Signori Costantini Patrizia, Colazilli Jessica e Colazilli Simone. Comune di Loreto Aprutino (PE). Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 21/220.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

 

A.          di autorizzare, a partire dalla data del presente provvedimento, i Signori Costantini Patrizia, Colazilli Jessica e Colazilli Simone a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Silvi, 1 nel Comune di Loreto Aprutino (PE) (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);

B.          di stabilire, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

1)           L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

-                    a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,

-                    alle prescrizioni contenute nel presente atto,

-                    a quanto stabilito dalle norme tecniche nell’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio1977,

-                    in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;

2)           in caso di aumento del numero di utenti, l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 6 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,

3)           la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:

-                   ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,

-                   essere perfettamente impermeabile,

-                   essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,

-                   essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,

-                   permettere l’uscita in continuo del liquame chiarificato,

-                   essere accessibile dall’alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,

-                   essere munita di idonea tubazione di ventilazione,

-                   essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all’acqua potabile e dai confini di proprietà,

-                   essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;

4)           la condotta di sub-irrigazione dovrà:

-                   avere una lunghezza pari a metri 18,00,

-                   essere provvista di vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,

-                   essere costituita da tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,

-                   se costituita da elementi tubolari essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l’uno dall’altro, proteggendo lo spazio tra i due tubi per impedire l’ingresso di materiali,

-                   se costituita da elementi in PVC pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,

-                   rispettare la pendenza compresa tra lo 0,2% e 0,5%,

-                   se ramificata, essere a tenuta in prossimità degli innesti delle ramificazioni,

-                   essere realizzata con uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,

-                   essere posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,

-                   essere rinfiancata e ricoperta con circa 10 – 15 cm di pietrisco (40/70 mm),

-                   essere realizzata con accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto),

-                   essere collocata ad almeno 10 metri da fabbricati, aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà, ad almeno 30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve essere una distanza minima di 30 metri;

5)           dovrà essere assicurato che la falda a valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi;

6)            dovrà essere effettuata sull’impianto complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell’area e della fossa Imhoff, provvedendo all’estrazione dei fanghi e della crosta nell’interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza,

7)            essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,

8)           le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,

9)           devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C.          di specificare che:

-                    ai sensi di quanto previsto al terzultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,

-                    ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della L.R. 60/2001) l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D.          di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

-                    Signori Costantini Patrizia, Colazilli Jessica e Colazilli Simone,

-                    Comune di Loreto Aprutino (PE);

E.      di precisare che il presente atto:

-             non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/’00, in quanto non comporta impegno di spesa,

-             è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,

-             può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,

-             deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

F.      di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

 

PRECISA INOLTRE CHE

 

1.          il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,

2.          deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,

3.          deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,

4.          qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo,

5.          ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:

-                   deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell’attività dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,

-                   deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,

-                    per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche delle scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,

-                    è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento,

-                    il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:

a)           garantire che l’impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,

b)          procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,

-                    è rinviata alla competenza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino (PE) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,

-                    si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:

1)           alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

2)           alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;

3)           alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l’ambiente.

 

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giancarlo Misantoni