Mancata attivazione procedure L.R. n. 19 del 05.07.2016”.

 

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la risoluzione n. 17 del 3 agosto 2016 a firma dei Consiglieri Febbo, Sospiri, Iampieri, Mariani, Pettinari, Olivieri e D’Ignazio recante: “Mancata attuazione procedure L.R. n. 19 del 05.07.2016”;

 

UDITA l’illustrazione del Consigliere Febbo;

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

 

All’unanimità  dei Consiglieri presenti

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

PREMESSO che:

-                   in data 28 giugno 2016 è stata approvata la L.R. N.19/2016 “Incentivi alle fusioni dei   piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI” che in particolare all’art. 5 così recita : “La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l’implementazione delle attività formative dell’associazione CIAPI nell’ambito del mercato del lavoro, concede per l’esercizio finanziario 2016 un contributo straordinario alla Fondazione CIAPI, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e dell’articolo 3 dello statuto fondazione CIAPI, di euro 850.000,00.

Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l’esercizio 2016 nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a.           nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 850.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b.           nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, la somma di euro 850.000,00 da destinare ad un contributo straordinario di pari ammontare alla Fondazione Ciapi”;

-                   detta L.R. 19/2016 è stata regolarmente promulgata e pubblicata sul BURA n. 27 del 13/07/2016;

-                   a seguito dell’approvazione della citata L.R. 19/2016 e della pubblicazione sul BURA, la Giunta Regionale, in data 14/07/2016 con delibera n. 470, ha approvato come atto dovuto le variazioni tecniche di bilancio conseguenti e necessarie alla piena applicazione delle norme stabilite con la L.R. N. 19/2016 e fra queste, ovviamente, per la corretta  applicazione dell’art.5 che stanzia la cifra di euro 850.000,00 (come si evince dagli allegati facenti parte integrale della citata delibera che si allega alla presente interpellanza) per la Fondazione Ciapi a sostegno quindi dell’Associazione Ciapi;

-                   nella delibera si dispone che - preso atto che la menzionata delibera N.470 è corredata di tutti i pareri favorevoli necessari e che essa riceve istruttoria favorevole nel complesso rispettando i criteri tecnico-amministrativi - gli uffici competenti possono procedere con gli atti dovuti e
conseguenti, ossia all’erogazione di quanto stabilito nello specifico agli art. 4 e 5 della già ampiamente citata L.R.19/2016;

-                   in effetti il giorno successivo (15 luglio 2016), si è dato corso con esito positivo alla erogazione di quanto disposto dall’art. 4 (erogazione contributo alla SAGA dell’importo di 4.000.000,00) della L.R. 19/2016;

-                   invece, in maniera al momento incomprensibile, non è stato fatto altrettanto in relazione all’art. 5 (relativo al menzionato contributo Ciapi) della medesima legge;

 

CONSIDERATO che:

-                   non risultano allo scrivente motivi formali o sostanziali che impediscano di concludere positivamente l’iter relativo a quanto stabilito nella L.R.19/2016  relativamente all’art. 5 (Contributo straordinario alla fondazione CIAPI);

-                   tale comportamento dei vertici degli uffici competenti a vario titolo interessati, appare arbitrariamente determinare la non applicazione di una Legge Regionale pienamente vigente e di quanto essa ha perentoriamente disposto, con ciò in sostanza disapplicando una palese e legittima espressione legislativa del Consiglio Regionale e arrecando al contempo un ingiustificato danno alle strutture Ciapi e ai suoi dipendenti;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

 

IMPEGNA

 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente a

 

-                   intervenire in relazione alla vicenda, nel rispetto delle reciproche funzioni e prerogative, invitando i vertici degli uffici competenti ad ogni livello a dare applicazione ad una legge regionale vigente, in particolare in relazione all’art.5 attualmente disapplicato.

-                   valutare, nel ritardo omissivo sin qui accumulato su un singolo articolo della legge regionale in questione, profili di responsabilità di rilievo interno ed esterno.