(Finalità)
1.
Al
fine di agevolare l'organizzazione e supportare lo svolgimento del Raduno
nazionale dei Bersaglieri previsto a Pescara nell'anno 2017, la Regione Abruzzo
sostiene economicamente, su tutto il territorio regionale, le iniziative e le
manifestazioni che caratterizzano l'evento, anche nella fase preparatoria.
Art. 2
(Sostegno economico)
1.
Per
le finalità di cui all’articolo 1 la Regione concede all’Associazione nazionale
bersaglieri - Presidenza regionale dell’Abruzzo - un contributo pari a euro
100.000,00 per le spese, di qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per
l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni.
2.
Le
modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 sono
stabilite con disciplinare approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale con apposita deliberazione.
Art. 3
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Agli
oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per
l’esercizio finanziario 2016 in euro 100.000,00, si provvede mediante lo
stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione denominato
"Sostegno per l'organizzazione del Raduno nazionale dei bersaglieri"
all’interno della Missione 07 Turismo - Programma 01 "Sviluppo e
valorizzazione del turismo" - Titolo 1 del Bilancio di previsione
pluriennale 2016 - 2018.
2.
È
conseguentemente apportata la seguente modifica al Bilancio di previsione
pluriennale 2016 - 2018 in termini di competenza e di cassa per l’annualità
corrente:
a)
in aumento di euro 100.000,00 il
Titolo 1 del Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - all’interno
della Missione 07 "Turismo";
b)
in aumento parte Entrata: Titolo 1
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa",
Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50
Capitolo n. 11630/2, concernente lo stanziamento denominato "Tassa
automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e
controllo" per euro 100.000,00.
Art. 4
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 08 Settembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso