Cava in località “Colle dello Zingaro” del Comune di Abbateggio (PE) - Ditta: Fassa  S.r.l. con sede legale in via Lazzaris 3- Spresiano(TV) . Autorizzazione Proroga.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

 

-                   La ditta Fassa S.r.l. (Partita Iva 02015890268), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Lazzaris, n.3 Comune di Spresiano (TV), è autorizzata alla proroga di anni 5 scadenza 20-10-2019 per la coltivazione della cava di gesso come da oggetto sita nel comune di Abbateggio in Catasto Terreni al foglio di mappa n.3, particelle n 132, 133, 134, 162, 160, 156, 158, 159, e nel Comune di Scafa in Catasto Terreni al foglio di mappa n 14 particelle n.327, 328, 443, 179, 324, 441, 405, 348, 440, 439, 347, 442, 325, 227, 228, 254, 255, 256, 252, 253, 362, 257, 349.

 

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

 

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben fissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

 

Art. 3

L’autorizzazione di proroga è valida per anni 5 (cinque) dalla data di scadenza della concessione

 

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) a garanzia delle opere di ripristino ambientale, è stato effettuato con polizza fidejussoria n.393062 emessa in data 10/07/2012 dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano via Mecenate, n.90 e dovrà essere confermato entro il termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da parte del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive. La mancata presentazione della sua validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi.

 

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

 

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

a.           Presentare con cadenza annuale una relazione dettagliata sullo stato di fatto della coltivazione con allegate foto e planimetrie

b.           Presentare il piano di monitoraggio per la vigilanza e il controllo della coltivazione e del ripristino ambientale della cava;

c.           La Ditta deve effettuare, semestralmente, il monitoraggio delle sorgenti, dei pozzi e dei piezometri con cui l’attività estrattiva eventualmente interferisce per l’utilizzo dell’esplosivo;

d.           L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

e.           Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale, previa presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di una planimetria catastale nella quale si evidenziano i cumuli temporanei del terreno da accantonare, indicando inoltre i provvedimenti che la Ditta intende adottare per evitare la dispersione in atmosfera delle eventuali polveri;

f.            La sistemazione ambientale dell’area di cava, contenuta in un unico lotto, dovrà garantire il ripristino contestuale alla coltivazione, sia nel fronte di cava unico che nel piazzale, e in particolare nelle porzioni di cava dove l’intervento estrattivo è stato ultimato;

g.           Restano ferme ed invariate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi regionali D.P.G.R. n 1088 del 17-09-1991, DI 3/37 del 10-05-2002, DI 8/47 del 30-08-2012 e DI8/77 del 30-11-2012, non in contrasto con le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

 

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

 

Art. 8

La quantità di materiale gessoso residua e quindi estraibile ammonta a mc 158.000 mc.;

 

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

 

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

 

Art. 11

La presente determinazione deve essere:

a.           Pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

b.           Notificata alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge

c.           Trasmessa: al Comune di Abbateggio, al Comune di Scafa (PE); alla Provincia di Pescara alla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano.

 

Art. 12

Avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco