IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383,
“Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima
L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R.
11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale,
distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro
stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in
relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione,
le seguenti articolazioni:
a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
-
che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di
iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti
definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha
per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26
giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è
incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di
Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto
1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o
finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente
servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione
prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
DATO
ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta
di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
-
la nota del 15.1.2016 della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Abruzzo
acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al prot. RA/16250/DPF014 del 25/01/2016 relativa alla trasmissione
dell’istanza di iscrizione, della Croce
Rossa italiana Comitato Locale di
CHIETI, alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, acquisita a sua
volta agli atti di questo Servizio con prot. RA/16270/DPF014 del 25/01/2016;
-
la documentazione integrativa all’istanza succitata del 20/07/2016
acquisita agli atti del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il
Sistema Integrato Socio-Sanitario”
al prot. n. RA/161621/DPF014 del
22.07.2016;
DATO
ATTO che il
competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata,
ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dalla Croce Rossa
Italiana – Comitato Locale di CHIETI, alla Sezione prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/16250/DPF014 e n.
RA/16270/DPF014 del 25.01.2016 integrate con la nota acquisita agli atti del
Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario
al prot. N. RA/161621/DPF014 del 22/07/2016 la Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di CHIETI con sede legale nel Comune di CHIETI in Via P.
Falco s.n.c., (C.F. n.
02465150692) ha
presentato istanza di iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b.
di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra
menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
c.
di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale
di CHIETI con sede legale nel Comune di
CHIETI in Via P.
Falco s.n.c., ( C.F. n. 02465150692) alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell’Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
d.
di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del
Servizio;
f.
di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara
Agostini