D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Ditta AM Consorzio Sociale P.IVA/C.F. 00915970677 con sede legale in Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE) – Autorizzazione alla variante sostanziale DD n. DA21/11 del 07.08.2012 .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.12.2015 nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Ditta AM Consorzio Sociale - P.I.V.A./C.F. 00915970677 concernente la variante sostanziale alla DA21/11 del 07.08.2012 “Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi “in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di seguito elencati:

1)          All. 1 - Relazione Tecnica dell’impianto acustico a firma dell’ing. De Laurentis Erminio, datata 21.05.2014;

2)          All. 2 -Verifica di assoggettabilità – “Adeguamento impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;

3)          All. 3 - Layout impianto aggiornato datato 01.07.2014, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)          All. 4 -Tabella dei CER aggiornata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

e successiva integrazione trasmessa in data 13.04.2016 concernente la “Relazione Tecnica dettagliata”,

per l’impianto ubicato nel nucleo industriale del Comune di Pineto nella frazione Scerne, su un lotto di circa mq 6200, situato al Foglio 3, particella 53 del Comune di Pineto;

3.           di autorizzare la variante sostanziale alla DA/21/11 del 07.08.2012 comunicata dalla Ditta AM Consorzio Sociale inerente:

1)          aumento della potenzialità dell’impianto da 59.100 t/a a 126.900 t/a;

2)          integrazione della operazione R4 sui rifiuti ferrosi, metallici e loro leghe ingombranti;

3)          integrazione della operazione R5 su vetro e ingombranti;

4)          estensione dell’attività R3 anche per i rifiuti di plastica, gomme, legno;

4.           di prendere atto delle comunicazioni di varianti non sostanziali inerenti:

1)          aumento dei quantitativi dei rifiuti organici da trattare, per un quantitativo < 15% (da 6000 t/a  6899 t/a.),

2)          integrazione codice CER 15. 01. 01 da trattare in R3 (per un quantitativo inferiore al 5%); 

5.           di stabilire che l’esercizio dell’impianto, nella nuova configurazione, è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:

5.1 documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 24);

5.2 comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

·             l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·             l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

·             il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate     conoscenze tecniche;

5.3    data di avvio dell’impianto;

5.4    documentazione comprovante i regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

5.5    copia dell’autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa.

6.           di precisare che l’esercizio dell’impianto è subordinato alla verifica della conformità della documentazione indicata al precedente punto 5); il SGR, in tal senso, procederà ad una specifica istruttoria in merito di detta documentazione e, in caso favorevole, sarà adottato uno specifico nulla-osta per l’avvio delle attività gestionali autorizzate ai precedenti punti 3) e 4);

7.           di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8.           di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

- la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

- l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

- il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

- l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

- le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9.           di stabilire che l’autorizzazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di notifica, da parte del competente SUAP da computarsi dalla data  di rilascio del nulla osta indicato al precedente punto 6); da tale data si intende revocata l’autorizzazione DA21/11 del 07.08.2012;

10.        di stabilire che l’autorizzazione di cui ai punto 3) e 4) è condizionata al rispetto prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale di Teramo nota del 10.06.2016 prot. n. 117255 che per alcuni aspetti sono condivise anche dal Dipartimento Provinciale dell’ARTA Teramo, giusta nota del 09.09.2016, prot. n. 5643, acquisita agli atti del SGR in data 12.09.2016 prot. n. RA/035359/16.

Pertanto si riporta qui di seguito le considerazioni e le citate prescrizioni contenute nel parere tecnico della Provincia di Teramo:

…omissis…”Preliminarmente è necessario permettere che tra le varianti richieste dalla ditta vi è quella relativa all’operazione di smaltimento D13, tramite trito vagliatura del rifiuto indifferenziato (CER 200301), con produzione di una frazione secca e di una frazione umida da destinare, rispettivamente, ad operazioni di smaltimento e ad operazioni di recupero.

A tal proposito, nel caso di cui i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica, si richiama la posizione più volte espressa da questo Servizio circa la non idoneità della trito vagliatura a soddisfare, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, ex circolare del Ministero dell’Ambiente in data 26.07.2013 avente ad oggetto: “Termine di efficacia della circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot. GAB-2009-0014963.

Si fa presente inoltre che, qualora i rifiuti siano destinati all’incerenimento o al coincenerimento, atteso il quantitativo giornaliero trattato dalla ditta e considerato quanto indicato ai punti 5.3 a9 n. 3 e 5.3 b) n. 2), dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dell’attività è necessario, ex art. 6, comma 13, lett. a), del succitato decreto legislativo, l’autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto in ragione di quanto sopra rappresentato e considerato quanto indicato dalla ditta, si ritiene che la frazione secca debba essere destinata a successivi trattamenti, prima di essere avviata in discarica.

Si ritiene inoltre che alla trito vagliatura del rifiuto indifferenziato sia applicabile la D.G.R. 1244/2005.

Relativamente alle altre operazioni di recupero/smaltimento degli altri rifiuti si precisa quanto di seguito indicato.

I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15, dovranno essere stoccati nelle aree ad essi riservate in base al codice CER.

Relativamente ai rifiuti di legno e sughero si ritiene che nell’impianto, in considerazione delle destinazioni finali indicate a pag. 36 della relazione tecnica, possano essere effettuate sole le operazioni di recupero R13 e R12.

Lo stesso dicasi per i rifiuti ingombranti per i quali sarà possibile effettuare il disassemblaggio dei componenti da avviare a successive operazioni di recupero.

Per i rifiuti metalli e non metallici l’operazione di recupero R4 potrà essere svolta successivamente all’acquisizione della certificazione di cui:

-            all’art. 6 del Regolamento (CE) 31.2.2011 n. 333/2001 per i rottami di Ferro e Alluminio;

-            all’art. 5 del Regolamento (CE) 25.7.2013 n. 715/2013 per il Rame;

mentre per le restanti leghe dovrà essere accertata la conformità alle specifiche UNI ed EURO, ex punto 32.4 lett. c) del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

In merito alle operazioni di recupero R5 dei rifiuti di vetro, la stessa potrà essere effettuata previa acquisizione della certificazione di cui al Regolamento (CE) 10.12.2012 n. 1179/2012.

Per i rifiuti di cui al CER 200137* è possibile effettuare esclusivamente l’operazione di recupero R13 messa in riserva.

Relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, si ritiene sia possibile effettuare solo l’operazione di recupero R13 messa in riserva.

Per alcuni altri rifiuti riportati nelle tabelle riepilogative allegate alla relazione tecnica, si ritiene che non siano possibili operazioni di recupero/smaltimento diverse dalla messa in riserva/deposito preliminare.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la gestione dei rifiuti elencati nella tabella allegata alla presente nota ed alle seguenti condizioni:

-            i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento siano indicato di norma con i codice CER del capitolo 19 12 dell’allegato A parte IV del D. Lgs.14.03.2014 n. 49;

-            per i RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;

-            per il rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20.11.2008 n. 188;

-            l’impianto dovrà essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;

-            dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire la formazione di odori e la dispersione di polveri aerosol;

-            i rifiuti suscettibili di produrre percolati e/o emissioni odorigene dovranno essere posti in cassoni a tenuta stagna dotati di idonea copertura;

-            lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;

-            i contenitori e i serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

-            i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

-            le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente;

-            il contenitore e serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;

-            i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotata di bacii di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;

-            i rifiuti provenienti dalla trito vagliatura potranno essere collocati in discarica solo a seguito di un trattamento di stabilizzazione della componente organica;

-            le operazioni di recupero relative ai metalli ferrosi e non ferrosi (A1 e Cu) potranno essere effettuate solo a seguito dell’ottenimento delle certificazioni di cui al Regolamento (CE) n. 333/2011 e 715/2013, per le restanti leghe dovrà essere accertata la conformità alle specifiche UNI ed EURO;

-            le operazioni di recupero dei rifiuti di vetro potranno essere effettuate solo a seguito dell’ottenimento della certificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1179/2012;

-            i materiali plastici ottenuti dall’operazione di recupero dei rifiuti dovranno essere conformi alle specifiche UNIPLAST – UI 10667;

-            i materiali provenienti dall’operazione di recupero di carta e cartone dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643…omissis…”

e del parere tecnico dell’ARTA Distretto Provinciale di Teramo sopra richiamato prot. n. 5643 del 09.09.2016 che qui di seguito si riporta:

…omissis…”ACQUE REFLUE

La ditta AM Consorzio nella relazione tecnica presentata comunica che le acque reflue di dilavamento del piazzale sono convogliate ad un sistema di trattamento a decantazione con pozzetto di by-pass per il deflusso delle acque di seconda pioggia nella linea pubblica senza specificare se si tratti di pubblica fognatura o di un sistema di raccolta delle acque bianche. Si fa presente che a parere dello scrivente ufficio, è necessario trattare tutte le acque di dilavamento dei piazzali senza distinzione tra le acque di prima pioggia e seconda pioggia, in quanto la ditta effettua numerose operazioni di trattamento e di stoccaggio all’aperto. Si ritiene inoltre opportuno che le acque di dilavamento delle aree di lavorazione e stoccaggio rifiuti.

In merito a tale aspetto si chiede alla ditta di trasmettere una relazione tecnica nella quale siano specificate le superfici interessate e siano indicati i criteri di dimensionamento delle griglie di raccolta oltre al posizionamento del pozzetto di ispezione. Tale documentazione inoltre dovrà contenere una lista dei parametri di monitoraggio dello scarico, nel rispetto della normativa vigente;

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta dichiara di effettuare operazioni di triturazione e successiva eventuale vagliatura di diverse matrici rifiuti quali: rifiuto indifferenziato con separazione della frazione secca dalla frazione umida, rifiuti di plastica, rifiuti di legno e sughero ed altri rifiuti. La ditta evidenzia che tale operazione sarà effettuata mediante adeguate tecnologie che non sono state specificate e comunica che l’impianto è comunque dotato di un trituratore in grado di ridurre la pezzatura del materiale mediante triturazione e vagliatura. In merito alle operazioni di triturazione dei rifiuti si ritiene necessario che tutte le operazioni di triturazione e vagliatura siano effettuate al coperto in aree dotate di opportuni sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni. A tal riguardo si evidenzia che la ditta attualmente è sprovvista di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per cui si rende necessario integrare la presente autorizzazione con un nuovo Q.R.E. (quadro riassuntivo delle emissioni) nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda i rifiuti in vetro la ditta comunica che intende dotarsi di nuovi idonei sistemi di vagliatura. In merito all’utilizzo di nuove apparecchiature si sottolinea che l’utilizzo delle stesse deve essere preventivamente autorizzato indicando tipologia, modalità di funzionamento ed eventuali presidi ambientali.

 

RIFIUTI ORGANICI

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti organici si ritiene necessario che tale operazione sia effettuata in cassoni chiusi e che il tempo di stazionamento degli stessi sia il minimo indispensabile al raggiungimento di quantitativi minimi di trasporto agli impianti di destinazione. Si fa presente che le operazioni di trattamento meccanico biologico aerobico dei rifiuti organici risultano di difficile attivazione su rifiuti che hanno stazionato in condizione incontrollate. In alcuni casi infatti si sviluppano processi anaerobici che oltre a produrre emissioni odorigene moleste possono pregiudicare le successive operazioni di recupero.

Le MTD-Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99,Linee guida relative ad impianti esistenti per attività rientranti nelle categorie IPPC 5, Gestione dei rifiuti, Impianti di Trattamento Meccanico Biologico precisano che nelle stazioni di compostaggio, dove vengono trattati i rifiuti organi da raccolta differenziata, è importante ridurre quanto più possibile i tempi di stazionamento delle matrici in questione sui piazzali di scarico e di stoccaggio transitorio. I responsabili della raccolta devono, perciò, provvedere affinché il materiale sia conferito all’impianto senza creare accumuli di matrice fresca che non sia immediatamente preparata per la fase di compostaggio attivo.

Per quanto riguarda la comunicazione di variante non sostanziale relativa ai quantitativi massimi di rifiuto organico su base annuale, si comunica che la stessa sia da valutare non sostanziale ai sensi della DGR 1192/08, nel rispetto di quanto sopra indicato in merito alle modalità di stoccaggio e ai tempi di permanenza dei rifiuti.

 

PRODUZIONE CDR

La ditta indica la presenza di un sistema di riduzione volumetrica: trituratore mobile a albero lento per la triturazione dei rifiuti per la produzione di CDR o smaltimento in discarica, rifiuti ingombranti, materiali in legno nelle diverse tipologie, macinazione di pneumatici ed altri.

Per quanto riguarda il trattamento di triturazione e vagliatura dei rifiuti ai fini del conferimento in discarica si fa presente che i rifiuti da conferire in discarica devono essere preventivamente trattati mediante impianti a tecnologia complessa in modo da ridurne in modo consistente la putrescibilità. La normativa vigente esclude il conferimento in discarica dei rifiuti da raccolta differenziata riservando lo smaltimento in discarica esclusivamente agli scarti ottenuti dalle operazioni di recupero degli stessi in modo da privilegiare le operazioni di recupero, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione.

