IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e
che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01,
(CEE) n. 1234/07 del Consiglio;
VISTO il Reg.
(CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla
organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante
alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per
quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e
le relative restrizioni;
PRESO
ATTO che i disciplinari di produzione dei vini a DO e IG, in
ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio,
del 17 dicembre 2013 relativo tra l’altro all’Organizzazione Comune di Mercato
Vitivinicolo, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al disotto
della quale le stesse non possono più
essere considerate idonee alla produzione di vino;
VISTO
il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante
“Tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
VISTO , in particolare, l’articolo n. 10, comma 1 lettera c) del sopraccitato D.Lgs.
n. 61/2010 che stabilisce
che “le Regioni possono
consentire un titolo alcolometrico volumico minimo
inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione
della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino”, in particolare il Capo I, articolo 9, commi 1. e 2. , i quali
stabiliscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano annualmente il periodo entro
il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l’aumento
del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza
indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei
vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e
Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dalla legge 20
febbraio 2006, n. 82, art. 9 commi 1. e 2.;
VISTA
la richiesta con nota n. RA 0037092/16 del
13.09.2016, formulata
dal Consorzio Tutela “Vini D’Abruzzo” e
l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Sezione Abruzzo e
Molise), di abbassamento di mezzo grado (0,5) del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla
produzione dei vini ad Indicazione Geografica
Protetta (IGP) e dei vini a Denominazione di Origine Protetta DOP della Regione
Abruzzo per la Campagna 2016/2017;
VISTA la nota n. RA 0037092/16 del 13.09.2016 del Servizio Promozione delle
Filiere del Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca della
Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, al Servizio Promozione della
Conoscenza e dell’Innovazione in
Agricoltura, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per
l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico
minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e IGP della Regione Abruzzo limitatamente alla vendemmia 2016;
VISTA
la relazione tecnica trasmessa con nota prot. n. RA 0038613/16del 14.09.2016 con la quale il Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura – Ufficio
Promozione e Sostegno della Sperimentazione per la Valorizzazione Qualitativa
delle Produzioni Locali ha attestato che sul territorio della Regione Abruzzo
l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione
delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola
2016/2017 giustificano dal punto di vista tecnico l’abbassamento di mezzo grado
del titolo alcolometrico volumico minimo naturale
stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare
vini DOP e vini IGP, comprensive di tutte
le tipologia in essi previsti, in conformità con i limiti stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale;
RICHIAMATE
le note acquisite
agli atti del Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni
tecniche:
1.
del CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo,
assunta al prot. RA 0020627/16 del
19.08.2016;
2.
del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Avezzano –
Ufficio Coordinamento Servizi Vivaistici e Agrimeteo - CAR ( Centro Agrometeorologico Regionale)
assunta al prot. RA0022256/16 del
23.08.2016;
RITENUTO
opportuno, sulla base dei dati analitici
forniti con le note tecniche recentemente presentate dal CRIVEA e CAR insieme a
quella dello stesso Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura che
confermano il ritardo dello stato di maturazione delle uve ed il precario
stato sanitario delle stesse nel territorio della Regione Abruzzo, accogliere
la richiesta avanzata consentendo
l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2016, destinati alla
produzione di tutte le tipologia di vini a IGP e DOP della Regione Abruzzo;
VISTA
la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai sensi della
normativa e delle disposizioni specificate in premessa:
-
di consentire, per la Campagna vitivinicola 2016/2017 (Vendemmia 2016), un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo
grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari
di produzione dei vini a DOP e IGP,
ricadenti nel territorio amministrativo della
Regione Abruzzo, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale;
-
di disporre, l’immediata applicazione del presente provvedimento su
tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della Regione Abruzzo,
destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;
-
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
-
di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul portale internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
-
di inviare copia del presente provvedimento:
·
al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione
Europea – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 –
Via XX Settembre, 20 – ROMA;
·
al MIPAAF -
ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e
Repressioni Frodi -Via Quintino Sella,
42 -ROMA
·
all’AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via
Palestro, 81 - ROMA;
-
di comunicare la presente determinazione alle
Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio
Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La
Civita