Regolamenti (UE) n. 1308/2013  e n. 560/2015, relativi all’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM VINO). Approvazione schema di garanzia fidejussoria per reimpianto anticipato vigneti nella Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

 

VISTI:

-                   il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

-                   il Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

-                   il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

-                   il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari n. n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”;

 

CONSIDERATO che il citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

-                   all'articolo 62, che le autorizzazioni all'impianto e al reimpianto dei vigneti sono valide per tre anni dalla data di concessione;

-                   all'articolo 66, che gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione di reimpianto anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una  equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove superfici vitate;

-                   all'articolo 71, che:

·             i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione;

·             qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi;

·             i relativi costi di estirpazione sono a carico dei produttori;

 

CONSIDERATO, altresì, che il citato Regolamento delegato (UE) n. 2015/560, all'art. 3 prevede che:

-                   gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione di reimpianto anticipato alla costituzione di una cauzione a copertura;

-                   se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti alla superficie oggetto dell'impegno non estirpata si applica l'articolo 71 del Regolamento (UE) N. 1308/2013;

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 03 febbraio  2014  avente ad oggetto “Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010.

Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015”; 

 

RILEVATO che la richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 03 febbraio  2014 , nel dispositivo, demanda al responsabile del Servizio Competente del Dipartimento l'approvazione della modulistica e la definizione della tempistica per gli adempimenti connessi alla gestione del potenziale viticolo regionale;

 

VISTO, in particolare, il Punto 16 “Reimpianto anticipato” della citata Deliberazione n. 61/2014 prevede che la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato debba essere corredata dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione per un importo pari ad euro 6.000,00 per Ha e durata fino all’estirpazione del vecchio vigneto;

 

RILEVATO che,  qualora sia stato sottoscritto prima della pubblicazione del presente atto, il precedente importo di polizza fideiussoria pari ad € 4.200,00 ad ettaro,  adottato con DGR n. 81/2001, è da ritenersi valido ai fini istruttori ma necessita di una integrazione dell’importo garantito fino alla copertura di € 6.000,00 ad ettaro,  così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2014;

 

RITENUTO pertanto necessario fissare la durata della fideiussione prevista dal punto 16 della DGR  n.61/2014  in dieci anni, al fine di rendere compatibile la durata della garanzia stessa con la tempistica prevista dalla normativa comunitaria;

 

RITENUTO altresì di approvare lo schema di fidejussione nella formulazione contenuta nell'Allegato “MODELLO F” della presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e denominato “Modello Fac Simile Polizza fidejussoria Reimpianto Anticipato”;

 

VISTA  la Legge Regionale n°  77/99  ed in particolare l’art. 5;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

 

1.           di approvare lo schema di garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato dei vigneti, contenuto nell'Allegato “MODELLO F” denominato “Modello Fac Simile di Garanzia Fidejussoria”, che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto ed è composto da n. 2 (due) facciate;

2.           di confermare quale importo garantito, quello pari ad € 6.000,00 (seimila) ad ettaro,  così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2014;

3.           di disporre la pubblicazione integrale della presente provvedimento:

-                   sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo;

-                   sul “Portale Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con  valore di comunicazione dell’atto ai soggetti interessati;

-                   su  “Portale Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) sulla sezione NEWS e AVVISI e sul paragrafo “VITIVINICOLO” alla sezione  “Modulistica Vino” al seguente link http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/index.asp?modello=modulisticaVino&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=menuVino8;

4.           di trasmettere, per una maggiore diffusione, il presente Atto ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca competenti  in materia ed alle OO.PP. AA. Regionali

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue Allegato