LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002
n° 77 recante” Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art.2
della legge 6 marzo 2001 n°
CONSIDERATO che il medesimo
decreto legislativo 77/2002 prevede all’art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione
delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti tra
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni/Province autonome;
VISTO
-
il Protocollo di Intesa tra
Regioni/province autonome e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sancito
dalla conferenza Stato Regioni in data 26 gennaio 2006;
-
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 maggio 2014 con cui è
stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da
realizzare in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e
l’approvazione degli stessi”, in sostituzione del DPCM 4 novembre 2009;
CONSIDERATO che con
deliberazione del Consiglio Regionale n° 37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l’Albo Regionale
degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile;
RILEVATO che il citato Prontuario al punto 1,
relativamente al numero dei volontari, prevede la possibilità per le Regioni e
le Province Autonome di “ ridurre a 10 e a 2 unità
rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da
impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al proprio Albo”;
CONSIDERATO che il “Prontuario”summenzionato prevede al punto 4.3 la possibilità per le
Regioni e Province Autonome di stabilire
“ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello
massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione
adottati dall’Ufficio di non oltre 20 punti”;
ATTESO
-
che l’adozione di Criteri aggiuntivi
regionali in occasione dei bandi per la presentazione dei progetti di servizio
civile, a far data dal
-
che gli stessi vengono approvati in
conseguenza di una più approfondita valutazione delle caratteristiche e delle
risultanze dell’attività di monitoraggio
dei progetti sul territorio che la Regione Abruzzo si riserva di attuare;
CONSIDERATO che è risultato
necessario valorizzare e sostenere l’attività svolta dalle Associazioni di
Volontariato e dettagliare i presupposti per l’attribuzione del punteggio
attribuito ai soggetti che intendano riservare dei posti a favore di giovani
disabili e a bassa scolarizzazione;
DATO ATTO che con tali criteri si intende valorizzare
e favorire, fra l’altro, la diffusione omogenea sul territorio delle
opportunità fornite dal Servizio Civile senza escludere i piccoli Comuni e
quelli colpiti dal sisma del 2009;
RITENUTO di dover approvare i criteri aggiuntivi
regionali che resteranno validi fino a quando non si riterrà necessario
apportare modifiche o integrazioni;
DATO ATTO
-
che il Dirigente del “Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente
nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello
stesso, apponendovi la propria firma in calce;
-
che il Direttore del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento,
sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
i motivi espressi in narrativa e che si
intendono qui richiamati:
-
di approvare, i Criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di Servizio
Civile riportati nell’Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
-
di ridurre a 10 e a 2 unità rispettivamente il
numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti
presentati da enti iscritti al proprio Albo;
-
di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.A.T. e sul sito Internet della Regione Abruzzo .