“Danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche – Iniziative urgenti della Regione Abruzzo”.

 

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la Risoluzione n. 6, prot. n. 15543 dell’8 luglio 2016, presentata nel corso della seduta della 3^ Commissione consiliare tenutasi in data 11 luglio 2016 a firma dei Consiglieri Berardinetti – Febbo – Olivieri recante: “Danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche – Iniziative urgenti della Regione Abruzzo”;

 

UDITA l’illustrazione del Presidente Berardinetti;

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

A maggioranza dei Consiglieri presenti

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive

 

PREMESSO che:

-                   i danni provocati dalla fauna selvatica nella nostra regione stanno assumendo per le imprese agricole e zootecniche rilevanza particolare;

-                   in molte zone della nostra regione i danni avvengono ben prima delle operazioni di maturazione e raccolta del prodotto e spesso immediatamente dopo la semina;

-                   tutte le produzioni sono ormai interessate da tale fenomeno non più limitato alla popolazione di cinghiali, ma anche di cervi, caprioli e storni;

-                   nonostante le forti azioni di contenimento, attuate dalla Regione Abruzzo, la popolazione di selvatici, ungulati in particolare, non accenna a diminuire;

-                   l’incertezza circa le modalità di indennizzo può spingere gli agricoltori a non coltivare terreni marginali e non con conseguente serio rischio di degrado ambientale con condizioni favorevoli per lo svilupparsi di incendi.

 

CONSIDERATO che:

-                   il ricorso al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti in de minimis nel settore agricolo, che consente un indennizzo limitato - pari a 15.000,00 euro per beneficiario nel triennio - risulta spesso una misura insufficiente ad indennizzare numerosi agricoltori dei danni subiti dalle produzioni ed dagli allevamenti;

-                   per gli “animali protetti”, gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/0), al par. 1.2.1.5 della Parte II, consentono agli Stati membri di prevedere forme di indennizzo in favore degli imprenditori agricoli per i danni provocati  da animali selvatici “protetti” con una intensità massima del 100% dei costi ammissibili per singolo beneficiario, ferma restando la verifica del nesso di causalità diretta tra il danno ed il comportamento dell’animale protetto;

-                   ai sensi dei citati Orientamenti, gli indennizzi possono essere concessi previa notifica del regime/misura d’aiuto alla Commissione europea e previa autorizzazione da parte della stessa;

-                   inoltre, a seguito della richiesta di parere interpretativo inviato dalle Autorità italiane sullo status di “animale protetto” ai sensi dei citati Orientamenti, la Direzione generale  dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, con nota del 20.05.2016, ha affermato che “in base al punto 35.28 degli orientamenti si considera animale protetto qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale e nazionale. Ciò implica che, qualora la legislazione nazionale lo preveda, anche specie diverse da quelle protette ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat rientrano in detta definizione. I danni causati da tali animali possono quindi essere compensati ai sensi della sezione 1.2.1.5. della parte II degli orientamenti”. La Commissione europea ha, tuttavia, precisato che “per poter essere compensati, i danni in questione devono verificarsi sul territorio del parco nazionale”;

-                   in ragione di quanto stabilito dagli Orientamenti così come interpretati dalla Commissione europea, gli imprenditori agricoli che operano fuori dei confini delle aree protette risultano fortemente penalizzati.

 

TENUTO CONTO che:

-                   rispetto ai danni prodotti dagli “animali protetti”, sarebbe auspicabile, sempre nel rispetto degli Orientamenti, la notifica da parte dello Stato italiano di un regime di aiuti nazionale “ombrello”, quale strumento giuridico a disposizione delle regioni anche in previsione di possibili stanziamenti di risorse statali  da destinare alle suddette finalità;

-                   riguardo ai danni causati fuori dai confini dei parchi da animali “non protetti”, occorrerebbe sensibilizzare le Istituzioni europee in merito  alla possibilità, rispetto a fenomeni di natura emergenziale (quale quello relativo agli ungulati in Abruzzo), di consentire, in deroga ai citati Orientamenti, di indennizzare i danni dagli stessi provocati.

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

IMPEGNA

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE

 

-                   ad intervenire, anche attraverso la Conferenza Stato - Regioni, nelle sedi nazionali nonché nelle sedi europee affinché:

1.           lo Stato italiano, tenuto conto delle esigenze delle diverse regioni, definisca e notifichi alla Commissione europea un regime nazionale “ombrello” che, in conformità al par. 1.2.1.5 della Parte II dei citati Orientamenti, disciplini gli indennizzi per i danni provocati agli imprenditori agricoli dagli animali protetti anche attraverso lo stanziamento di risorse statali dedicate;

2.           riguardo ai danni provocati da animali “non protetti”, siano attivate a livello nazionale ed europeo tutte le iniziative utili a far fronte a fenomeni emergenziali, quali quello degli ungulati in Abruzzo, anche attraverso la  richiesta di modifica degli Orientamenti con l’introduzione di una deroga che consenta di indennizzare i danni dagli stessi provocati quando si verifichino fenomeni di natura emergenziale.