IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, la Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio
S.r.l con sede legale in Roma, Via Settembrini n. 9, è autorizzata alla
coltivazione in ampliamento della cava di calcare in località Colle Pretara ubicata nei Comuni di Castel Di Ieri, in catasto al
foglio n.10 particelle nn. 151, 152, 178, 180, 181,
183, 184, 185, 191 e di Goriano Sicoli (AQ), in catasto al foglio n.2 particelle nn.6, 7,
8, 9, 10, 40, 62 e 556, alle seguenti condizioni:
1.
l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata
mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché dotata di idonea
chiusura delle vie di accesso e con la posa in opera del cartello indicatore
contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione;
2.
il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio
esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello
strato superficiale finale;
3.
il ritombamento previsto deve
avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative ambientali
vigenti;
4.
la polizza fidejussoria stipulata a garanzia del
ripristino ambientale deve
essere rivalutata con cadenza biennale secondo gli indici ISTAT consumo
famiglie ed impiegati; e sarà
svincolata dal Servizio competente all’avvenuto regolare ripristino dell’area
di cava;
5.
la coltivazione deve rispettare la lottizzazione proposta con la prescrizione di passare
alla coltivazione del lotto successivo previo ripristino del lotto precedente;
6.
la coltivazione della cava deve rispettare le condizioni imposte dal Comando Provinciale
del Corpo Forestale contenute nella nota del n.0870 del 2/12/2009, non in
contrasto con il progetto di coltivazione proposto, oltre a predisporre un
impianto di umidificazione degli inerti atto a limitare l’emissione di polveri
in atmosfera ne periodo dell’anno più secco;
7.
il perimetro dell’area di cava deve essere dotato di una barriera arborea atta a
limitare la rumorosità e l’impatto visivo del cantiere estrattivo;
8.
l’attività estrattiva deve essere condotta creando un bilancio tra il materiale
accantonato e il materiale richiesto, in modo da non creare scavi e accumuli eccessivi;
9.
la volumetria totale del materiale ghiaioso da estrarre è pari a 1.500.000 mc.;
10.
la durata dell’attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 16 (sedici).
Il
presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti
dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune, alla
Compagnia GABLE Insurance A.G ed al Corpo Forestale
dello Stato.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
D.ssa
Iris Flacco