L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, Parte Quinta Titolo II, art. 55 -  “ Centri di Assistenza Tecnica” – Modifica delle Disposizioni di attuazione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R.30 ottobre 2009, n. 23  “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale” che nella Parte quinta Titolo II “ Osservatorio regionale per l’artigianato e Centri di Assistenza Tecnica”, all’art. 55 prevede che:

-                   la Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l’ammodernamento del tessuto produttivo;

-                   l’attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza tecnica alle imprese, denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle Associazioni artigiane di categoria;

-                   i centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in diversi ambiti di materia previsti nella stessa legge regionale  ed in altre materie eventualmente previste dagli statuti;

 

ATTESO che il comma 4 dello stesso art. 55 della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l’eventuale accreditamento;

 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 612 del 21 luglio 2015, con oggetto: “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, Parte Quinta Titolo II, art. 55 -  “ Disposizioni di attuazione per  la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento”;

 

RICHIAMATO l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata propria deliberazione n. 612 del 21 luglio 2015 “Art. 55 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 -  “Disposizioni di  attuazione  per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento”;

 

VISTA la nota unitaria delle Associazioni di categoria artigiane Confartigianato Imprese Abruzzo, CNA Abruzzo, Casartigiani Abruzzo e CLAAI Abruzzo del 15 giugno 2016, con la quale le stesse,  al fine di semplificare le modalità di accreditamento delle società di servizi delle Associazioni interessate  all’erogazione dei servizi a favore delle imprese, chiedono di modificare l’art. 3, comma 1, lettera a) delle disposizioni di attuazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento, approvate con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015 nel seguente modo: “ a) Apposita previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese”;

 

RITENUTO di aderire alla suddetta richiesta, al fine di semplificare le modalità di accreditamento delle società di servizi delle Associazioni interessate, che in molti casi si vedrebbero costrette a modificare i propri statuti, dovendo, peraltro, sostenere costi aggiuntivi per le spese notarili;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera a) delle Disposizioni di attuazione per  la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento, approvate con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015, nel modo seguente: all’art. 3, comma 1, lettera a), dopo le parole “ a favore delle imprese richiedenti” sono soppresse le parole “a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro”; 

 

ATTESO che  l’adozione del presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO:

-                  della puntuale istruttoria favorevole  da parte della struttura proponente;

-                  del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonché alla  legittimità del presente provvedimento;

 

SENTITO il Relatore;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in  narrativa che si intendono integralmente richiamate,

 

1.           di procedere alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera a) delle Disposizioni di attuazione per  la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento, approvate con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015, nel modo seguente: all’art. 3, comma 1, lettera a), dopo le parole “ a favore delle imprese richiedenti” sono soppresse le parole “a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro”; 

2.           di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.