CAPO I
Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016
Art. 1
(Finalità)
1.
Con la presente legge la Regione Abruzzo partecipa
alle iniziative di solidarietà, come individuate dall’Assemblea plenaria della
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome riunita a Roma il 5 settembre 2016, finalizzate al ritorno
alle normali condizioni di vita delle popolazioni nei territori del centro
Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
Art. 2
(Contribuzione)
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1, i Consiglieri
e i componenti della Giunta della Regione Abruzzo contribuiscono, nella misura
di euro 1.000,00 ciascuno, al cofinanziamento di quattro progetti di solidarietà
che sono individuati dal Tavolo di coordinamento composto dai Presidenti delle
Assemblee legislative di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ed istituito presso la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome.
2.
I competenti uffici del Consiglio regionale sono
autorizzati a trattenere, per ciascun Consigliere e componente la Giunta non
consigliere regionale, l’importo di cui al comma 1 dal trattamento indennitario
relativo alla mensilità successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge, per il successivo versamento sul conto corrente appositamente istituito
dalla Conferenza nella seduta del 5 settembre 2016.
3.
I Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta
regionale possono richiedere una trattenuta maggiore di quanto previsto al
comma 1 autorizzando i competenti uffici a trattenere l'importo indicato.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dal presente capo, valutati per
l'esercizio 2016 in euro 32.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del
capitolo di nuova istituzione del bilancio del Consiglio regionale,
Missione 11, Programma 2, Titolo 1, denominato "Sostegno alle popolazioni
colpite dal sisma del 2016".
2.
La copertura finanziaria conseguente
all’applicazione del comma 2 dell'articolo 2 è assicurata mediante la seguente
variazione di bilancio in termini di competenza e cassa del bilancio di
previsione del Consiglio regionale annualità 2016:
a)
Missione 1, Programma 1, Capitolo 1001 denominato
"Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali
e componenti la giunta non consiglieri regionali" in diminuzione per euro
32.000,00;
b)
Missione 11, Programma 02, Titolo 1, capitolo di
nuova istituzione denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma
del 2016" in aumento di euro 32.000,00.
CAPO II
Ulteriori disposizioni urgenti
Art. 4
(Interventi urgenti in materia assistenziale)
1.
La Regione Abruzzo autorizza l'ASL n. 2
Lanciano-Chieti-Vasto, per l'annualità 2016, alla prosecuzione del progetto
ALBA, presentato dall'Associazione ALBA Onlus,
rivolto all'assistenza domiciliare intensiva di bambini autistici con metodica
ABA.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
stimati in euro 85.000,00 provvede l'ASL n. 2 con propri fondi.
3.
Al fine di dare continuità assistenziale alle
persone con disturbi dello spettro autistico, la Regione autorizza le restanti
ASL alla prosecuzione dei progetti in corso alla data di approvazione della
presente legge fino al 31 dicembre 2016.
4.
Ciascuna ASL provvede con propri fondi agli oneri
derivanti dal precedente comma 3.
Art. 5
(Interventi urgenti per la piena operatività dell'Autorità Ambientale Abruzzo)
1.
In attuazione di quanto previsto dalla legge
regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed al
fine di consentire il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle
attività volte ad assicurare e a perseguire l'integrazione ambientale e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di
Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi
SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesione, nell'ambito delle attività dell'Autorità
Ambientale regionale, operante presso il Dipartimento OO.PP., Governo del
Territorio e Politiche ambientali, ed in attuazione della Delibera CIPE n. 18
del 18 aprile 2014 di approvazione, a livello nazionale, della proposta di
"Accordo di partenariato" 2014-2020 di cui al Capo II, articoli 14,
15 e 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di dare completa attuazione
alla normativa vigente e consolidare il funzionamento e l'attivazione formale
dell'Autorità Ambientale Abruzzo, fatta salva l'effettiva disponibilità
finanziaria, il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche
ambientali della Regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è autorizzato a procedere, nel limite di sette posti,
all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a
tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso
l'Autorità Ambientale Abruzzo da personale titolare di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della
finanza pubblica.
2.
Nelle more dell'espletamento di apposita selezione
pubblica, al fine di assicurare il completamento delle attività in materia di
valutazione ambientale strategica del PAR FSC 2007-2013 ed in particolare il
completamento del progetto della Linea di azione VII.2.1.a del PAR FSC
2007-2013 "Valutazione ambientale Strategica – VAS", i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati per lo svolgimento di
attività legate al progetto dell'Autorità Ambientale Abruzzo in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati dall'1.1.2017
sino al 31.12.2017, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria.
3.
Per l'annualità 2017 gli oneri derivanti dai commi 1
e 2 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1,
Missione 09, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio
della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con legge di
bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Settembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso