IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 “Legge organica
in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della regione Abruzzo”.
VISTI
altresì:
-
il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo
Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
successive modifiche;
-
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
successive modifiche;
-
il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
-
il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
-
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola
comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
-
il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;
-
il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
-
il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22
luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di
monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
-
il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6
agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
-
il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
-
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14
dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo
A);
-
il D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
-
il D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015 –
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 69
del 24 marzo 2015;
-
il D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 –
Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020;
-
il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 –
pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 –Disciplina del regime di condizionalità,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg.
CE n.73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo
dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito
all’aggiornamento (“refresh”) del SIPA-SIG sulle
Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010;
-
la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
-
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo;
-
la D.G.R. n. 787 del 21.12.2009 con la quale la Giunta ha preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del P.S.R. 2007/2013
Abruzzo, avvenuta con decisione C(2009)1034) del 17.12.2009;
-
il documento “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” – Intesa sancita in Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;
-
il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 come modificato dal D.M. n. 10346 del
13.5.2011 riguardante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
-
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 7.8.2008 con la quale è
stato approvato il Bando Pubblico per l’attuazione della misura 2.2.6.
“Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”;
-
il bando Pubblico per l’attuazione della misura 2.2.6 “Ricostituzione del
potenziale produttivo forestale e interventi preventivi” con particolare
riferimento:
·
al paragrafo 11.1 – Azione A - Ricostituzione di boschi danneggiati da
incendi – lettera F., nel quale è previsto che per i soli interventi
riguardanti pinete litoranee sono ammissibili a finanziamento le cure colturali
per i primi due anni dall’impianto;
·
al paragrafo 11.2 - Azione B – Interventi infrastrutturali finalizzati alla
prevenzione – punto 1 lettera b), che prevede tra le tipologie di intervento
ammissibili a finanziamento quella riguardante la manutenzione, per
un periodo pari a cinque anni a partire da quello successivo alla
realizzazione, dei viali e/o delle fasce realizzati in applicazione della
misura;
DATO
ATTO che per le tipologie d’intervento di cui sopra è
prevista la concessione di contributi annuali il cui importo è calcolato
secondo le modalità stabilite dal Bando;
PRESO
ATTO che l’Organismo Pagatore A.G.E.A. ha stabilito che
la presentazione delle domande afferenti lo sviluppo rurale debba essere
effettuata per il tramite dei C.A.A. (Centri di Assistenza Agricola);
CONSIDERATO necessario definire la procedura da porre in essere per la presentazione
per l’annualità 2016 delle domande di pagamento per i relativi Stati di
Avanzamento Lavori inerenti gli interventi ammessi a finanziamento nel
precedente programmazione;
RILEVATO che è a tal fine necessario, relativamente all’annualità 2016:
-
stabilire le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle
relative domande di pagamento;
-
stabilire le modalità di presentazione delle domande, con particolare riferimento:
alla documentazione da allegare alla copia cartacea della domanda; alle
modalità di inoltro della domanda e dei relativi allegati; ai soggetti cui
inviare la domanda completa dei relativi allegati;
-
definire, con riferimento a quanto stabilito nel bando e negli altri
provvedimenti a suo tempo emanati, l’entità degli importi spettanti ai
beneficiari;
PRESO
ATTO che:
-
la costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per poter
presentare la domanda di pagamento e che i dati in esso contenuti costituiscono
la base di riferimento per la presentazione della domanda e la successiva fase
di istruttoria;
-
le sanzioni e riduzioni applicabili in caso di inadempienze relative agli
obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto sono stabilite
nel Documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del
23.07.2012;
RITENUTO, relativamente all’annualità 2016, di dover stabilire:
-
quale data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di
pagamento: il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
sul sito web del PSR Abruzzo;
-
quale data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
pagamento: il 30° (trentesimo) giorno consecutivo decorrente dalla data di
apertura, come stabilita al punto 1;
-
che le domande di aiuto debbano essere presentate esclusivamente sul portale
SIAN dai soggetti all’uopo abilitati;
-
che alla domanda cartacea, debitamente sottoscritta dal richiedente, debbano
essere allegati i documenti elencati al paragrafo 16.5 del Bando per quanto
pertinenti allo Stato Avanzamento Lavori per il quale è inoltrata domanda di
pagamento nonché i giustificativi di spesa previsti dal Bando medesimo;
-
che la domanda cartacea completa dei relativi allegati debba essere
inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura (STA) del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca competente per territorio;
-
che la domanda cartacea debba essere inoltrata via PEC o, in alternativa, a
mezzo Raccomandata Postale con ricevuta di ritorno, facendo in tal caso fede
per il rispetto dei termini di consegna della stessa la data risultante dalla
relativa ricevuta;
-
che l’entità degli importi spettanti ai beneficiari debba essere determinata
come da disposizioni contenute nei paragrafi 11.1 e 11.2 del Bando, utilizzando
a tal fine i prezzi unitari riportati alla pertinenti voci dell’allora vigente
Prezzario per Interventi di Forestazione nella misura ammessa in sede di
concessione del contributo, come risultante dai giustificativi di spesa
allegati alla domanda;
-
che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e
conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti
all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;
-
di dover fare espresso rinvio, per quanto nel presente provvedimento non
specificato, alle disposizioni emanate dall’Organismo Pagatore AGEA
RITENUTO
di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire
l’efficacia e l’efficienza del funzionamento del Servizio nonché la
tempestività nell’espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi di
competenza, l’incarico di responsabile del procedimento di competenza del
Servizio al Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio;
RITENUTO, altresì, di
mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’adozione del
provvedimento finale
VISTA la legge regionale 77/1999
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.
di stabilire:
a.
la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di
pagamento nel giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.A.T.;
b.
la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
pagamento al 30° (trentesimo) giorno consecutivo decorrente dalla data di
apertura;
2.
di definire le seguenti modalità di
presentazione delle domande:
a.
Presentazione della
domanda di pagamento da parte dei beneficiari: da effettuarsi esclusivamente in
forma telematica, utilizzando la funzionalità on-line messa a punto dall’AGEA
sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza
Agricola accreditato dall’OP AGEA ovvero con l’assistenza di un professionista
munito di delega del beneficiario per la presentazione della domanda conferita
dall’azienda; la data di presentazione della domanda coincide con la data del
rilascio della stessa sul portale SIAN.
b.
Consegna della copia
cartacea: entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla data di chiusura
dei termini come riportata al precedente punto 1 lettera b), una copia
cartacea della domanda compilata e debitamente sottoscritta dal beneficiario
corredata degli allegati prescritti deve essere recapitata secondo le forme di
legge direttamente ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura (STA) competenti
per territorio.
3.
di disporre che alla domanda cartacea, debitamente sottoscritta dal richiedente,
siano allegati in duplice copia i documenti elencati al paragrafo 16.5 del
Bando, ed in ogni caso almeno:
a.
dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’esecuzione
dei lavori previsti e il rispetto degli impegni assunti in sede di
presentazione della domanda iniziale;
b.
relazione tecnica e contabilità dei lavori, redatte secondo le vigenti norme in
materia di lavori pubblici in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori
oggetto della richiesta di contributo, predisposte e sottoscritte da tecnici
abilitati ai sensi delle vigenti norme in materia di competenze professionali e
dal beneficiario;
c.
documentazione dimostrativa delle spese effettuate, secondo quanto disposto dal
Paragrafo 9 del bando.
4.
di disporre che le domande e la relativa
documentazione siano acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei
beneficiari e custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali
controlli da parte degli Organi competenti;
5.
di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l’incarico di responsabile dei
procedimenti in questione al Dott. For. Francesco CONTU;
6.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.
e sul sito web dedicato al PSR Abruzzo;
7.
di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.A.T. assume valore di notifica ai beneficiari, ai
professionisti interessati e alle Organizzazioni Professionali Agricole;
8.
di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo
2014/2020 per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Pasquale Di Meo