Cava di calcare in località Colle Pretara nei Comuni di Castel Di Ieri e Goriano Sicoli (AQ) Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l.  - Istanza di ampliamento

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, la Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l con sede legale in Roma, Via Settembrini n. 9, è autorizzata alla coltivazione in ampliamento della cava di calcare in località Colle Pretara ubicata nei Comuni di Castel Di Ieri, in catasto al foglio n.10 particelle nn. 151, 152, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 191 e di Goriano Sicoli (AQ), in catasto al foglio n.2  particelle nn.6, 7, 8, 9, 10, 40, 62 e 556, alle seguenti condizioni:

 

1.           l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso e con la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione;

2.           il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

3.           il ritombamento previsto deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative ambientali vigenti;

4.           la polizza fidejussoria stipulata a garanzia del ripristino ambientale deve essere rivalutata con cadenza biennale secondo gli indici ISTAT consumo famiglie ed impiegati; e sarà svincolata dal Servizio competente all’avvenuto regolare ripristino dell’area di cava;

5.           la coltivazione deve rispettare la lottizzazione proposta con la prescrizione di passare alla coltivazione del lotto successivo previo ripristino del lotto precedente;

6.           la coltivazione della cava deve rispettare le condizioni imposte dal Comando Provinciale del Corpo Forestale contenute nella nota del n.0870 del 2/12/2009, non in contrasto con il progetto di coltivazione proposto, oltre a predisporre un impianto di umidificazione degli inerti atto a limitare l’emissione di polveri in atmosfera ne periodo dell’anno più secco;

7.           il perimetro dell’area di cava deve essere dotato di una barriera arborea atta a limitare la rumorosità e l’impatto visivo del cantiere estrattivo;

8.           l’attività estrattiva deve essere condotta creando un bilancio tra il materiale accantonato e il materiale richiesto, in modo da non creare scavi e accumuli eccessivi;

9.           la volumetria totale del materiale ghiaioso da estrarre è pari a 1.500.000 mc.;

10.        la durata dell’attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 16 (sedici).

 

Il presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune, alla Compagnia GABLE Insurance A.G ed al Corpo Forestale dello Stato.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.ssa Iris Flacco