Art. 1
(Riconoscimento
del debito fuori bilancio)
1.
Ai
sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii.,
è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale
derivante dalla sentenza esecutiva di primo grado emessa dal Tribunale di
Teramo, Giudice del Lavoro, n. 695/2015 nel giudizio proposto contro la Regione
Abruzzo per il valore complessivo di euro 36.797,95, oltre gli interessi legali
dalla pronuncia al saldo.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1.
Agli
oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 36.797,95 oltre gli
interessi legali dalla pronuncia al saldo, si fa fronte per l’anno 2016
nell’ambito della disponibilità delle risorse allocate al Titolo 1 "Spese
Correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione", Programma 11 "Altri Servizi generali", Capitolo
321901 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure
esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi"
dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale pluriennale
2016-2018.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica
(BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Settembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso