LA TERZA
COMMISSIONE CONSILIARE
VISTA la Risoluzione n.
6, prot. n. 15543 dell’8 luglio 2016, presentata nel
corso della seduta della 3^ Commissione consiliare tenutasi in data 11 luglio
2016 a firma dei Consiglieri Berardinetti – Febbo –
Olivieri recante: “Danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche
– Iniziative urgenti della Regione Abruzzo”;
UDITA l’illustrazione
del Presidente Berardinetti;
VISTO l’Art. 158 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;
A
maggioranza dei Consiglieri presenti
L’APPROVA
Nel
testo che di seguito si trascrive
PREMESSO che:
-
i danni provocati dalla fauna
selvatica nella nostra regione stanno assumendo per le imprese agricole e
zootecniche rilevanza particolare;
-
in molte zone della nostra regione i
danni avvengono ben prima delle operazioni di maturazione e raccolta del
prodotto e spesso immediatamente dopo la semina;
-
tutte le produzioni sono ormai
interessate da tale fenomeno non più limitato alla popolazione di cinghiali, ma
anche di cervi, caprioli e storni;
-
nonostante le forti azioni
di contenimento, attuate dalla Regione Abruzzo, la popolazione di selvatici,
ungulati in particolare, non accenna a diminuire;
-
l’incertezza circa le modalità
di indennizzo può spingere gli agricoltori a non coltivare terreni marginali e
non con conseguente serio rischio di degrado ambientale con condizioni
favorevoli per lo svilupparsi di incendi.
CONSIDERATO che:
-
il ricorso al Regolamento (UE) n.
1408/2013 relativo agli aiuti in de minimis nel settore
agricolo, che consente un indennizzo limitato - pari a 15.000,00 euro per
beneficiario nel triennio - risulta spesso una misura insufficiente ad
indennizzare numerosi agricoltori dei danni subiti dalle produzioni ed dagli
allevamenti;
-
per
gli “animali protetti”, gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C
204/0), al par. 1.2.1.5 della Parte II, consentono agli Stati membri di
prevedere forme di indennizzo in favore degli imprenditori agricoli per i danni
provocati da animali selvatici
“protetti” con una intensità massima del 100% dei costi ammissibili per singolo
beneficiario, ferma restando la verifica del nesso di causalità diretta tra il
danno ed il comportamento dell’animale protetto;
-
ai sensi dei citati Orientamenti, gli
indennizzi possono essere concessi previa notifica del regime/misura d’aiuto
alla Commissione europea e previa autorizzazione da parte della stessa;
-
inoltre, a seguito della
richiesta di parere interpretativo inviato dalle Autorità italiane sullo status
di “animale protetto” ai sensi dei citati Orientamenti, la Direzione
generale dell’Agricoltura e dello
sviluppo rurale della Commissione europea, con nota del 20.05.2016, ha
affermato che “in base al punto 35.28 degli orientamenti si considera animale
protetto qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale
e nazionale. Ciò implica che, qualora la legislazione nazionale lo preveda,
anche specie diverse da quelle protette ai sensi delle direttive Uccelli e
Habitat rientrano in detta definizione. I danni causati da tali animali possono
quindi essere compensati ai sensi della sezione 1.2.1.5. della
parte II degli orientamenti”. La Commissione europea ha, tuttavia, precisato
che “per poter essere compensati, i danni in questione devono verificarsi sul
territorio del parco nazionale”;
-
in ragione di quanto stabilito dagli
Orientamenti così come interpretati dalla Commissione europea, gli imprenditori
agricoli che operano fuori dei confini delle aree protette risultano fortemente
penalizzati.
TENUTO CONTO che:
-
rispetto ai danni prodotti
dagli “animali protetti”, sarebbe auspicabile, sempre nel rispetto degli
Orientamenti, la notifica da parte dello Stato italiano di un regime di aiuti
nazionale “ombrello”, quale strumento giuridico a disposizione delle regioni
anche in previsione di possibili stanziamenti di risorse statali da destinare alle suddette finalità;
-
riguardo ai danni causati
fuori dai confini dei parchi da animali “non protetti”, occorrerebbe
sensibilizzare le Istituzioni europee in merito
alla possibilità, rispetto a fenomeni di natura emergenziale (quale
quello relativo agli ungulati in Abruzzo), di consentire, in deroga ai citati
Orientamenti, di indennizzare i danni dagli stessi provocati.
Tutto ciò premesso
e considerato
IMPEGNA
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE
-
ad intervenire, anche attraverso la Conferenza Stato -
Regioni, nelle sedi nazionali nonché nelle sedi europee affinché:
1.
lo Stato italiano, tenuto conto delle
esigenze delle diverse regioni, definisca e notifichi alla Commissione europea
un regime nazionale “ombrello” che, in conformità al par. 1.2.1.5 della Parte
II dei citati Orientamenti, disciplini gli indennizzi per i danni provocati
agli imprenditori agricoli dagli animali protetti anche attraverso lo
stanziamento di risorse statali dedicate;
2.
riguardo ai danni provocati
da animali “non protetti”, siano attivate a livello nazionale ed europeo tutte
le iniziative utili a far fronte a fenomeni emergenziali, quali quello degli
ungulati in Abruzzo, anche attraverso la
richiesta di modifica degli Orientamenti con l’introduzione di una
deroga che consenta di indennizzare i danni dagli stessi provocati quando si
verifichino fenomeni di natura emergenziale.