IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.12.2015 nonché gli
ulteriori passaggi
del procedimento istruttorio;
2.
di approvare, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n.
45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Ditta AM
Consorzio Sociale - P.I.V.A./C.F. 00915970677 concernente la variante
sostanziale alla DA21/11 del 07.08.2012 “Autorizzazione alla realizzazione e
alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti
(R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare
(D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai
rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi “in conformità agli elaborati
tecnici e progettuali di seguito elencati:
1)
All. 1 - Relazione Tecnica dell’impianto acustico a firma dell’ing. De
Laurentis Erminio, datata 21.05.2014;
2)
All. 2 -Verifica di assoggettabilità – “Adeguamento impianto di recupero e
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
3)
All. 3 - Layout impianto aggiornato datato 01.07.2014, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4)
All. 4 -Tabella dei CER aggiornata, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
e successiva integrazione trasmessa in data
13.04.2016 concernente la “Relazione Tecnica dettagliata”,
per l’impianto ubicato nel nucleo industriale del
Comune di Pineto nella frazione Scerne, su un lotto di circa mq 6200, situato
al Foglio 3, particella 53 del Comune di Pineto;
3.
di autorizzare la variante sostanziale alla DA/21/11 del 07.08.2012
comunicata dalla Ditta AM Consorzio Sociale inerente:
1)
aumento della
potenzialità dell’impianto da 59.100 t/a a 126.900
t/a;
2)
integrazione della operazione
R4 sui rifiuti ferrosi, metallici e loro leghe ingombranti;
3)
integrazione della operazione
R5 su vetro e ingombranti;
4)
estensione dell’attività R3
anche per i rifiuti di plastica, gomme, legno;
4.
di prendere atto delle comunicazioni di
varianti non sostanziali inerenti:
1)
aumento dei quantitativi
dei rifiuti organici da trattare, per un quantitativo < 15% (da 6000 t/a 6899 t/a.),
2)
integrazione codice CER 15. 01.
01 da trattare in R3 (per un quantitativo inferiore al 5%);
5.
di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, nella nuova configurazione, è preceduto dall’invio, allo
scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di
inizio lavori:
5.1 documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie
in conformità a quanto stabilito al successivo punto 24);
5.2 comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del
direttore dei lavori contenente:
·
l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
·
l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
·
il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di
idonee e documentate conoscenze
tecniche;
5.3 data di avvio dell’impianto;
5.4 documentazione comprovante i
regolari adempimenti alle procedure di cui al DPR n. 380/2001, certificato di
agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti
normative in materia;
5.5 copia dell’autorizzazione
prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di
antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti
dalla medesima normativa.
6.
di precisare che l’esercizio dell’impianto
è subordinato alla verifica della conformità della documentazione indicata al
precedente punto 5); il SGR, in tal senso, procederà ad una specifica
istruttoria in merito di detta documentazione e, in caso favorevole, sarà
adottato uno specifico nulla-osta per l’avvio delle attività gestionali autorizzate
ai precedenti punti 3) e 4);
7.
di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme
stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da
parte della Ditta interessata;
8.
di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio
dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la
Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto
certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la conformità
dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la funzionalità
dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in
relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità delle singole
opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi
risultati funzionali;
- il regolare
funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima
potenzialità;
- l’idoneità dell’impianto a
garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come
condizione nel provvedimento di approvazione;
-
le attività di monitoraggio e
l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare
o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni
e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del
prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
9.
di stabilire che l’autorizzazione di cui
ai precedenti punti 3) e 4) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10)
dalla data di notifica, da parte del competente SUAP da computarsi dalla
data di rilascio del nulla osta indicato
al precedente punto 6); da tale data si intende revocata l’autorizzazione DA21/11
del 07.08.2012;
10.
di stabilire che l’autorizzazione di cui ai punto 3) e
4) è condizionata al rispetto prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale di
Teramo nota del 10.06.2016 prot. n. 117255 che per
alcuni aspetti sono condivise anche dal Dipartimento Provinciale dell’ARTA
Teramo, giusta nota del 09.09.2016, prot. n. 5643,
acquisita agli atti del SGR in data 12.09.2016 prot.
n. RA/035359/16.
