IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione
Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTI:
-
il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
-
il
Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli;
-
il
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari n. n. 12272 del 15
dicembre 2015 recante: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di
autorizzazione per gli impianti viticoli”;
CONSIDERATO che il citato
Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:
-
all'articolo
62, che le autorizzazioni all'impianto e al reimpianto dei vigneti sono valide
per tre anni dalla data di concessione;
-
all'articolo
66, che gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione di reimpianto
anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine
del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove superfici vitate;
-
all'articolo
71, che:
·
i
produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione;
·
qualora
i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di
notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione entro i
due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi;
·
i
relativi costi di estirpazione sono a carico dei produttori;
CONSIDERATO, altresì, che
il citato Regolamento delegato (UE) n. 2015/560, all'art. 3 prevede che:
-
gli
Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione di reimpianto
anticipato alla costituzione di una cauzione a copertura;
-
se
i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla
data in cui sono state impiantate nuove viti alla superficie oggetto
dell'impegno non estirpata si applica l'articolo 71 del Regolamento (UE) N.
1308/2013;
RICHIAMATA la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 03 febbraio 2014
avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008.
D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010.
Disposizioni
per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale.
Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna
2014/2015”;
RILEVATO che la
richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 03 febbraio 2014 , nel dispositivo, demanda al
responsabile del Servizio Competente del Dipartimento l'approvazione della
modulistica e la definizione della tempistica per gli adempimenti connessi alla
gestione del potenziale viticolo regionale;
VISTO, in
particolare, il Punto 16 “Reimpianto anticipato” della citata Deliberazione n.
61/2014 prevede che la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato
debba essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore
dell'Amministrazione per un importo pari ad euro 6.000,00 per Ha e durata fino
all’estirpazione del vecchio vigneto;
RILEVATO che, qualora sia stato sottoscritto prima della
pubblicazione del presente atto, il precedente importo di polizza fideiussoria
pari ad € 4.200,00 ad ettaro, adottato
con DGR n. 81/2001, è da ritenersi valido ai fini istruttori ma necessita di
una integrazione dell’importo garantito fino alla copertura di € 6.000,00 ad
ettaro, così come previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2014;
RITENUTO pertanto
necessario fissare la durata della fideiussione prevista dal punto 16 della
DGR n.61/2014 in dieci anni, al fine di rendere compatibile
la durata della garanzia stessa con la tempistica prevista dalla normativa
comunitaria;
RITENUTO altresì di
approvare lo schema di fidejussione nella formulazione contenuta nell'Allegato
“MODELLO F” della presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale
della stessa e denominato “Modello Fac Simile Polizza
fidejussoria Reimpianto Anticipato”;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99
ed in particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1.
di approvare lo schema di
garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per
la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato dei vigneti,
contenuto nell'Allegato “MODELLO F” denominato
“Modello Fac Simile di Garanzia Fidejussoria”,
che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto ed è composto da n. 2 (due) facciate;
2.
di confermare quale importo
garantito, quello pari ad € 6.000,00 (seimila) ad ettaro, così come previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 61/2014;
3.
di disporre la pubblicazione
integrale della presente provvedimento:
-
sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo;
-
sul
“Portale Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura)
con
valore di comunicazione dell’atto ai soggetti interessati;
-
su “Portale Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura)
sulla sezione NEWS e AVVISI e sul paragrafo “VITIVINICOLO” alla sezione “Modulistica Vino” al seguente link http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/index.asp?modello=modulisticaVino&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=menuVino8;
4.
di trasmettere, per
una maggiore diffusione, il presente Atto ai Servizi del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca competenti
in materia ed alle OO.PP. AA. Regionali
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita