LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs 3 Aprile
2006 n. 152 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza,
Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque
superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
-
prevenire
e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
-
conseguire
il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;
-
perseguire
usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
-
mantenere
la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;
-
mitigare
gli effetti delle inondazioni e della siccità […];
-
impedire
un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”
VISTA la Legge Regionale
29 luglio 2010, n. 31 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
VISTO il Piano di tutela
delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consigliare n.
51/9 del 16.12.2015, pubblicata sul
BURAT Ordinario n. 11 del 23/3/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi del
comma 2 dell’art. 73 del D.Lgs 152/06 citato, il raggiungimento degli obiettivi
sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei sistemi di
fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del
servizio idrico integrato;
VISTO l’art. 124, comma
6, del D. Lgs. 152/06 come modificato per effetto dell’articolo 7, comma 1,
lett. l) del D.L. n. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) convertito con Legge
n. 164/2014, che demanda alle regioni la disciplina delle “fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati
all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea”;
VISTA la Legge
Regionale 3 novembre 2015 n. 36 “Disposizioni
in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad
impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124,
comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015” che
all’art 6, comma 3 in attuazione dell’art. 124 comma 6 del D.Lgs 152/06 sopra
richiamato, rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo
necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture
ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento
funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi;
TENUTO CONTO che al comma 4
dell’art. 6 della L.R. 36/2015 sono stati definiti i seguenti criteri a cui la
Giunta Regionale deve attenersi nell’emanare la disciplina di che trattasi,
ovvero:
a.
“la
durata massima dell’autorizzazione provvisoria, legata al periodo di
svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell’impianto
conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante
del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto
mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera
espressa, dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche
o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto
Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore
che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente
e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;
b.
durante
il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli
di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9
agosto 2010, n. 614;
c.
durante
il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria, i controlli sullo
scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal
Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del
provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di
autorizzazione stessa;
d.
l’Agenzia
regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di
vigenza dell’autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi
provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi
corpi idrici;
e.
l’istanza
di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui
alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci,
all’impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti
urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati
al momento dell’entrata in vigore della presente legge, anche se non
regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n.
792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova
realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno
realizzati contestualmente all’attivazione di presidi depurativi che
garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b). “
PRESO ATTO che gli uffici
regionali competenti hanno acquisito, attraverso lo svolgimento di specifiche
riunioni di coordinamento, come da verbali e proposte agli atti degli stessi, i
contributi dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, delle Province –
competenti, fino al 30/3/2016, in materia di autorizzazioni agli scarichi
idrici - e dell’ARTA Abruzzo, al fine di
prevenire ad una stesura condivisa della disciplina regionale per
l’autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi,
sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse (riunione del 17/2/2016,
riunione del 26/2/2015, contributo delle 4 Province inviato via PEC il
22/5/2015 con nota n. 28046);
PRESO ATTO che la L.R. 20
ottobre 2015 n. 32, ha definito “Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” e che in
attuazione di tale legge e per effetto degli Accordi tra le Province di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e la Regione Abruzzo, recepiti con la DGR
144/2016, sono state trasferite, a far data dalla pubblicazione della stessa
DGR (30 marzo 2016), tra le altre, le
funzioni, e correlate risorse, relative
a “Risorse Idriche e difesa del Suolo”
e “Tutela Ambientale” e tra queste pertanto anche le funzioni relative
all’autorizzazione agli scarichi idrici;
CONSIDERATO che, a seguito del
trasferimento di funzioni in materia di risorse idriche dalle Province alla
Regione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra
richiamate, la competenza relativa all’autorizzazione agli scarichi è
attualmente posta in capo al Servizio Gestione e Qualità delle Acque della
Giunta Regionale;
PRESO ATTO che lo stesso
Servizio regionale è competente all’approvazione dei progetti degli
impianti di trattamento delle acque
reflue urbane ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010;
RITENUTO opportuno,
perseguendo un obiettivo generale di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, ricondurre la disciplina
dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane, per il
tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed
infrastrutture ad essi connesse, alla procedura già definita e disciplinata
nella L.R. 31/2010, art. 20, per l’approvazione dei progetti degli stessi
impianti;
RITENUTO inoltre di dover
disciplinare anche i casi in cui gli interventi sugli impianti di depurazione
di acque reflue urbane non siano soggetti ad approvazione ai sensi dell’art. 20
della L.R. 31/2010 per effetto delle esclusioni definite dalla stessa Legge;
RITENUTO pertanto di dover
procedere all’approvazione del documento allegato contenente la “Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo
necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture
ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla
ristrutturazione o alla dismissione degli stessi”;
DATO ATTO che non sono
previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell’approvazione del
presente atto ;
DATO ATTO della legittimità
del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e
Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R.
77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A
voti unanimi resi nelle forme di Legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1.
di approvare, il documento
allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale
contenente la “Disciplina delle fasi di
autorizzazione provvisoria
degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il
tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed
infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli
stessi”;
2.
di stabilire che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
3.
di disporre la pubblicazione
sul BURAT e sul sito internet della Regione
del presente atto.