Si evidenzia che le operazioni di trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati sono ricomprese nella fattispecie indicata dalla DGR 1244/2005 che stabilisce l’obbligo di effettuare le operazioni di stoccaggio, in ambienti confinati e dotati di idonei sistemi di aspirazione ricambio aria.

Si evidenzia inoltre che qualora i rifiuti siano destinati all’incenerimento o al coincenerimento la potenzialità di 40 t/h dichiarata è superiore alla soglia di 75 Mg/g individuata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento dell’attività attraverso autorizzazione integrata ambientale (art. 6 comma 13 lett. a) D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

In merito alla possibilità di classificare il rifiuto esitante dalle operazioni di trito-vagliatura come CDR si fa presente che il D. Lgs. 205/10 all’ art. 39, comma 8, in riferimento alle disposizioni transitorie prevede che “Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l’utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall’articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse”.

Per quanto riguarda la produzione dei CDR si chiede alla ditta di trasmettere la documentazione analitica di classificazione del CDR con le procedure di campionamento.

RAEE

Il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dal D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE, si richiama la necessità di rispettare le indicazioni del decreto in tutte le fasi gestionali dell’impianto.

Per quanto riguarda le aree di stoccaggio e/o messa in riserva dei rifiuti si fa presente la necessità che gli stessi siano stoccati distinguendoli per codice CER nel rispetto delle normative specifiche di settore previste per ciascuna tipologia. I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati al coperto, in contenitori idonei ad evitare sversamenti ed emissioni in atmosfera, distinti per codice CER, apponendo la cartellonistica identificativa dei rifiuti.

I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti organici dovranno essere stoccati al coperto in aree dotate di sistema di aspirazione dell’aria nel rispetto dei dettami previsti dalla DGR 1244/05. In alternativa si ritiene che gli stessi debbano essere stoccati all’interno di cassoni chiusi e coperti con teli di idonee caratteristiche con tempi di stazionamento minimi al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni moleste.

Per quanto esplicitamente non espresso nella presente nota si richiamano i contenuti del parere trasmesso dalla Provincia di Teramo con nota n. 117255 del 10 giugno 2016.....omissis…”;

11.        di obbligare, pertanto, la Ditta ad adempiere alle prescrizioni sopra indicate dalla Provincia e dall’Arta di Teramo e a produrre la seguente documentazione:

-                   relazione tecnica di dettaglio in merito alle acque reflue;

-                   un nuovo Q.R.E. (quadro riassuntivo delle emissioni) nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06;

-                   documentazione analitica di classificazione del CDR con le procedure di campionamento;

entro il termine perentorio di 30 gg., tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Arta, alla Provincia e al Servizio Gestione Rifiuti per le conseguenti valutazioni;

12.        di prescrivere che i prodotti esitanti dall’operazione di recupero R3 dovranno essere conformi alla norma UNI EN di riferimento;

13.        di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.           Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.           In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.           I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14.        di stabilire che, relativamente all’autorizzazione allo scarico, autorizzato dalla Soc. Ruzzo Reti con n. 9188/14.04.2015, la ditta dovrà provvedere ad inoltrare istanza di proroga all’autorità competente, prima della scadenza della stessa prevista alla data del 14.05.2019;

15.        di richiamare la Ditta all’osservanza delle norme previste dal Decreto Presidente Repubblica 15.07.2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31.07.2002, n. 179”;

16.        di stabilire che, considerata la modalità di rinnovo del contratto di sub locazione di opificio industriale sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, registrato in data 24.02.2011 al n. 224 serie 3, che fissa la durata dal 10.12.2010 al 31.01.2013, rinnovabile tacitamente per un periodo di anni sei dalla predetta data di scadenza, si fa obbligo alla Ditta di inviare al SGR una apposita dichiarazione resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell’area in questione per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, pena l’applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, co. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate dall’esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento essenziale della presente autorizzazione;

17.        di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;

18.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

19.        di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-                   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-                   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-                   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-                   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

20.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;

21.        di richiamare la Ditta all’osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

22.        di obbligare la Ditta AM Consorzio Sociale al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2014 n. 49 avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

23.        di stabilire che l’autorizzazione indicata ai precedenti punti 3) e 4) è condizionata al rispetto degli     adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

24.        di obbligare la Ditta in oggetto, beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria a favore della Regione Abruzzo, con apposita polizza fideiussoria in relazione all’aumentata potenzialità dell’impianto, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;

25.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

26.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

27.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

28.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;

29.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

30.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2