Pertanto si riporta qui di seguito le
considerazioni e le citate prescrizioni contenute nel parere tecnico della
Provincia di Teramo:
…omissis…”Preliminarmente
è necessario permettere che tra le varianti richieste dalla ditta vi è quella
relativa all’operazione di smaltimento D13, tramite trito vagliatura del
rifiuto indifferenziato (CER 200301), con produzione di una frazione secca e di
una frazione umida da destinare, rispettivamente, ad operazioni di smaltimento
e ad operazioni di recupero.
A tal proposito, nel caso di cui i rifiuti
siano destinati allo smaltimento in discarica, si richiama la posizione più volte
espressa da questo Servizio circa la non idoneità della trito vagliatura a
soddisfare, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 7, comma 1,
del D.Lgs. 36/2003, ex circolare del Ministero
dell’Ambiente in data 26.07.2013 avente ad oggetto: “Termine di efficacia della
circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot.
GAB-2009-0014963.
Si fa presente inoltre che, qualora i
rifiuti siano destinati all’incerenimento o al coincenerimento, atteso il quantitativo giornaliero
trattato dalla ditta e considerato quanto indicato ai punti 5.3 a9 n. 3 e 5.3
b) n. 2), dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dell’attività è
necessario, ex art. 6, comma 13, lett. a), del
succitato decreto legislativo, l’autorizzazione integrata ambientale.
Pertanto in ragione di quanto sopra
rappresentato e considerato quanto indicato dalla ditta, si ritiene che la
frazione secca debba essere destinata a successivi trattamenti, prima di essere
avviata in discarica.
Si ritiene inoltre che alla trito
vagliatura del rifiuto indifferenziato sia applicabile la D.G.R. 1244/2005.
Relativamente alle altre operazioni di
recupero/smaltimento degli altri rifiuti si precisa quanto di seguito indicato.
I rifiuti sottoposti esclusivamente ad
operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15, dovranno essere
stoccati nelle aree ad essi riservate in base al codice CER.
Relativamente ai rifiuti di legno e
sughero si ritiene che nell’impianto, in considerazione delle destinazioni
finali indicate a pag. 36 della relazione tecnica, possano essere effettuate
sole le operazioni di recupero R13 e R12.
Lo stesso dicasi per i rifiuti ingombranti
per i quali sarà possibile effettuare il disassemblaggio
dei componenti da avviare a successive operazioni di recupero.
Per i rifiuti metalli e non metallici
l’operazione di recupero R4 potrà essere svolta successivamente
all’acquisizione della certificazione di cui:
-
all’art.
6 del Regolamento (CE) 31.2.2011 n. 333/2001 per i rottami di Ferro e
Alluminio;
-
all’art.
5 del Regolamento (CE) 25.7.2013 n. 715/2013 per il Rame;
mentre per le restanti
leghe dovrà essere accertata la conformità alle specifiche UNI ed EURO, ex
punto 32.4 lett. c) del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
In merito alle operazioni di recupero R5
dei rifiuti di vetro, la stessa potrà essere effettuata previa acquisizione
della certificazione di cui al Regolamento (CE) 10.12.2012 n. 1179/2012.
Per i rifiuti di cui al CER 200137* è
possibile effettuare esclusivamente l’operazione di recupero R13 messa in
riserva.
Relativamente ai rifiuti inerti da
costruzione e demolizione, si ritiene sia possibile effettuare solo
l’operazione di recupero R13 messa in riserva.
Per alcuni altri rifiuti riportati nelle
tabelle riepilogative allegate alla relazione tecnica, si ritiene che non siano
possibili operazioni di recupero/smaltimento diverse dalla messa in
riserva/deposito preliminare.
Alla luce delle considerazioni sopra
riportate, si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la gestione dei rifiuti elencati nella tabella
allegata alla presente nota ed alle seguenti condizioni:
-
i rifiuti derivanti dalle operazioni
di trattamento siano indicato di norma con i codice CER del capitolo 19 12
dell’allegato A parte IV del D. Lgs.14.03.2014 n. 49;
-
per i RAEE devono essere rispettate le
disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;
-
per il rifiuti costituiti da
accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20.11.2008 n. 188;
-
l’impianto dovrà essere
dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;
-
dovranno essere previsti
idonei sistemi atti ad impedire la formazione di odori e la dispersione di
polveri aerosol;
-
i rifiuti suscettibili di produrre
percolati e/o emissioni odorigene dovranno essere
posti in cassoni a tenuta stagna dotati di idonea copertura;
-
lo stoccaggio degli accumulatori deve
essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta
di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono
essere neutralizzati in loco;
-
i contenitori e i serbatoi fissi o
mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del
rifiuto;
-
i contenitori e i serbatoi devono
essere provvisti di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in
condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
-
le manichette ed i raccordi dei tubi
utilizzati per il carico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono
essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni
nell’ambiente;
-
il contenitore e serbatoio fisso o
mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere
dotato di dispositivo antitraboccamento o da
tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
-
i contenitori e/o serbatoi devono
essere posti su superficie pavimentata e dotata di bacii di contenimento di
capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di
contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad
almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al
volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso,
dotato di adeguato sistema di svuotamento;
-
i rifiuti provenienti dalla trito
vagliatura potranno essere collocati in discarica solo a seguito di un
trattamento di stabilizzazione della componente organica;
-
le operazioni di recupero relative ai
metalli ferrosi e non ferrosi (A1 e Cu) potranno essere effettuate solo a
seguito dell’ottenimento delle certificazioni di cui al Regolamento (CE) n.
333/2011 e 715/2013, per le restanti leghe dovrà essere accertata la conformità
alle specifiche UNI ed EURO;
-
le operazioni di recupero dei rifiuti
di vetro potranno essere effettuate solo a seguito dell’ottenimento della
certificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1179/2012;
-
i materiali plastici ottenuti
dall’operazione di recupero dei rifiuti dovranno essere conformi alle specifiche
UNIPLAST – UI 10667;
-
i materiali provenienti
dall’operazione di recupero di carta e cartone dovranno essere rispondenti alle
specifiche delle norme UNI-EN 643…omissis…”
e del parere
tecnico dell’ARTA Distretto Provinciale di Teramo sopra richiamato prot. n. 5643 del 09.09.2016 che qui di seguito si riporta:
…omissis…”ACQUE
REFLUE
La ditta AM Consorzio nella relazione
tecnica presentata comunica che le acque reflue di dilavamento del piazzale
sono convogliate ad un sistema di trattamento a decantazione con pozzetto di
by-pass per il deflusso delle acque di seconda pioggia nella linea pubblica
senza specificare se si tratti di pubblica fognatura o di un sistema di
raccolta delle acque bianche. Si fa presente che a parere dello scrivente
ufficio, è necessario trattare tutte le acque di dilavamento dei piazzali senza
distinzione tra le acque di prima pioggia e seconda pioggia, in quanto la ditta
effettua numerose operazioni di trattamento e di stoccaggio all’aperto. Si
ritiene inoltre opportuno che le acque di dilavamento delle aree di lavorazione
e stoccaggio rifiuti.
In merito a tale aspetto si chiede alla
ditta di trasmettere una relazione tecnica nella quale siano specificate le
superfici interessate e siano indicati i criteri di dimensionamento delle
griglie di raccolta oltre al posizionamento del pozzetto di ispezione. Tale
documentazione inoltre dovrà contenere una lista dei parametri di monitoraggio
dello scarico, nel rispetto della normativa vigente;
EMISSIONI IN ATMOSFERA
La ditta dichiara di effettuare operazioni
di triturazione e successiva eventuale vagliatura di diverse matrici rifiuti
quali: rifiuto indifferenziato con separazione della frazione secca dalla
frazione umida, rifiuti di plastica, rifiuti di legno e sughero ed altri
rifiuti. La ditta evidenzia che tale operazione sarà effettuata mediante
adeguate tecnologie che non sono state specificate e comunica che l’impianto è
comunque dotato di un trituratore in grado di ridurre la pezzatura del
materiale mediante triturazione e vagliatura. In merito alle operazioni di
triturazione dei rifiuti si ritiene necessario che tutte le operazioni di
triturazione e vagliatura siano effettuate al coperto in aree dotate di
opportuni sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni. A tal riguardo
si evidenzia che la ditta attualmente è sprovvista di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per cui si rende necessario integrare la presente
autorizzazione con un nuovo Q.R.E. (quadro riassuntivo delle emissioni) nelle
modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Per quanto riguarda i rifiuti in vetro la
ditta comunica che intende dotarsi di nuovi idonei sistemi di vagliatura. In
merito all’utilizzo di nuove apparecchiature si sottolinea che l’utilizzo delle
stesse deve essere preventivamente autorizzato indicando tipologia, modalità di
funzionamento ed eventuali presidi ambientali.
RIFIUTI ORGANICI
Per quanto riguarda lo stoccaggio dei
rifiuti organici si ritiene necessario che tale operazione sia effettuata in
cassoni chiusi e che il tempo di stazionamento degli stessi sia il minimo
indispensabile al raggiungimento di quantitativi minimi di trasporto agli
impianti di destinazione. Si fa presente che le operazioni di trattamento
meccanico biologico aerobico dei rifiuti organici risultano di difficile
attivazione su rifiuti che hanno stazionato in condizione incontrollate. In
alcuni casi infatti si sviluppano processi anaerobici che oltre a produrre
emissioni odorigene moleste possono pregiudicare le
successive operazioni di recupero.
Le MTD-Linee guida recanti i criteri per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art.
3, comma 2 del decreto legislativo 372/99,Linee guida relative ad impianti esistenti
per attività rientranti nelle categorie IPPC 5, Gestione dei rifiuti, Impianti
di Trattamento Meccanico Biologico precisano che nelle stazioni di
compostaggio, dove vengono trattati i rifiuti organi da raccolta differenziata,
è importante ridurre quanto più possibile i tempi di stazionamento delle
matrici in questione sui piazzali di scarico e di stoccaggio transitorio. I
responsabili della raccolta devono, perciò, provvedere affinché il materiale
sia conferito all’impianto senza creare accumuli di matrice fresca che non sia
immediatamente preparata per la fase di compostaggio attivo.
Per quanto riguarda la comunicazione di
variante non sostanziale relativa ai quantitativi massimi di rifiuto organico
su base annuale, si comunica che la stessa sia da valutare non sostanziale ai
sensi della DGR 1192/08, nel rispetto di quanto sopra indicato in merito alle
modalità di stoccaggio e ai tempi di permanenza dei rifiuti.
PRODUZIONE CDR
La ditta indica la presenza di un sistema
di riduzione volumetrica: trituratore mobile a albero lento per la triturazione
dei rifiuti per la produzione di CDR o smaltimento in discarica, rifiuti
ingombranti, materiali in legno nelle diverse tipologie, macinazione di
pneumatici ed altri.
Per quanto riguarda il trattamento di triturazione
e vagliatura dei rifiuti ai fini del conferimento in discarica si fa presente
che i rifiuti da conferire in discarica devono essere preventivamente trattati
mediante impianti a tecnologia complessa in modo da ridurne in modo consistente
la putrescibilità. La normativa vigente esclude il
conferimento in discarica dei rifiuti da raccolta differenziata riservando lo
smaltimento in discarica esclusivamente agli scarti ottenuti dalle operazioni
di recupero degli stessi in modo da privilegiare le operazioni di recupero, nel
rispetto dei criteri di priorità nella gestione.
Si evidenzia che le operazioni di
trito-vagliatura dei rifiuti indifferenziati sono ricomprese nella fattispecie
indicata dalla DGR 1244/2005 che stabilisce l’obbligo di effettuare le
operazioni di stoccaggio, in ambienti confinati e dotati di idonei sistemi di
aspirazione ricambio aria.
Si evidenzia inoltre che qualora i rifiuti
siano destinati all’incenerimento o al coincenerimento
la potenzialità di 40 t/h dichiarata è superiore alla soglia di 75 Mg/g
individuata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
per lo svolgimento dell’attività attraverso autorizzazione integrata ambientale
(art. 6 comma 13 lett. a) D. Lgs.
152/06 e s.m.i.).
In merito alla possibilità di classificare
il rifiuto esitante dalle operazioni di trito-vagliatura come CDR si fa
presente che il D. Lgs. 205/10 all’ art. 39, comma 8,
in riferimento alle disposizioni transitorie prevede che “Rimangono in vigore
fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’esercizio
degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l’utilizzo
di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall’articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo,
ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato
1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce
1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse”.
Per quanto riguarda la produzione dei CDR
si chiede alla ditta di trasmettere la documentazione analitica di
classificazione del CDR con le procedure di campionamento.
RAEE
Il sistema di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dal D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce la Direttiva
2012/19/UE, si richiama la necessità di rispettare le indicazioni del decreto
in tutte le fasi gestionali dell’impianto.
Per quanto riguarda le aree di stoccaggio
e/o messa in riserva dei rifiuti si fa presente la necessità che gli stessi
siano stoccati distinguendoli per codice CER nel rispetto delle normative
specifiche di settore previste per ciascuna tipologia. I rifiuti pericolosi
dovranno essere stoccati al coperto, in contenitori idonei ad evitare
sversamenti ed emissioni in atmosfera, distinti per codice CER, apponendo la
cartellonistica identificativa dei rifiuti.
I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti
organici dovranno essere stoccati al coperto in aree dotate di sistema di
aspirazione dell’aria nel rispetto dei dettami previsti dalla DGR 1244/05. In
alternativa si ritiene che gli stessi debbano essere stoccati all’interno di
cassoni chiusi e coperti con teli di idonee caratteristiche con tempi di
stazionamento minimi al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni
moleste.
Per quanto esplicitamente non espresso
nella presente nota si richiamano i contenuti del parere trasmesso dalla
Provincia di Teramo con nota n. 117255 del 10 giugno 2016.....omissis…”;
11.
di obbligare, pertanto, la Ditta ad
adempiere alle prescrizioni sopra indicate dalla Provincia e dall’Arta di
Teramo e a produrre la seguente documentazione:
-
relazione tecnica di
dettaglio in merito alle acque reflue;
-
un nuovo Q.R.E. (quadro riassuntivo
delle emissioni) nelle modalità previste dalla vigente normativa nazionale e
regionale, anche ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
152/06;
-
documentazione analitica di
classificazione del CDR con le procedure di campionamento;
entro il termine
perentorio di 30 gg., tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Arta, alla
Provincia e al Servizio Gestione Rifiuti per le conseguenti valutazioni;
12.
di prescrivere che i prodotti esitanti
dall’operazione di recupero R3 dovranno essere conformi alla norma UNI EN di
riferimento;
13.
di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto,
nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti
adempimenti:
a.
Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali;
b.
In
caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti
possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c.
I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni:
estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi
del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo
di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
14.
di stabilire che, relativamente all’autorizzazione allo
scarico, autorizzato dalla Soc. Ruzzo Reti con n.
9188/14.04.2015, la ditta dovrà provvedere ad inoltrare istanza di proroga
all’autorità competente, prima della scadenza della stessa prevista alla data
del 14.05.2019;
15.
di richiamare la Ditta all’osservanza delle norme previste
dal Decreto Presidente Repubblica 15.07.2003 n. 254 “Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge
31.07.2002, n. 179”;
16.
di stabilire che, considerata
la modalità di rinnovo del contratto di sub locazione di opificio industriale
sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, registrato in data
24.02.2011 al n. 224 serie 3, che fissa la durata dal 10.12.2010 al 31.01.2013,
rinnovabile tacitamente per un periodo di anni sei dalla predetta data di
scadenza, si fa obbligo alla Ditta di inviare al SGR una apposita dichiarazione
resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell’area
in questione per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, pena
l’applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, co. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenuto
conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate
dall’esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento
essenziale della presente autorizzazione;
17.
di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale
19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;
18.
di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione
dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni
modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo;
19.
di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il
benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
-
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degrado dell’ambiente e del paesaggio;
-
devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il
recupero di materie prime ed energia;
-
deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed
evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del
sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
20.
di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per
quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale di
Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla
Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla
D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
21.
di richiamare la Ditta all’osservanza delle norme che
disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.
istituito ai sensi dell’art. 188 ter del D.Lgs.n.
152/06 e s.m.i.;
22.
di obbligare la
Ditta AM Consorzio Sociale al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2014 n. 49 avente ad oggetto “Attuazione
della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)”;
23.
di stabilire che l’autorizzazione indicata ai
precedenti punti 3) e 4) è condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
24.
di obbligare la Ditta in oggetto, beneficiaria della
presente autorizzazione, a produrre entro 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, la garanzia finanziaria a favore della Regione Abruzzo, con
apposita polizza fideiussoria in relazione all’aumentata potenzialità
dell’impianto, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;
25.
di fare salve eventuali e
ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in
materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene
rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo
ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e
sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti
e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono
fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
26.
di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio
Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi
della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative
previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. –
“Codice antimafia”;
27.
di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato,
ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP
territorialmente competente;
28.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE),
all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA
ed all’A.R.T.A. - Distretto
Provinciale di Teramo;
29.
di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
30.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e
Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue
Allegato