LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R.
30.04.2009, n. 6, che all’art. 19 prevede che:
1.
“La
Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato
di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:
a)
alle associazioni di volontariato
iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno
due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del
settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province
abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in
modo continuativo;
b)
alle Associazioni di Volontariato
iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno
due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza
fissa dimora, e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un
periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell’anno che precede quello di
assegnazione del contributo;
c)
alle Caritas diocesane attive nella
Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà
estrema o senza fissa dimora;
2.
Lo
stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo 71528 – UPB
13.01.003 denominato “Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle
persone in stato di povertà” con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n.
3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
VISTA la L.R. n. 15 dell’11.08.2009
“Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.04.2009 e L.R. n.
6/2005”, pubblicata sul BURA n. 45 del 28.08.2009, che all’ art. 2, “Modifiche
della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19, comma 2”, prescrive: “La lettera b)
del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6: Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009) è sostituita dalla seguente:
b)
alle
Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale di Volontariato della
Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato
di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30
(trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10
(dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché
alle Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di
povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano
servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non
inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del
contributo”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.
620 del 9.08.2010 con la quale, in attuazione del comma 2 dell’art. 19 della
richiamata L.R. 30.04.2009, n. 6, è stato approvato, quale ALLEGATO A, il
“Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei
contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone
in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009 n.6,
art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art.2”, il cui art. 4 “Modalità di
presentazione delle istanze” stabilisce che le istanze di ammissione ai
contributi regionali devono essere presentate, a firma del legale
rappresentante del richiedente, esclusivamente mediante la compilazione della
modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3,
sulla base delle rispettive tipologie di destinatari previste dalle richiamate
L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, e L.R. n. 15 dell’11.08.2009, art. 2;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.
489 del 30.07.2012 con la quale sono state approvate le procedure di
ripartizione delle risorse ridefinendo le tipologie dei soggetti ammessi a
presentare le istanze come di seguito indicato:
Tipologia
A:
-
le Associazioni di Volontariato
iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, di cui
alla L.R. 37/1993, da almeno due anni precedenti la data di inoltro
dell’istanza, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende
del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province
abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in
modo continuativo (art.19, comma 1, lettera a, L.R. 6/2009 e s.m.i.);
Tipologia
B:
B1.
le
Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato
della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. 37/1993, da almeno due anni precedenti
la data di inoltro dell’istanza, che gestiscono mense per persone in stato di
povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30
(trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10
(dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art.19,
comma 1, lettera b primo periodo, L.R. 6/2009 e s.m.i.
B2.
le Associazioni di Volontariato che
gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora
da almeno 5 (cinque) anni precedenti la data di inoltro dell’istanza e che
abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di
tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di
assegnazione del contributo (art.19, comma 1, lettera b secondo periodo, L.R.
6/2009 e s.m.i.);
B3.
le Caritas Diocesane che gestiscono
mense per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora attive
nella Regione Abruzzo (art.19, comma 1, lettera c, L.R. 6/2009 e s.m.i.). Non è ammessa la presentazione di istanze di
contributo da parte di Caritas zonali o di altre articolazioni interne alle
Caritas diocesane;
CONSIDERATO che
l’assegnazione di risorse tra i soggetti ammessi a finanziamento avviene con le
seguenti modalità:
-
il 50% in parti uguali tra tutti i
soggetti ammessi a finanziamento compresi nella Tipologia A;
-
il 50% in parti uguali tra tutti i
soggetti ammessi a finanziamento nella tipologia B;
ATTESO che si rende
quanto mai urgente
partecipare attivamente, in una logica di welfare generativo,
alla messa in campo di azioni coordinate che abbiano come finalità il
riconoscimento della dignità umana e l’esigibilità dei diritti inviolabili già
riconosciuti dalla Costituzione Italiana, in cui le persone senza dimora siano
parte integrante;
CONSIDERATO che le “Linee di
Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia”
perseguono l’Obiettivo di
porre fine alla estrema povertà in cui vivono oggi oltre 50 mila
persone (Istat-Fiopsd 2014) e che la lotta alla povertà deve essere un
impegno trasversale in grado di produrre
un cambiamento culturale che sfati pregiudizi, stigmi e luoghi comuni,
restituendo alle persone la giusta dignità;
RILEVATO che le istanze
presentate dalle Associazioni operanti nella Regione Abruzzo per l’anno 2016,
ai sensi della L.R. 6/2009, sono in numero talmente insufficiente rispetto a
quelle presentate nelle annualità precedenti da non riuscire a soddisfare la
crescente e pressante richiesta di inclusione sociale che proviene dalle
persone in stato di povertà presenti sul territorio regionale;
RITENUTO pertanto, di dover
procedere, esclusivamente per l’anno 2016, alla riapertura dei termini per la presentazione
delle istanze, ai sensi della L.R. 6/2009, da parte delle Associazioni
interessate, al fine di soddisfare una platea sicuramente più ampia di persone
senza fissa dimora;
RITENUTO di considerare,
comunque utili, tutte le istanze già regolarmente pervenute, al competente
Servizio Regionale, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 4 del
“Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di
contributi per iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato
di povertà ai sensi della L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, anno 2009 e L.R.
11.08.2009 n. 15, art. 2” approvato con D.G.R. 489/2012;
DATO ATTO che:
1.
Il
Dirigente del Servizio “Politiche per il Benessere Sociale”, competente nelle
materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso,
apponendovi la propria firma in calce;
2.
Il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte:
1.
di riaprire, esclusivamente per l’anno 2016, i termini
temporali per la presentazione delle istanze ai sensi della L.R. 6/2009, della
D.G.R. n. 620/2010 e della D.G.R. n. 489/2012, con le modalità previste
dall’art. 4 – Allegato A – alla citata D.G.R. n. 489/2012;
2.
di fissare la data di
scadenza della presentazione delle menzionate istanze al trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione sul BURAT del presente
provvedimento, istanze da inviare, con le modalità previste dall’art. 4 –
Allegato A – alla citata D.G.R. n. 489/2012,
esclusivamente a mezzo Raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla
Giunta Regionale - Dipartimento per la
Salute e il Welfare – Servizio “Politiche per il Benessere Soci
3.
di ritenere, comunque utili, tutte le istanze già
regolarmente pervenute con le modalità e nei termini previsti dall’art. 4 del
“Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di
contributi per iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in
stato di povertà ai sensi della L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, anno 2009 e
L.R. 11.08.2009 n. 15, art. 2” approvato con D.G.R. 489/2012;
di disporre la pubblicazione integrale del presente
atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito
web dell’Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it