LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 18.05.89
n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
-
l’art.
17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato;
-
l’art.
17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione
dello stesso Piano di bacino anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
-
l’art.
20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei
Piani di Bacino di rilievo regionale;
VISTO il D.L. 11 giugno
1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo
modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle
Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per
i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89
e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle
aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
VISTO il D.L. 12
ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n.
365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per
l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani
Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra
pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza
Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le
Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante
dell’Autorità di Bacino;
VISTA la L.R. 12 aprile
1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:
-
l’art.
6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o
Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a
parti di esso;
-
l’art.
6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei
Progetti speciali territoriali;
VISTA la legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di
seguito Autorità di Bacino)
ed in particolare:
-
l’art.
13, comma 2, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della
L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino valore ed efficacia di Piano
territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i.;
-
l’art.
13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di Bacino;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come
da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza
del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino
di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTA la L. 28 dicembre
2015 n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art.
51;
DATO ATTO che:
-
la Giunta Regionale, con deliberazione
n. 1050/C in data 05.11.2007 ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle
Alluvioni;
-
il Consiglio Regionale, con verbale
consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008) ha approvato il
Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” riferito ai Bacini di rilievo
regionale abruzzesi;
VISTA la L.R. n. 5 del
10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n.
25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1.
l’art.
1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in
materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge, sopprime
le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998
n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di
Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2.
l’art.
2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta
Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo
svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono
disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in
ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica
della nomina”;
3.
l’art.
5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge
regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti
al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai
competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto del
Presidente della Regione Abruzzo n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in
attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state
soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore,
designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO che tra i compiti
del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n.
37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione, alla valutazione del
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, degli atti che lo
stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n.
37/2015);
VISTA la L.R. 16
Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che
stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la
possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore,
per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di
motivate e documentate ragioni;
VISTA la L.R. 03
Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che,
all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine
originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1,
della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla
previsione iniziale di “centottanta”;
VISTA
la
L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016)
che, all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1
dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di
cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221”, fissando in totali
duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di
Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90 giorni;
VISTO il Decreto del
Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in
attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza
soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità
dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del
Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della
legge 28 dicembre 2015 n. 221, in ragione della necessità di assicurare
la completa definizione dei rapporti successori tra le soppresse Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e il
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, nonché ogni altra
attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione
dell’Autorità di Bacino;
VISTA la precedente
deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 maggio 2015 con la quale:
1.
è stata adottata la Carta di
pericolosità idraulica aggiornata per lo scenario di probabilità media per il
territorio ricompreso nei Bacini di rilievo regionale per i tratti terminali
del fiume Pescara, allegata alla medesima delibera di G.R.;
2.
è stata stabilita la sospensione in
via cautelare, a fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una
corretta pianificazione di Bacino, nonché in attuazione dei disposti del
decreto commissariale n. 1/2015, delle attività di trasformazione urbanistica
in contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e
P3, quali individuate negli appositi allegati alla stessa deliberazione;
3.
è stato rinviato a successivo
provvedimento l’approvazione definitiva della Carta di Pericolosità da parte del Consiglio Regionale, al termine
delle attività di aggiornamento della pericolosità idraulica da estendere a
tutti gli scenari di probabilità e ai corsi d’acqua indagati riferiti
all’intero territorio regionale;
VISTA la nota Prot RA/53154
del 10.03.2016 (ALL. 1) attraverso cui è stato trasmesso, al Dipartimento
OO.PP., il decreto n. 9 del 10.03.2016 del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, completo di Carta della pericolosità idraulica - Elaborato n.
7.2.07.pe.01_var, (ALL. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, con il quale sono state approvate e proposte alla
valutazione del Dipartimento competente in materia di difesa del suolo le nuove perimetrazioni delle aree di
pericolosità idraulica relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome
individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ALL.
2 della presente deliberazione, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro sulla base di indagini svolte a scala di
maggior dettaglio ed approfondimenti tecnico-scientifici ai sensi dell’art. 25,
commi 1 e comma 2, lettera c e d, delle vigenti
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni”
che così dispongono:
-
comma 1 art. 25 : “La perimetrazione delle aree di pericolo
idraulico stabilite dal PSDA è modificata ed integrata normalmente attraverso
una variante di PSDA, con le stesse modalità impiegate per l’adozione e
l’approvazione del Piano con risultati di variazione del numero, dei perimetri
o delle classi di pericolosità di singole aree”;
-
comma
2
art. 25: “Possono tra l’altro rendere
necessarie varianti del PSDA:
c.
indagini svolte a scala di maggiore dettaglio
d.
istanze di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati accompagnate da
idonea rappresentazione cartografica e documentazione tecnico-scientifica”;
CONSIDERATO necessario, in
base ai disposti normativi sopra richiamati:
1.
promuovere presso la sede
dell’Autorità di Bacino e la Segreteria della Provincia interessata, ai sensi
del disposto dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.,
il deposito degli atti per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
sul BURA della presente deliberazione;
2.
promuovere,
ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.,
l'istituzione d’intesa con la Autorità di Bacino, di apposita Conferenza
Programmatica alle quale partecipano i Rappresentanti dell’Autorità di Bacino,
della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara e dei
portatori di interesse, al fine
dell’esame in contraddittorio della proposta di modifica del Piano Stralcio
Difesa dalle Alluvioni, quale sopra enunciata, consentendo a chiunque ne abbia
interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso le medesime
sezioni provinciali o la sede dell’Autorità di Bacino, le proprie osservazioni
alla perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica del Fiume Pescara
entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione sul BURA;
3.
stabilire
che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente
punto del presente capoverso, l’Autorità di Bacino, di concerto con il
Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, si esprima
sulle osservazioni, recepisca quelle
ritenute di interesse e adotti in via definitiva le nuove perimetrazioni delle
aree di pericolosità idraulica Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” relative
al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate nello specifico
Elaborato n. 7.2.07.pe.01_var, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro che, del pari,
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale ( ALL. 2);
4.
trasmettere la relativa
deliberazione alla Giunta Regionale per la presa d’atto ed adozione definitiva
delle nuove perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica relative al
tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e riportate nello
specifico Elaborato cartografico n. 7.2.07.pe.01_var di cui all’ALL. 2 della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83
e s.m.i.. La Giunta Regionale trasmetterà la
deliberazione di adozione della perimetrazione delle aree di pericolosità
idraulica del Fiume Pescara al Consiglio Regionale per la definitiva
approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;
RITENUTO opportuno, in
analogia ai contenuti prescrittivi stabiliti in fase di prima adozione del
Progetto di PSDA, avvenuta con deliberazione di G.R. n 1386 del 29.12.2004,
non imporre le misure di salvaguardia
per le aree con media probabilità di alluvioni (pericolosità media-P2) e scarsa
probabilità di alluvioni (pericolosità moderata-P1), sospendendo, in via
cautelare, a fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una corretta
pianificazione di Bacino, le attività di trasformazione urbanistica in
contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e P3
come evidenziate nello specifico Elaborato cartografico- n. 7.2.07.pe.01_var di
cui all’Allegato 2 della presente deliberazione;
RITENUTO di dover
procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 25,
commi 1 e 2, lettere c) d), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Stralcio Difesa dalle Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,
alla presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, n. 9/2016 ed all’adozione da parte della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e s.m.i.,
e dell’art. 13, comma 11, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.,
delle modifiche delle perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica del
Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” relative al tratto terminale del Fiume
Pescara, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico
n. 7.2.07.pe.01_var, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
DOPO PUNTUALE istruttoria
favorevole da parte della Struttura regionale proponente;
DATO ATTO della coerenza del
presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento
OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali , attestata con le firma in calce allo stesso,
a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della legittimità
e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal
Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche
Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte
in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione, di:
1.
prendere atto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015 citata in premessa e s.m.i., di quanto approvato dal Commissario Liquidatore
dell’ Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo nel Decreto
Commissariale n. 09 in data 10.03.2016, in ordine al seguente oggetto: “Aggiornamento delle Aree di pericolosità
idraulica del Fiume Pescara ai sensi dell’art. 25, comma 1 e comma 2, lettera
c) e d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle
Alluvioni (PSDA)”
2.
adottare, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli art. 25, commi 1 e 2, lettere c) e d)
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, e
dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015 e s.m.i.,
nonché dell’art. 6bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i
e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., citati
in premessa, le modifiche delle perimetrazioni delle aree di pericolosità
idraulica del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni”, di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1050/C del 05.11.2007 ed al verbale
consiliare n. n. 94/5 del 29.01.2008,
relative al tratto terminale del Fiume Pescara, siccome individuate e
riportate nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.07.pe.01_var, che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale (ALL. 2);
3.
adottare, in via
cautelare, in analogia ai contenuti prescrittivi stabiliti in fase di prima
adozione del Progetto di Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, avvenuta con
deliberazione di G.R. n 1386 del 29.12.2004, le misure di salvaguardia di cui
alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nelle aree a pericolosità
idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) sospendendo, in via cautelare, a
fini di tutela della pubblica incolumità e ai fini di una corretta
pianificazione di Bacino, le attività di trasformazione urbanistica in
contrasto con le vigenti norme del PSDA relative alle aree classificate P4 e P3
come evidenziate nello specifico Elaborato cartografico - n. 7.2.07.pe.01_var
di cui all’Allegato 2 della presente deliberazione;
4.
dar mandato al Dipartimento Regionale OO.PP. di
procedere all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti all’
attuazione del presente deliberato;
5.
di inviare la presente deliberazione al BURA per la
pubblicazione conferendo mandato al Dipartimento Regionale OO.PP. di porre in essere
gli adempimenti connessi e conseguenti.