Legge regionale 3 Novembre 2015, n.36, art. 6 – Disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

-              prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

-              conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

-              perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

-              mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;

-              mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […];

-              impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

 

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

 

VISTO il Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consigliare n. 51/9 del 16.12.2015,  pubblicata sul BURAT Ordinario n. 11 del 23/3/2016;

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 73 del D.Lgs 152/06 citato, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;

 

VISTO l’art. 124, comma 6, del D. Lgs. 152/06 come modificato per effetto dell’articolo 7, comma 1, lett. l) del D.L. n. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) convertito con Legge n. 164/2014, che demanda alle regioni la disciplina  delle “fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”;

 

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36 “Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015” che all’art 6, comma 3 in attuazione dell’art. 124 comma 6 del D.Lgs 152/06 sopra richiamato, rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle fasi di  autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi;

 

TENUTO CONTO che al comma 4 dell’art. 6 della L.R. 36/2015 sono stati definiti i seguenti criteri a cui la Giunta Regionale deve attenersi nell’emanare la disciplina di che trattasi, ovvero:

a.           “la durata massima dell’autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell’impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

b.           durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614;

c.           durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;

d.           l’Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell’ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;

e.           l’istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci, all’impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all’attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b). “

 

PRESO ATTO che gli uffici regionali competenti hanno acquisito, attraverso lo svolgimento di specifiche riunioni di coordinamento, come da verbali e proposte agli atti degli stessi, i contributi dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, delle Province – competenti, fino al 30/3/2016, in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici  - e dell’ARTA Abruzzo, al fine di prevenire ad una stesura condivisa della disciplina regionale per l’autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse (riunione del 17/2/2016, riunione del 26/2/2015, contributo delle 4 Province inviato via PEC il 22/5/2015 con nota n. 28046);

 

PRESO ATTO che la L.R. 20 ottobre 2015 n. 32, ha definito “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” e che in attuazione di tale legge e per effetto degli Accordi tra le Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e la Regione Abruzzo, recepiti con la DGR 144/2016, sono state trasferite, a far data dalla pubblicazione della stessa DGR (30 marzo 2016), tra le altre, le  funzioni, e correlate risorse, relative  a “Risorse Idriche e difesa del Suolo”  e “Tutela Ambientale” e tra queste pertanto anche le funzioni relative all’autorizzazione agli scarichi idrici;

 

CONSIDERATO che, a seguito del trasferimento di funzioni in materia di risorse idriche dalle Province alla Regione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, la competenza relativa all’autorizzazione agli scarichi è attualmente posta in capo al Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Giunta Regionale;

 

PRESO ATTO che lo stesso Servizio regionale è competente all’approvazione dei progetti degli impianti  di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010;

 

RITENUTO opportuno, perseguendo un obiettivo generale  di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ricondurre la disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, alla procedura già definita e disciplinata nella L.R. 31/2010, art. 20, per l’approvazione dei progetti degli stessi impianti;

 

RITENUTO inoltre di dover disciplinare anche i casi in cui gli interventi sugli impianti di depurazione di acque reflue urbane non siano soggetti ad approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010 per effetto delle esclusioni definite dalla stessa Legge;

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del documento allegato contenente la “Disciplina delle fasi di  autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi”;

 

DATO ATTO che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell’approvazione del presente atto ;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

 

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

 

A voti unanimi resi nelle forme di Legge

 

Per le motivazioni espresse in narrativa

 

DELIBERA

 

1.           di approvare, il documento allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale contenente la “Disciplina delle fasi di  autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi”;

2.           di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

3.           di disporre la pubblicazione sul BURAT e sul sito internet della Regione  del presente atto.

 

 

Segue Allegato