Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”e s.m.i. Legge Regionale 16 settembre 1998 n. 81 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.. Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi Adozione delle Carte della Pericolosità idraulica riferite ai tratti terminali del Fiume Pescara- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 12.04.1983 n. 18 e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:

-                   l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-                   l’art. 17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso   Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-                   l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed  approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

 

VISTO il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

 

VISTO il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino;

 

VISTA la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:

-                   l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;

-                   l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

 

VISTA la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di seguito Autorità di Bacino)  ed in particolare:

-                   l’art. 13, comma 2, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i.;

-                   l’art. 13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di Bacino;

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

 

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 51;

 

DATO ATTO che:

-                   la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1050/C in data 05.11.2007 ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni;

-                   il Consiglio Regionale, con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12  Speciale del 01.02.2008) ha approvato il Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi;

 

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

1.           l’art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni  dall’entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);

2.           l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;

3.           l’art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;

 

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione, alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

 

VISTA la L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di motivate e documentate ragioni;

 

VISTA la L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che, all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla previsione iniziale di “centottanta”;  

 

VISTA la L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016) che, all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221”, fissando in totali duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90 giorni;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in ragione della necessità di assicurare la completa definizione dei rapporti successori tra le soppresse Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, nonché ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell’Autorità di Bacino;

 

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 maggio 2015 con la quale:

1.           è stata adottata la Carta di pericolosità idraulica aggiornata per lo scenario di probabilità media per il territorio ricompreso nei Bacini di rilievo regionale per i tratti terminali del fiume Pescara, allegata alla medesima delibera di G.R.;

2.           è stata stabilita la sospensione in via cautelare, a fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una corretta pianificazione di Bacino, nonché in attuazione dei disposti del decreto commissariale n. 1/2015, delle attività di trasformazione urbanistica in contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e P3, quali individuate negli appositi allegati alla stessa deliberazione;

3.           è stato rinviato a successivo provvedimento l’approvazione definitiva della Carta di Pericolosità  da parte del Consiglio Regionale, al termine delle attività di aggiornamento della pericolosità idraulica da estendere a tutti gli scenari di probabilità e ai corsi d’acqua indagati riferiti all’intero territorio regionale;

 

VISTA la  nota Prot RA/53154 del 10.03.2016 (ALL. 1) attraverso cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 9 del 10.03.2016 del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Carta della pericolosità idraulica - Elaborato n. 7.2.07.pe.01_var, (ALL. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono state approvate e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di difesa del suolo  le nuove perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto dall’Autorità  dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro sulla base di indagini svolte a scala di maggior dettaglio ed approfondimenti tecnico-scientifici ai sensi dell’art. 25, commi 1 e comma 2, lettera c e d, delle vigenti  Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” che così dispongono:

-                   comma 1 art. 25 : “La perimetrazione delle aree di pericolo idraulico stabilite dal PSDA è modificata ed integrata normalmente attraverso una variante di PSDA, con le stesse modalità impiegate per l’adozione e l’approvazione del Piano con risultati di variazione del numero, dei perimetri o delle classi di pericolosità di singole aree”;

-                   comma  2 art. 25: “Possono tra l’altro rendere necessarie varianti del PSDA:

c.           indagini svolte a scala di maggiore dettaglio

d.           istanze di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati accompagnate da idonea rappresentazione cartografica e documentazione tecnico-scientifica”;

 

CONSIDERATO necessario, in base ai disposti normativi sopra richiamati:

1.           promuovere presso la sede dell’Autorità di Bacino e la Segreteria della Provincia interessata, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., il deposito degli atti per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione;

2.           promuovere, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.,  l'istituzione d’intesa con la Autorità di Bacino, di apposita Conferenza Programmatica alle quale partecipano i Rappresentanti dell’Autorità di Bacino, della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara e dei portatori di  interesse, al fine dell’esame in contraddittorio della proposta di modifica del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale sopra enunciata, consentendo a chiunque ne abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso le medesime sezioni provinciali o la sede dell’Autorità di Bacino, le proprie osservazioni alla perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica del Fiume Pescara entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURA;

3.           stabilire che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente punto del presente capoverso, l’Autorità di Bacino, di concerto con il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, si esprima sulle osservazioni,  recepisca quelle ritenute di interesse e adotti in via definitiva le nuove perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate nello specifico Elaborato n. 7.2.07.pe.01_var, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro che, del pari, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale ( ALL. 2);

4.           trasmettere la relativa deliberazione alla Giunta Regionale per la presa d’atto ed adozione definitiva delle nuove perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.07.pe.01_var di cui all’ALL. 2 della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.. La Giunta Regionale trasmetterà la deliberazione di adozione della perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica del Fiume Pescara al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;

 

RITENUTO opportuno, in analogia ai contenuti prescrittivi stabiliti in fase di prima adozione del Progetto di PSDA, avvenuta con deliberazione di G.R. n 1386 del 29.12.2004, non  imporre le misure di salvaguardia per le aree con media probabilità di alluvioni (pericolosità media-P2) e scarsa probabilità di alluvioni (pericolosità moderata-P1), sospendendo, in via cautelare, a fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una corretta pianificazione di Bacino, le attività di trasformazione urbanistica in contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e P3 come evidenziate nello specifico Elaborato cartografico- n. 7.2.07.pe.01_var di cui all’Allegato 2 della presente deliberazione;

 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 25, commi 1 e 2, lettere c) d), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, n. 9/2016 ed all’adozione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e s.m.i., e dell’art. 13, comma 11, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., delle modifiche delle perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.07.pe.01_var, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

 

DOPO PUNTUALE istruttoria favorevole da parte della Struttura regionale proponente;

 

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali ,  attestata con le firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

 

1.           prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015 citata in premessa e s.m.i., di quanto approvato dal Commissario Liquidatore dell’ Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo nel Decreto Commissariale n. 09 in data 10.03.2016, in ordine al seguente oggetto: “Aggiornamento delle Aree di pericolosità idraulica del Fiume Pescara ai sensi dell’art. 25, comma 1 e comma 2, lettera c) e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)”

2.           adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 25, commi 1 e 2, lettere c) e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015 e s.m.i., nonché dell’art. 6bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1050/C del 05.11.2007 ed al verbale consiliare n. n. 94/5 del 29.01.2008,  relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.07.pe.01_var, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

3.           adottare, in via cautelare, in analogia ai contenuti prescrittivi stabiliti in fase di prima adozione del Progetto di Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, avvenuta con deliberazione di G.R. n 1386 del 29.12.2004, le misure di salvaguardia di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nelle aree a pericolosità idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) sospendendo, in via cautelare, a fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una corretta pianificazione di Bacino, le attività di trasformazione urbanistica in contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e P3 come evidenziate nello specifico Elaborato cartografico - n. 7.2.07.pe.01_var di cui all’Allegato 2 della presente deliberazione;

4.           dar mandato al Dipartimento Regionale OO.PP. di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti all’ attuazione del presente deliberato;

5.           di inviare la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato al Dipartimento Regionale OO.PP.  di porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti.

 

 

Segue Allegato