IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: ” “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, così come
modificata dalla successiva legge regionale 26 agosto n. 35 recante: ”Modifiche
alla L.R. n. 77/1999 alla L.R. n. 9/2000 “Istituzione dell’Avvocatura
regionale”, alla L.R. n. 18/2001 “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e
organizzazione”, alla L.R. n. 4/2009 “Principi generali in materia di riordino
degli Enti regionali”, parziale abrogazione della L.R. n. 17/2001 “Disposizioni
per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di
supporto agli organi elettivi della Giunta regionale” e ulteriori disposizioni
urgenti”;
VISTA la legge
regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di
artigianato), ed in particolare l’art. 55 (Centri di Assistenza Tecnica), a
mente del quale:
-
la
Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per
favorire l’ammodernamento del tessuto produttivo;
-
l’attività
di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza tecnica alle
imprese, denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle
Associazioni artigiane di categoria;
-
i
centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi
imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e
aggiornamento in diversi ambiti di materia previsti nella stessa legge
regionale ed in altre materie
eventualmente previste dagli statuti;
ATTESO che il comma 4
dello stesso art. 55 della sopracitata legge regionale stabilisce che la Giunta
Regionale, con proprio provvedimento, prevede le modalità ed i criteri per la
costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza
tecnica e per l’eventuale accreditamento;
DATO ATTO che, con
deliberazione di Giunta Regionale n,. 612 del 21 luglio 2015 sono state dettate
le disposizioni di attuazione dell’art. 55 della L.R 30 ottobre 2009, n. 23, per la costituzione, per lo svolgimento
dell’attività e per l’eventuale accreditamento dei Centri di Assistenza
Tecnica;
DATO ATTO che, con
successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 21 luglio 2016, si è
proceduto alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera a) delle Disposizioni di
attuazione per la costituzione e per lo
svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale
accreditamento, approvate con la sopracitata D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015,
nel modo seguente: all’art. 3, comma 1, lettera a), dopo le parole “ a favore
delle imprese richiedenti” sono state soppresse le parole “a prescindere
dall’appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria
costituenti il centro”;
DATO ATTO, in
particolare, che, a mente delle sopracitate deliberazioni di Giunta Regionale:
-
le
richieste di accreditamento possono essere presentate a seguito di avviso
pubblicato sul B.U.R.A.T. secondo le modalità e i termini previsti dal
medesimo;
-
l’esame
e la valutazione delle richieste di accreditamento sono in capo alla competente
Struttura della Giunta Regionale;
-
l’accreditamento
dei Centri di assistenza tecnica è stabilito con determinazione dirigenziale;
RITENUTO di approvare,
alla luce di quanto sopra esposto, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, l’allegato Avviso per la presentazione delle richieste di accreditamento dei Centri di
assistenza tecnica (CAT), ai sensi Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 –
art. 55 e delle DD.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015 e n. 484 del 21 luglio 20104;
DATO
ATTO che il presente avviso sostituisce quello in
precedenza pubblicato sul BURAT ordinario n. 48 del 23 dicembre 2015;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento;
DISPONE
Per
le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte
1.
di approvare, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato Avviso per la presentazione delle richieste di
accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT), ai sensi Legge regionale
30 ottobre 2009, n. 23 – art. 55 e delle DD.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015 e
n. 484 del 21 luglio 2016;
2.
di dare atto che il
presente avviso sostituisce quello in precedenza pubblicato sul BURAT ordinario
n. 48 del 23 dicembre 2015;
3.
di incaricare il responsabile
dell’Ufficio competente della pubblicazione della presente determinazione sul
B.U.R.A.T. e sul sito web della Regione Abruzzo;
4.
di dare atto che l’adozione
del presente provvedimento atto non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Nicola Commito