Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, art. 10, comma 1, lettera c).  Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione dei  vini a DOP e  IGP della Regione Abruzzo. Campagna vitivinicola 2016/17 (Vendemmia 2016).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

 

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

 

PRESO ATTO  che  i disciplinari  di produzione dei vini a DO e IG, in ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al  il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo tra l’altro all’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse  non possono più essere considerate idonee alla produzione di vino;

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO , in particolare, l’articolo n. 10, comma 1 lettera c)  del sopraccitato D.Lgs. n. 61/2010 che stabilisce  che  “le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

 

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I,  articolo 9, commi 1. e 2. ,  i quali stabiliscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente  il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l’aumento del  titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 commi 1. e 2.;

 

VISTA la richiesta con nota n. RA 0037092/16 del 13.09.2016,  formulata dal Consorzio Tutela “Vini D’Abruzzo” e  l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Sezione Abruzzo e Molise),  di abbassamento  di mezzo grado (0,5) del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) e dei vini a Denominazione di Origine Protetta DOP della Regione Abruzzo per la  Campagna  2016/2017;

 

VISTA la nota n. RA 0037092/16 del 13.09.2016 del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, al Servizio Promozione della Conoscenza e  dell’Innovazione in Agricoltura, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e  IGP della Regione Abruzzo limitatamente  alla vendemmia 2016;

 

VISTA la relazione tecnica trasmessa con nota prot. n. RA 0038613/16del 14.09.2016 con la quale il  Servizio Promozione della Conoscenza e  dell’Innovazione in Agricoltura – Ufficio Promozione e Sostegno della Sperimentazione per la Valorizzazione Qualitativa delle Produzioni Locali ha attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2016/2017 giustificano dal punto di vista tecnico l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare vini DOP e  vini IGP, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

 

RICHIAMATE  le note acquisite agli atti del Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:

1.           del CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo, assunta al prot. RA 0020627/16  del  19.08.2016;

2.           del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Avezzano – Ufficio Coordinamento Servizi Vivaistici e Agrimeteo  - CAR ( Centro Agrometeorologico Regionale) assunta al prot. RA0022256/16  del  23.08.2016;

 

RITENUTO opportuno, sulla base dei dati analitici forniti con le note tecniche recentemente presentate dal CRIVEA e CAR insieme a quella dello stesso Servizio Promozione della Conoscenza e  dell’Innovazione in Agricoltura che confermano  il ritardo dello  stato di maturazione delle uve ed il precario stato sanitario delle stesse nel territorio della Regione Abruzzo, accogliere la richiesta avanzata consentendo  l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2016, destinati alla produzione di tutte le tipologia di vini a IGP e DOP della Regione Abruzzo;

 

VISTA la Legge Regionale n. 77 del  14 Settembre 1999;

 

DETERMINA

 

Ai  sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

 

-                   di consentire, per la Campagna vitivinicola 2016/2017 (Vendemmia 2016), un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e  IGP, ricadenti nel territorio amministrativo della  Regione Abruzzo, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

-                   di disporre,  l’immediata applicazione del presente provvedimento su tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della Regione Abruzzo,  destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;

-                   di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

-                   di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul portale internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

-                   di inviare copia del presente provvedimento:

·             al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo    PIUE 7 –  Via XX Settembre, 20 – ROMA;

·             al  MIPAAF   -   ICQRF        Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi  -Via Quintino Sella, 42 -ROMA

·             all’AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA; 

-                   di comunicare  la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita