D.G.R. 30 luglio 2012, n. 489: «Delib.G.R. 9 agosto 2010, n.620 “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi annuali riguardanti la realizzazione di iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora. Modifica.”». Riapertura termini presentazione istanze anno 2016.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la L.R. 30.04.2009, n. 6, che all’art. 19 prevede che:

1.           “La Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:

a)           alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;

b)          alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo;

c)           alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora;

2.     Lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo 71528 – UPB 13.01.003 denominato “Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà” con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

 

VISTA            la L.R. n. 15 dell’11.08.2009 “Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.04.2009 e L.R. n. 6/2005”, pubblicata sul BURA n. 45 del 28.08.2009, che all’ art. 2, “Modifiche della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19, comma 2”, prescrive: “La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009) è sostituita dalla seguente:

b)          alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale di Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo”;

 

RICHIAMATA         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 9.08.2010 con la quale, in attuazione del comma 2 dell’art. 19 della richiamata L.R. 30.04.2009, n. 6, è stato approvato, quale ALLEGATO A, il “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30.04.2009 n.6, art.19 e della L.R. 11.08.2009, n. 15, art.2”, il cui art. 4 “Modalità di presentazione delle istanze” stabilisce che le istanze di ammissione ai contributi regionali devono essere presentate, a firma del legale rappresentante del richiedente, esclusivamente mediante la compilazione della modulistica allegata: Allegato 1, Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3, sulla base delle rispettive tipologie di destinatari previste dalle richiamate L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, e L.R. n. 15 dell’11.08.2009, art. 2;

 

RICHIAMATA         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 30.07.2012 con la quale sono state approvate le procedure di ripartizione delle risorse ridefinendo le tipologie dei soggetti ammessi a presentare le istanze come di seguito indicato:

Tipologia A:

-              le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. 37/1993, da almeno due anni precedenti la data di inoltro dell’istanza, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo (art.19, comma 1, lettera a, L.R. 6/2009 e s.m.i.);

Tipologia B:

B1.       le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. 37/1993, da almeno due anni precedenti la data di inoltro dell’istanza, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art.19, comma 1, lettera b primo periodo, L.R. 6/2009 e s.m.i.

B2.       le Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni precedenti la data di inoltro dell’istanza e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo (art.19, comma 1, lettera b secondo periodo, L.R. 6/2009 e s.m.i.);

B3.       le Caritas Diocesane che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora attive nella Regione Abruzzo (art.19, comma 1, lettera c, L.R. 6/2009 e s.m.i.). Non è ammessa la presentazione di istanze di contributo da parte di Caritas zonali o di altre articolazioni interne alle Caritas diocesane;

CONSIDERATO che l’assegnazione di risorse tra i soggetti ammessi a finanziamento avviene con le seguenti modalità:

-              il 50% in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi a finanziamento compresi nella Tipologia A;

-              il 50% in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi a finanziamento nella tipologia B;

 

ATTESO che si rende quanto mai urgente  partecipare attivamente, in una logica di welfare generativo, alla messa in campo di azioni coordinate che abbiano come finalità il riconoscimento della dignità umana e l’esigibilità dei diritti inviolabili già riconosciuti dalla Costituzione Italiana, in cui le persone senza dimora siano parte integrante;

 

CONSIDERATO che le “Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia” perseguono l’Obiettivo di  porre fine alla estrema povertà in cui vivono oggi oltre 50 mila persone (Istat-Fiopsd 2014)  e che la lotta alla povertà deve essere un impegno trasversale in grado di produrre  un cambiamento culturale che sfati pregiudizi, stigmi e luoghi comuni, restituendo alle persone la giusta dignità;

 

RILEVATO che le istanze presentate dalle Associazioni operanti nella Regione Abruzzo per l’anno 2016, ai sensi della L.R. 6/2009, sono in numero talmente insufficiente rispetto a quelle presentate nelle annualità precedenti da non riuscire a soddisfare la crescente e pressante richiesta di inclusione sociale che proviene dalle persone in stato di povertà presenti sul territorio regionale;

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, esclusivamente per l’anno 2016, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, ai sensi della L.R. 6/2009, da parte delle Associazioni interessate, al fine di soddisfare una platea sicuramente più ampia di persone senza fissa dimora;

 

RITENUTO di considerare, comunque utili, tutte le istanze già regolarmente pervenute, al competente Servizio Regionale, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 4 del “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di contributi per iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà ai sensi della L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, anno 2009 e L.R. 11.08.2009 n. 15, art. 2” approvato con D.G.R. 489/2012;

 

DATO ATTO che:

1.           Il Dirigente del Servizio “Politiche per il Benessere Sociale”, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.           Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

1.            di riaprire, esclusivamente per l’anno 2016, i termini temporali per la presentazione delle istanze ai sensi della L.R. 6/2009, della D.G.R. n. 620/2010 e della D.G.R. n. 489/2012, con le modalità previste dall’art. 4 – Allegato A – alla citata D.G.R. n. 489/2012;

2.            di fissare la data di scadenza della presentazione delle menzionate istanze al trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, istanze da inviare, con le modalità previste dall’art. 4 – Allegato A – alla citata D.G.R. n. 489/2012,  esclusivamente a mezzo Raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale -   Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio “Politiche per il Benessere Sociale” - Via Conte di Ruvo, n. 74 – 65127 Pescara;

3.            di ritenere, comunque utili, tutte le istanze già regolarmente pervenute con le modalità e nei termini previsti dall’art. 4 del “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di contributi per iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà ai sensi della L.R. 30.04.2009, n. 6, art. 19, anno 2009 e L.R. 11.08.2009 n. 15, art. 2” approvato con D.G.R. 489/2012;

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web dell’Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it