IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
A.
di autorizzare, a partire dalla data del presente provvedimento, i Signori Iannetti Lorella, Tarquinio Erika e Tarquinio Stefano
a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque
reflue domestiche, provenienti dal fabbricato adibito a civile abitazione
ubicato in Via Eugenio Maury, 53 nel Comune di Città
Sant’Angelo PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi
sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
B.
di stabilire, per la presente
autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1.
L'impianto
di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente
autorizzazione, deve essere conforme:
·
a quanto descritto nella
documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di
autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del
Comune territorialmente competente,
·
alle prescrizioni contenute nel
presente atto,
·
a quanto stabilito dalle norme
tecniche nell’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI)
del 4 febbraio1977,
·
in generale a quanto stabilito
nell'intero corpus normativo vigente.
Qualunque
variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione
dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e
regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,
comporterà l'invalidazione del presente atto;
2.
in caso di aumento del numero di
utenti, l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di OTTO abitanti
equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza
dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n.
152/2006 parte III,
3.
la fossa Imhoff,
opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
-
ricevere unicamente
liquami domestici senza acque meteoriche,
-
essere perfettamente
impermeabile,
-
essere dotata di
comparto di sedimentazione munito di deflettori,
-
essere dotata di
comparto di accumulo e digestione dei fanghi,
-
il comparto di digestione dovrà avere
una capacità di litri 1.440,
-
permettere l’uscita in continuo
del liquame chiarificato,
-
essere accessibile
dall’alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
-
essere munita di idonea
tubazione di ventilazione,
-
essere posizionata ad
almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o
condotte destinate all’acqua potabile e dai confini di proprietà,
-
essere svuotata con
cadenza almeno annuale ad opera
di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui
non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza
prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza
sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente
prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative
motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
4.
la condotta di sub-irrigazione dovrà:
-
avere una lunghezza pari a metri 40,00,
-
essere provvista di
vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,
-
essere costituita da
tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi
in PVC pesante,
-
se costituita da elementi tubolari
essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l’uno dall’altro, proteggendo lo
spazio tra i due tubi per impedire l’ingresso di materiali,
-
se costituita da elementi in PVC
pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente
all’asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25
cm,
-
rispettare la pendenza del
canale disperdente compresa tra lo 0,2 e 0,5%,
-
se ramificata, essere a tenuta in
prossimità degli innesti delle ramificazioni,
-
essere realizzata con
uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80 cm,
-
essere posta su uno
strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
-
essere rinfiancata e
ricoperta con circa 10 – 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
-
essere realizzata con
accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio
(copertura con tessuto non tessuto),
-
essere collocata ad
almeno 10 metri da fabbricati,
aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà, ad almeno
30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta,
serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve
essere una distanza minima di 30 metri;
5.
dovrà essere assicurato che la falda a
valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l’irrigazione di
prodotti da mangiare crudi;
6.
dovrà essere effettuata sull’impianto
complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con
continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno
periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del
terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno
essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di
pulizia dell’area e della fossa Imhoff, provvedendo
all’estrazione dei fanghi e della crosta nell’interno della fossa. Il materiale
estratto, fermo restando la disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di
depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di
pertinenza,
7.
essere assicurato che
i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed
ispezionabili,
8.
le acque meteoriche debbono essere
smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in
alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
9.
devono essere adottate
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo,
dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a
costi sostenibili);
C.
di specificare che:
-
ai sensi di quanto previsto al
terz’ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R.
60/2001, la presente autorizzazione ha
validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento
e si rinnova tacitamente,
-
ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4
della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da
pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è
obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della
L.R. 60/2001) l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione
della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione
Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
D.
di trasmettere, per opportuna
conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente
provvedimento a:
·
Signori
Iannetti Lorella, Tarquinio Erika e Tarquinio Stefano,
·
Comune
di Città Sant’Angelo (PE);
E.
di precisare che il presente
atto:
·
non richiede il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151
del D.Lgs. n. 267/’00, in quanto non comporta impegno
di spesa,
·
è rilasciato fatti salvi diritti di
terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa
salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta
di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa
vigente,
·
può essere sempre modificato in
relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per
prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
·
deve essere conservato agli atti della
ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
F.
di disporre la pubblicazione del presente
atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;
PRECISA INOLTRE CHE
1.
il titolare degli scarichi è tenuto
all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento
delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2.
deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono
essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al
progetto agli atti di questo Servizio. La
comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso
di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso
di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora
in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità
della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente
Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo
indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato
e i lavori conclusi,
3.
deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e,
contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4.
qualunque
interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve
essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità
di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei
sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate
dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di
emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche
temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5.
ai sensi di quanto previsto dall'art.
124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
·
deve
essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove
quest’ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo
stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento
dell’attività dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da
diversa destinazione d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento
del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello
autorizzato,
·
deve essere comunicato a questa Regione
qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate
le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa
verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
·
per la modifica della titolarità dello
scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o
dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa
Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente
autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione
che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea
documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,
·
è fatto divieto categorico di
utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento,
·
il Titolare, affinché lo scarico non
sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
a)
garantire che l’impianto
sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale
necessaria,
b)
procedere alla valutazione della
compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo
le eventuali necessarie autorizzazioni,
·
è rinviata alla competenza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo (PE) la valutazione
circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli
abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
·
si procederà, in caso d'inosservanza
alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità
delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già
specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
1)
alla diffida assegnando un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
2)
alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;
3)
alla revoca dell’autorizzazione in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la
salute e/o l’ambiente.
Contro
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di
comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione
individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal
giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Giancarlo Misantoni