LA
GIUNTA
REGIONALE
RICHIAMATA
la
L.R.30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di
artigianato”, indicata come “legge
regionale” che nella Parte quinta Titolo II “ Osservatorio regionale per
l’artigianato e Centri di Assistenza Tecnica”, all’art. 55 prevede che:
-
la
Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per
favorire l’ammodernamento del tessuto produttivo;
-
l’attività
di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza tecnica alle
imprese, denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle
Associazioni artigiane di categoria;
-
i
centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi
imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e
aggiornamento in diversi ambiti di materia previsti nella stessa legge
regionale ed in altre materie
eventualmente previste dagli statuti;
ATTESO che il comma 4
dello stesso art. 55 della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale,
con proprio provvedimento, prevede le modalità ed i criteri per la costituzione
e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per
l’eventuale accreditamento;
RICHIAMATA
la propria precedente deliberazione n. 612 del 21
luglio 2015, con oggetto: “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, Parte Quinta Titolo II,
art. 55 - “ Disposizioni di attuazione
per la costituzione e per lo svolgimento
delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale
accreditamento”;
RICHIAMATO l’allegato 1,
parte integrante e sostanziale della sopracitata propria deliberazione n. 612
del 21 luglio 2015 “Art. 55 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione
per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di
Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento”;
VISTA la nota
unitaria delle Associazioni di categoria artigiane Confartigianato Imprese
Abruzzo, CNA Abruzzo, Casartigiani Abruzzo e CLAAI
Abruzzo del 15 giugno 2016, con la quale le stesse, al fine di semplificare le modalità di
accreditamento delle società di servizi delle Associazioni interessate all’erogazione dei servizi a favore delle
imprese, chiedono di modificare l’art. 3, comma 1, lettera a) delle
disposizioni di attuazione per la costituzione e per lo svolgimento delle
attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento,
approvate con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015 nel seguente modo: “ a) Apposita
previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle
imprese”;
RITENUTO di aderire alla
suddetta richiesta, al fine di semplificare le modalità di accreditamento delle
società di servizi delle Associazioni interessate, che in molti casi si
vedrebbero costrette a modificare i propri statuti, dovendo, peraltro,
sostenere costi aggiuntivi per le spese notarili;
RITENUTO, pertanto, di
dover procedere alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera a) delle
Disposizioni di attuazione per la
costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza
Tecnica e per l’eventuale accreditamento, approvate con D.G.R. n. 612 del 21
luglio 2015, nel modo seguente: all’art. 3, comma 1, lettera a), dopo le parole
“ a favore delle imprese richiedenti” sono soppresse le parole “a prescindere
dall’appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria
costituenti il centro”;
ATTESO che l’adozione del presente atto non comporta
oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO:
-
della
puntuale istruttoria favorevole da parte
della struttura proponente;
-
del
parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo
Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal
Dirigente del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, nonché alla legittimità
del presente provvedimento;
SENTITO il Relatore;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente
richiamate,
1.
di procedere alla modifica
dell’art. 3, comma 1, lettera a) delle Disposizioni di attuazione per la costituzione e per lo svolgimento delle
attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento,
approvate con D.G.R. n. 612 del 21 luglio 2015, nel modo seguente: all’art. 3,
comma 1, lettera a), dopo le parole “ a favore delle imprese richiedenti” sono
soppresse le parole “a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse
imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro”;
2.
di disporre la
pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.