Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.           Al fine di agevolare l'organizzazione e supportare lo svolgimento del Raduno nazionale dei Bersaglieri previsto a Pescara nell'anno 2017, la Regione Abruzzo sostiene economicamente, su tutto il territorio regionale, le iniziative e le manifestazioni che caratterizzano l'evento, anche nella fase preparatoria.

 

Art. 2

(Sostegno economico)

 

1.           Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede all’Associazione nazionale bersaglieri - Presidenza regionale dell’Abruzzo - un contributo pari a euro 100.000,00 per le spese, di qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni.

2.           Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabilite con disciplinare approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con apposita deliberazione.

 

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

 

1.           Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l’esercizio finanziario 2016 in euro 100.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno per l'organizzazione del Raduno nazionale dei bersaglieri" all’interno della Missione 07 Turismo - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" - Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018.

2.           È conseguentemente apportata la seguente modifica al Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 in termini di competenza e di cassa per l’annualità corrente:

a)           in aumento di euro 100.000,00 il Titolo 1 del Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - all’interno della Missione 07 "Turismo";

b)          in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50 Capitolo n. 11630/2, concernente lo stanziamento denominato "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo" per euro 100.000,00.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 08 Settembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso