TITOLO I
(Adeguamento
all’ordinamento europeo)
Art. 1
(Finalità)
1.
La
Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto
regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi
dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) con
la presente legge dispone l’attuazione dei seguenti atti europei:
a)
direttiva 2014/64/UE che
modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di
dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati
membri;
b)
direttiva 2009/158/CE
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
c)
direttiva n. 2006/123/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno.
2.
La
presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità
dell’ordinamento regionale alla normativa europea in materia di procedure
d’infrazione e aiuti di Stato.
TITOLO II
(Adeguamento della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 39)
Art. 2
(Integrazioni alla
L.R. 39/2014)
1.
Dopo
l'articolo 12 della legge regionale 39/2014 sono inseriti i seguenti:
"Art. 12 bis
(Coordinamento
regionale per le procedure di infrazione)
1.
In
caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure
d'infrazione che riguardano il territorio della
Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il
Servizio competente per l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello
europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture
regionali della Giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere
di possibili contenziosi europei.
2.
Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della
Giunta, attraverso il Servizio competente per l’adeguamento dell’ordinamento
regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione
dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle Politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.
Le
strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti
Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da
sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di
cui al comma 1 dell'articolo 8 richiedono al Servizio di cui al comma 1
l’inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.
4.
Il
Servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui
procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione
derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al
Servizio competente del Consiglio regionale.
Art. 12 ter
(Disciplina del
potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea)
1.
In
caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o
anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti
si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in
materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della
Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli Enti locali
inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna
agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a
conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini
assegnati, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, nomina un
commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli Enti
inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.
2.
Le
disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza
regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle
procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).".
Art. 3
(Sostituzione
dell’articolo 14 della L.R. 39/2014)
L'articolo 14
della legge regionale 39/2014 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Aiuti di Stato)
1.
La
Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e
109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.
2.
Sono
notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della
Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che
istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica.
3.
Alle
misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima
dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione
europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende
l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della
Commissione europea.
4.
Le
decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT)
unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano
misure di aiuto.
5.
Gli
atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati
alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e
sono pubblicati sul BURAT.
6.
I
provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa
europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis",
sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla
Commissione europea.
7.
Le
notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea
sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il
competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per
materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di
riferimento e dagli atti di organizzazione.
8.
Il
Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il
censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti
europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede
il Dipartimento competente per materia.
9.
Le
strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi
imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi
atti.
10.
Nel
rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione
di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.".
Art. 4
(Integrazione alla
L.R. 39/2014)
Dopo l'articolo 17
della legge regionale 39/2014 è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
(Procedure di
recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE)
1.
La
Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il
recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali
e di investimento europei (fondi SIE), in tutto o in parte non utilizzati dai
beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.".
TITOLO III
(Attuazione della
direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per
quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di
sorveglianza degli Stati membri)
Art. 5
(Adeguamento della
banca dati informatizzata di cui all’articolo 12 del d.lgs. 196/1999)
1.
La
Giunta regionale, su proposta del Servizio competente del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, è autorizzata ad attuare in via amministrativa
l’adeguamento della banca dati informatizzata di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE
che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina) alle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 29 luglio 2015, n.
115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014).
TITOLO IV
(Attuazione della
direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame
e uova da cova)
Art. 6
(Attuazione in via
amministrativa)
1.
La
Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva
2009/158/CE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
dicembre 2014, n. 199 (Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).
2.
Gli
oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici
regionali, ai fini dell'attuazione del presente Titolo sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina
dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e
pubbliche.
Art. 7
(Sanzioni)
1.
All’accertamento
e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 26 del
d.lgs. 199/2014 di competenza della Regione provvedono le Aziende sanitarie
locali alle quali sono devoluti i relativi proventi.
TITOLO V
(Attuazione della
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Disposizioni in
materia di commercio su aree pubbliche)
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 8
(Finalità e
oggetto)
1.
Il
presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di
servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli Enti locali,
ogni forma di legalità e di contrasto all’abusivismo.
Art. 9
(Ambito di
applicazione)
1.
Le
norme di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio
operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all’uso delle aree
e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
Art. 10
(Definizioni)
1.
Ai
fini del presente Titolo, si intende per:
a)
commercio su aree
pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte
o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle
quali il Comune abbia la disponibilità;
b)
aree pubbliche, le strade, le piazze, i
canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico
passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
c)
posteggio, la parte di area
pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, data
in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività
commerciale;
d)
concessione di posteggio,
l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un
mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
e)
posteggio isolato o fuori
mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica
ubicati in zone non individuabili come mercati;
f)
mercato, l’area pubblica
o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o
più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di
merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi;
g)
mercato riservato agli
imprenditori agricoli, il mercato riservato all’esercizio della vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 1065, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre
tipologie di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta, ai sensi
dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli,
singoli o associati, su area pubblica o privata;
h)
produttore agricolo, i
soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali
esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;
i)
mercato dell’usato,
dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei
giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare
come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l’hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose
vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e
simili;
l)
fiera, la manifestazione caratterizzata
dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree
pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;
m)
fiera promozionale, le manifestazioni
fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del
territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
n)
presenze in un mercato, il
numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato anche se non ha
svolto l’attività;
o)
spunta, l’assegnazione
temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una
fiera;
p)
mercato straordinario,
l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori
rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
Capo II
Norme
sull’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
Art. 11
(Modalità di
esercizio dell’attività)
1.
L’attività
di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche,
società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 12.
2.
L’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a)
su posteggi dati in concessione;
b)
in forma itinerante.
3.
L’esercizio
del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non
interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e
autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate,
concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le
modalità stabilite dal Comune.
4.
Il
commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle
autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
5.
Nel
territorio regionale l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è
consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell’Unione
Europea di provenienza.
6.
L’esercizio
del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da
parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni
per l’utilizzo delle aree medesime.
7.
L’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle
norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8.
Sono
illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli
operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di
zone di tutela e di rispetto per l’attività degli operatori commerciali a posto
fisso.
9.
L’operatore
ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo
limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.
Art. 12
(Requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1.
Le
attività commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei
requisiti di accesso e di esercizio previsti dall’articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 13
(Esercizio
dell’attività)
1.
L’attività
di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il
territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative
alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2.
L’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:
a)
al rilascio dell’autorizzazione e
della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l’esercente
intende avviare l’attività se effettuato su posteggio;
b)
alla presentazione della SCIA al SUAP
del Comune dove l’esercente intende avviare l’attività se effettuato in forma
itinerante.
3.
L’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche, mediante l’uso di posteggio, di
cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), si svolge nell’ambito dei mercati,
delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.
Art. 14
(Autorizzazione
all’esercizio dell’attività mediante posteggio)
1.
L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate
contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le
procedure e i criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70, comma 5, del
d.lgs. 59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di
distinta autorizzazione e concessione.
2.
L’autorizzazione
di cui al comma 1 abilita anche:
a)
all’esercizio nell’ambito del
territorio regionale dell’attività in forma itinerante e nei posteggi
occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b)
alla partecipazione alle fiere
sull’intero territorio nazionale.
3.
Salvo
proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio,
inizia l’attività di vendita. Non è consentito iniziare l’attività senza aver
assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali
previsti dalle disposizioni vigenti.
4.
L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare
risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività.
L’abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio.
Art. 15
(Concessione di
posteggio)
1.
I
Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell’autorizzazione per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale
assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la
relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il
31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia
di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30
giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono
pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.
2.
La
concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella
fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni
nel rispetto dell’Intesa.
3.
Nel
rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può
essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito
del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree
mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento,
ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a
cento.
4.
Il
Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1
nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.
5.
Nel
caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea che
partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità
previsti dall’Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base
alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Art. 16
(Utilizzazione dei
posteggi)
1.
L’operatore,
nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle
prescrizioni previste per l’occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di
carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la
vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.
2.
A
seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera,
all’operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti
massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.
3.
I
posteggi occasionalmente liberi o per l’assenza del titolare del posteggio o in
attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell’Intesa,
sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze
maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è
effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non
viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in
cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l’assegnazione in via
temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A
parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata
dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall’iscrizione quale
impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione
temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4.
L'assegnazione
temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1
avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi
titolo.
5.
La
registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e
nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante
l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o
ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati
identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli
operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.
6.
Non
è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora
l’operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione,
lo stesso indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di esse
intende partecipare.
7.
Non
si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l’operatore, utilmente
posizionato nella graduatoria di spunta per l’occupazione di un posteggio,
rinunci all’occupazione medesima.
Art. 17
(Posteggi
riservati)
1.
Nelle
aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il
Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento
del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera h).
2.
I
posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati
dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra
tutti gli altri operatori con le procedure di cui all’articolo 16, commi 3 e 4.
Art. 18
(Esercizio dell’attività
commerciale con posteggio nelle fiere)
1.
I
Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina
prevista dall’articolo 14 in materia di rilascio di autorizzazione e
contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell’individuazione
dei criteri per l’assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa
europea e statale come precisata nell’Intesa.
2.
I
Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini
dell’individuazione degli aventi diritto.
3.
Nelle
fiere di durata plurigiornaliera la presenza si
acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l'intera
manifestazione.
Art. 19
(Subingresso nelle
autorizzazioni su posteggi dati in concessione)
1.
Fermo
restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della
proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il
cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all’articolo 14; il subentrante
può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al
Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso
dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia
dell'atto di cessione.
2.
La
comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di
stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo,
l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della
comunicazione di subingresso.
3.
Nel
caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è
effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in
mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono
continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4.
In
tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si
trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall’Intesa.
5.
Nel
caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni
alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica
manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne
necessariamente tutti i suddetti giorni.
6.
Nell'ipotesi
di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso,
questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che
provvede alle necessarie annotazioni.
7.
Nel
caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art.
17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati
esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8.
Le
disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche
al conferimento di azienda in società.
Art. 20
(Abilitazione
all’esercizio dell’attività in forma itinerante)
1.
L’esercizio
dell’attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su
qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità
stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il
richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività.
2.
L’attività
di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni
previste dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010 e dalle
disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.
3.
La
SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a)
all’esercizio dell’attività al
domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b)
all’esercizio dell’attività nei
posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c)
alla partecipazione alle fiere.
4.
Ogni
abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante è riferita alla
singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante.
Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante
all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5.
L'esercizio
del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con
soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a
terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento
metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo
punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di
spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti
altro operatore.
6.
Il
Comune può interdire l’attività di commercio in forma itinerante nelle aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree
che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
7.
Nell’ipotesi
di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell’attività
commerciale corrispondente all’abilitazione all’esercizio dell’attività in
forma itinerante, il subentrante può iniziare l’attività solo a seguito di
comunicazione di subingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La
comunicazione di subingresso contiene l’autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell’atto di
cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all’esercizio
dell’attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7
dell’articolo 19.
Art. 21
(Vendita su aree
pubbliche di prodotti alimentari)
1.
Il
titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei
prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare
sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2.
L’attività
di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da
imprenditori agricoli o artigiani abilitati all’esercizio della propria
attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni
nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e
delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3.
L’abilitazione
alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi
prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Art. 22
(Hobbisti)
1.
Ai
fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o
espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non
superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei
mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera i), senza
l’autorizzazione o la SCIA di cui all’articolo 13, purché in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010. Non rientrano
nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l’esposizione dei prezzi si applica
quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di
cui all’articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione
degli hobbisti in altre fiere e mercati.
2.
Gli
hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove
si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in
materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo
e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di
cui all’articolo 71, comma 1, d.lgs. 59/2010.
3.
Il
tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è
esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli
organi preposti al controllo.
4.
Il
tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1
prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione
e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni
precedenti.
5.
Gli
hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare
ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno su tutto il territorio abruzzese.
Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due
giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli
hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.
Art. 23
(Obbligo di
regolarità contributiva)
1.
Il
rilascio, la cessione e la reintestazione delle
autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di
cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
2.
La
reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento
della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della
sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al
cedente.
3.
I
Comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità
contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 13 e
nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività
(SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
4.
Entro
il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o
della presentazione della SCIA, il Comune verifica la regolarità contributiva
dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
5.
Per
le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio
o di reintestazione dell’autorizzazione o per le
quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento
contributivo, il Comune competente verifica la regolarità contributiva entro
novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle Imprese comunicata
dal richiedente.
6.
La
partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti
abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica del DURC o della
documentazione sostitutiva di cui all'articolo 24, se tali documenti, nella
Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un
presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
7.
La
partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere,
fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è
subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
8.
Le
imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono
soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al comma 7. Alla
medesima verifica sono soggetti, nell’esercizio di detta attività, gli
operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.
9.
Se
i Comuni non possono svolgere l’attività di verifica di cui al comma 3 in via
telematica per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi
informatizzati dell’INPS e dell’INAIL trova applicazione l’articolo 9 del
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015
(Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
Art. 24
(Documenti
sostitutivi del DURC)
1.
Nei
casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all’INAIL gli
adempimenti di cui all’articolo 23 sono assolti con l’attività di verifica
della regolarità contributiva presso l’INPS.
2.
Le
imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al
Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.
3.
Nei
casi di cui comma 9 dell’articolo 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui
all’articolo 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui
all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva
INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000.
4.
L'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la
rateizzazione del debito contributivo.
5.
Fatte
salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione
di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del
contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente
articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 25
(Regolarizzazione
e decadenza)
1.
Il
Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al
titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare
la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del
relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere
all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa
comunicazione.
2.
Nel
caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello
competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso
provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma
1.
3.
L'abilitazione,
l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato
non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.
Art. 26
(Decadenza,
sospensione delle autorizzazioni)
1.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, l’autorizzazione è
dichiarata decaduta:
a)
nel caso in cui l’operatore non
risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l’esercizio
dell’attività dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
b)
nel caso in cui l’operatore non inizi
l’attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell’avvenuto rilascio
o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
c)
nel caso di subentrante non in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li
ottenga e non riprenda l’attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del
disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs.
114/1998;
d)
qualora l’operatore in
possesso di autorizzazione di cui all’articolo 14 non utilizzi, senza
giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo
del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di
assenza per malattia, gravidanza.
2.
Il
Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1,
comunica all’interessato l’avvio del relativo procedimento fissando un termine
per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti
conseguenti.
3.
L’autorizzazione
è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti
dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
Art. 27
(Occupazione
abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)
1.
Le
occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette
a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione
sono abusive.
2.
I
Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed
immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi
di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
d.lgs. 114/1998.
3.
Le
merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.
Capo III
Programmazione del
commercio su aree pubbliche
Art. 28
(Criteri per l’istituzione
di nuovi mercati e fiere)
1.
I
Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non
previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già
esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee
aree.
2.
I
Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli
operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere
l’allungamento della durata del mercato protratta per l’intera giornata e,
anche su richiesta di almeno l’ottanta per cento degli operatori titolari di
posteggio, l’istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel
numero massimo di dodici all’anno.
3.
Ai
fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere,
i Comuni tengono particolarmente conto:
a)
delle previsioni degli strumenti
urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b)
dell'esigenza di riequilibrio
dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio
promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di
quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c)
delle esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d)
delle esigenze di polizia stradale, ed
in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con
automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree
problematiche;
e)
delle dotazioni di opere di
urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate
di trasporto pubblico;
f)
delle esigenze di natura
igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica
e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi
igienici;
g)
della dimensione complessiva degli spazi
a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima
dei posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei
centri storici;
h)
della disponibilità di aree private
attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della
insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
4.
Possono
essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio su aree pubbliche soltanto
se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono
impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza
compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di
alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e
mobilità.
5.
La
programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da
criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova
dell’esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e
sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.
6.
I
Comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, possono
istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, mercati o fiere
specializzati.
7.
Per
mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi
e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per
cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.
8.
Per
fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento
dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il
dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
9.
La
Giunta regionale, ai fini dell’assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova
istituzione, definisce i relativi criteri nel rispetto dell’Intesa.
Art. 29
(Soppressione,
riconversione e riqualificazione dei mercati)
1.
La
soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza
delle seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della domanda;
b) numero troppo esiguo di operatori o
comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
c) motivi di pubblico interesse o cause di
forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2.
Per
finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e
sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento
definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri
mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In
tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli
operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei
criteri di cui all'articolo 28, con conservazione integrale dell'anzianità
maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo
18.
3.
I
Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove
possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo
provvisorio;
b) trasferimenti di fiere e mercati;
c) variazioni di data di svolgimento.
4.
La
scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla
base dei criteri di cui all'articolo 28, comma 3, tenuto conto della necessità
di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.
5.
Qualora
nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per
rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con
avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio,
nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 18, senza necessità di
esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 18.
Art. 30
(Trasferimento dei
mercati)
1.
Il
trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei
posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento
della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune,
sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2.
Il
trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o
altro giorno è disposto dal Comune per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di
viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3.
Qualora
si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune
per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni
tiene conto dei seguenti criteri:
a) anzianità di presenza su base annua; nel
caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
b) anzianità di inizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all’Intesa;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi
disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al
tipo di attrezzatura di vendita.
4.
Nel
caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai
posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che
operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è
effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.
Art. 31
(Provvedimenti
comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
1.
I
Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore
del commercio ed in particolare provvedono:
a) alla ricognizione delle fiere, mercati e
posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo,
modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
b) alle determinazioni in materia di ampiezza
delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
c) alle eventuali determinazioni di carattere
merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
d) alla definizione di eventuali priorità
integrative;
e) alle eventuali determinazioni di cui
all'articolo 34;
f) alle determinazioni in materia di
posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
g) alle determinazioni in materia di
commercio in forma itinerante;
h) alle determinazioni in materia di aree
aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
i) alla determinazione degli orari di
vendita;
j) alle norme procedurali, ai sensi
dell'articolo 28, comma 16, d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al
rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di
posteggio;
k) alla ricognizione ed al riordino delle
concessioni di posteggio;
l) alla definizione dei criteri di
attribuzione dei posteggi fuori mercato;
m) alla definizione dei criteri di computo
delle presenze;
n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione
delle graduatorie di presenza;
o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni
in materia di tributi ed entrate ai sensi dell'articolo 28, comma 17, d.lgs.
114/1998.
2.
I
Comuni stabiliscono altresì:
a)
la cartografia dei posteggi con
l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione
merceologica;
b) le modalità di accesso degli operatori al
mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c) le modalità tecniche di assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi;
d) le modalità tecniche di assegnazione dei
posteggi nelle fiere agli aventi diritto.
3.
L'esercizio
del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree
predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico,
artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela
igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo
urbano ed altri motivi di pubblico interesse.
Art. 32
(Mercatini dell'usato,
dell’antiquariato e del collezionismo)
1.
I
Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, possono istituire mercatini dell’usato, dell’antiquariato e
del collezionismo come definiti dall'articolo 10, comma 1, lettera i).
2.
Ai
mercatini di cui al comma 1, partecipano:
a) gli operatori che esercitano l’attività
commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti
sull’attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il
rilascio dei titoli autorizzatori;
b) gli operatori che non esercitano
l’attività commerciale in modo professionale di cui all’articolo 22.
3.
I
Comuni in cui si svolgono i mercatini dell’usato, dell’antiquariato e del
collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e
distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da
quello destinato ai commercianti.
4.
L’istituzione
dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che
ne approva il regolamento.
5.
Il
Comune può affidare la gestione dei mercatini ad Enti pubblici, a soggetti
privati o ad associazioni di categoria, con le modalità e i criteri previsti
nel regolamento di cui al comma 4.
