parte Spesa: Titolo 1 "Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione "Spese di funzionamento dell’Agenzia regionale di informatica e committenza – ARIC";

b)          in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50, Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo", per euro 510.000,00.

3.           Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria con le risorse statali stanziate relative al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014 e con le risorse regionali nell’ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 01, Programma 08 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 5

(Modifica alla L.R. 64/1998)

 

1.           Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)), è aggiunta la seguente:

b bis) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici.”.

 

Art. 6

(Modifiche alla L.R. 27/2011)

 

1.           Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)           al comma 1 dell’articolo 4 le parole da “un Amministratore" fino a "funzionari regionali" sono sostituite con le seguenti: "un commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati anche tra i Dirigenti e funzionari regionali";

b)           al comma 1 bis dell’articolo 4 le parole "All'Amministratore unico" sono sostituite con le seguenti: "Al commissario".

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Settembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso