Attuazione Direttiva 2012/34/UE e D.lgs 15 luglio 2015 n.112 che istituiscono uno spazio ferroviario europeo unico. Approvazione schema tipo  Accordo Quadro RFI - Regione Abruzzo. Allegati Tecnici: A-B-C-D-E. Autorizzazione della Giunta regionale alla sottoscrizione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-            che il D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170, S.O) aveva dato attuazione alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e direttiva 2001/14/CE in materia di liberalizzazione del mercato ferroviario;

-            che in attuazione dell’art.1 comma 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188 è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2005) “Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria”;

-            che in base al citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2005, la Divisione Ferroviaria di TUA spa ex Ferrovia Adriatico Sangritana è inserita nell’elenco delle reti ferroviarie locali e regionali non isolate;

-            che la nuova Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

-            che in attuazione della citata Direttiva 2012/34/UE, il Dlgs 15 luglio 2015 n.112 prevede:

·             le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;

·             i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

·             i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nella assegnazione della capacità di tale infrastruttura;

-            che in base al comma 6 dell’art.1 del suddetto Dlgs 112/2015 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti ferroviarie cui si riferisce lo stesso Dlgs. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2005.

-            che pertanto la divisione ferroviaria di Tua Spa ex Ferrovia Adriatico Sangritana  rientra tra le reti interconnesse in base al suddetto comma 6 art.1 del Dlgs  112/2015 nelle more di approvazione dello schema di “Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione” che sostituirà il suddetto Decreto 5 agosto 2005 ed è in corso di approvazione in sede di Conferenza Unificata al fine della emanazione definitiva;

 

DATO ATTO

-            che il Decreto Legislativo n. 112 prevede, all’art. 22, che il GI (Gestore Infrastruttura) e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio;

-            che il medesimo Decreto indica nell’art. 23 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente e definisce nell’art. 3.1.b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie o loro associazioni internazionali, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

-            che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

-            che la Regione Abruzzo che la Regione Abruzzo è titolare di Contratti di servizio stipulati ex art. 8 del D.lgs n.422/97 con la Divisione ferroviaria di T.U.A. S.p.A. (ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.) e ex art.9 del D.lgs. n.422/97 con Trenitalia S.p.A.;

-            che nel dettaglio il contratto di servizio con la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (volturato in favore di TUA SpA con Determinazione Dirigenziale n.20/2015/DPE005 del 12.10.2015) è stato stipulato in data 29 giugno 2012 e prorogato nella sua validità di anno in anno e da ultimo fino al  31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge Regionale n.5 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016;

-            che il contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. S.p.A.  per il periodo 2009 -2014 è stato stipulato in data 21 gennaio 2011 e prorogato nella sua validità fino al 31 dicembre 2015 in base all’art. 10 della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1 e da ultimo, fino al  31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge Regionale n.5 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016);

-            che il richiedente del presente accordo quadro, Regione Abruzzo, non è un’impresa ferroviaria e che la capacità di infrastruttura è richiesta per la gestione di servizi ferroviari da parte di Trenitalia S.p.A e di Divisione ferroviaria di T.U.A. S.p.A. (ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.);

-            che le succitate imprese ferroviarie sono in possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare e del certificato di sicurezza, di cui all’articolo 10, rilasciato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 16;

-            che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze del richiedente al fine di consentire alla regione di organizzare la rete dei servizi da offrire all’utenza per rispondere alla domanda di trasporto;

-            che il GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal Prospetto Informativo di Rete (PIR) si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente che  a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data;

-            che nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato nell’Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine sono riportate nell’Accordo le linee guida di riferimento per l’aggiornamento;

-            che il GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità e che i volumi quantificati per il 2016, anno di attivazione dell’Accordo Quadro, ammontano a km. 5.426.057 che potranno essere incrementati fino a raggiungere a regime il volume di Treni km anno di 5.697.360;

-            che i volumi nei valori massimi indicati riguardano sia i servizi del  contratto di Servizio Trenitalia Regione Abruzzo che  quelli del il Contratto di servizio con la Divisione ferroviaria di T.U.A. S.p.A. (ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.);

-            che l’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria, specificamente individuata nell’Allegato A, espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:

                I.            tipologia del servizio di trasporto;

              II.            caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;

            III.            caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;

            IV.            numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento;

              V.            volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo Quadro espressi in treni km;

            VI.            valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).

          VII.            definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto;

-            che il gestore della Infrastruttura si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità alla Regione Abruzzo secondo quanto specificato nel successivo art. 3 dell’Accordo all. n.1;

-            che  la regione Abruzzo a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4 dell’Accordo all. n.1;

-            che il presente Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori 5 anni;

 

RITENUTO di approvare (all.1) lo schema  tipo di Accordo quadro RFI – Regione Abruzzo con i relativi allegati tecnici distinti con i nn. A, B, C, D, E e F e autorizzare il Presidente della regione Abruzzo alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro stesso;

 

VISTI gli artt. 13, 41 e 51 del vigente Statuto regionale;

 

VISTI  gli artt. 64 e  126 del vigente regolamento del Consiglio regionale;

 

VISTO l’art.  23 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

DATO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica amministrativa;

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

 

1.           approvare (all. n.1) lo schema tipo di  Accordo quadro RFI – Regione Abruzzo con i relativi allegati tecnici distinti con i nn. A, B, C, D, E e F che si intendono qui richiamati ed approvati;

2.           di autorizzare il Presidente della regione Abruzzo alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro;

3.           di demandare al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica il compimento di tutti gli atti conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro;

4.           di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio Regionale.

5.           di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT.

 

Segue Allegato