6.
Per
la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di
interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2012, n. 137) è necessaria, nell’ambito dei mercatini,
l’autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in
materia.
Art. 33
(Dati relativi al
commercio su aree pubbliche)
1.
Al
fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio
su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, nonché di consentire
una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca
dati di cui all’articolo 37:
a) i provvedimenti di riordino del settore di
cui all'articolo 31;
b) i dati relativi al numero e al tipo delle
autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e
trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell’eventuale posteggio;
c) i dati contenenti la stima dell'afflusso
dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
Art. 34
(Calendario
regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
1.
La
Giunta regionale predispone, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo
37, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione,
della localizzazione, dell’ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della
durata di svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi di
mercati, anche del nominativo dell’assegnatario del posteggio.
2.
I
Comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all’articolo 37 i dati
relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.
Art. 35
(Computo delle
presenze)
1.
Il
computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento
all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di
partecipare.
2.
Qualora
l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di
partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale
autorizzazione intende partecipare.
Art. 36
(Aree private
messe a disposizione)
1.
Qualora
uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività
di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da
utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2.
Il
Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le
altre condizioni generali di cui alla presente legge.
3.
I
rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da
apposita convenzione.
Art. 37
(Funzioni
amministrative che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale)
1.
La
Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le
seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario
a livello regionale:
a) il riconoscimento delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
b) la definizione del calendario regionale
dei mercati e delle fiere presenti sul territorio regionale;
c) il riconoscimento di ente fieristico
regionale.
2.
La
Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale, presso la struttura competente in materia di commercio, una banca
dati di interesse regionale che contiene:
a) il calendario regionale dei mercati e
delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione,
dell’ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento,
dell’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi di mercati, anche del
nominativo dell’assegnatario del posteggio;
b) i dati relativi al numero e al tipo delle
autorizzazioni rilasciate, per mercato o fiera, dichiarate decadute e sospese,
cessate, revocate e trasferite, con indicazione dell’eventuale posteggio;
c) i provvedimenti comunali di riordino del
settore di cui all'articolo 31;
d) un elenco regionale meramente ricognitivo
delle imprese che esercitano le attività commerciali su aree pubbliche e le
informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche
strutturali e funzionali della rete di tali attività commerciali sul
territorio;
e) i dati contenenti la stima dell'afflusso
dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.
3.
La
banca dati è aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai
Comuni, dal sistema camerale, dalle associazioni di categoria e dalle imprese
interessate.
Art. 38
(Sanzioni per
l’attività di commercio sulle aree pubbliche)
1.
Per
le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le
sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.
2.
La
mancanza del tesserino di cui all’articolo 22, comma 2 o della vidimazione
relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della
sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro
millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed
alla successiva confisca delle stesse.
3.
In
caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all’articolo
22, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi
di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro
duecentocinquanta ad euro millecinquecento.
Art. 39
(Autorità
competente)
1.
Per
le violazioni di cui al presente Titolo l’autorità competente per la vigilanza,
per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione
degli eventuali scritti difensivi, per l’emissione della prevista ordinanza di
ingiunzione, per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è
individuata nel Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
TITOLO VI
(Disposizioni
finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore)
Art. 40
(Norma
finanziaria)
1.
Dall’attuazione
della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2.
Agli
adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando
l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre
Amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 41
(Abrogazioni)
1.
I
commi 6 e 7 dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi
dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei) sono
abrogati.
2.
La
legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a
norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è abrogata.
3.
La
legge regionale 28 marzo 2006, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.
23.12.1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è abrogata.
4.
La
legge regionale 4 agosto 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23
dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.
5.
La
legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23.12.1999, n. 135: "Norme e modalità di esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.
6.
La
legge regionale 10 dicembre 2010, n. 56 (Modifica alla legge regionale 29
novembre 2010, n. 50 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23.12.1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.
7.
Gli
articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 22 dicembre 2010, n.
59 recante (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale
2010)) sono abrogati.
Art. 42
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso