IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la Direttiva
2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);
DATO ATTO
-
che, ai sensi dell'articolo 4 della
sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne
una valutazione ambientale efficace;
-
che a livello nazionale la succitata
Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152 e ss.mm. ii.;
RITENUTO che, nella
ricostruzione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico, l’autorità competente in
materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni
spettanti in ordine all’approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative
istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, e che
quindi, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad
adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di
Assetto Naturalistico e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata
in capo alla Regione, essendo L’Ente locale il soggetto che “..predispone ed
adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti” ed il Consiglio
Regionale l’organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura
stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06,
così come argomentato più approfonditamente nella Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i
Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali;
RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5
dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
in base ai quali è di competenza dell’Autorità competente, e quindi della
Regione Abruzzo
-
verificare, sulla base degli
elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente,
-
emettere, tenuto conto dei
contributi pervenuti, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo
il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni,
-
pubblicare il risultato
della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
CONSIDERATA la nota del
08.07.2015, prot. n. 0060637, con la quale il Comune
di L’Aquila, ha trasmesso alla Regione Abruzzo il Rapporto Preliminare per la
verifica di assoggettabilità a VAS del Piano d’Assetto Naturalistico della
Riserva Naturale Regionale Guidata Sorgenti del Vera, ai sensi dell’art. 12 e
dell’Allegato I del D. Lgs. N 152/06 e s.m.i., al fine di richiedere i provvedimenti di competenza;
CONSIDERATA la nota del 20
ottobre 2015, prot. n. RA 263148, con la quale la
Regione Abruzzo ha trasmesso il Rapporto Preliminare di cui sopra ai soggetti
con competenza ambientale, individuati nella riunione del 7 luglio 2015 e
riportati altresì nel Rapporto Preliminare stesso;
VISTO il Rapporto
Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano d’Assetto
Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Guidata Sorgenti del Vera;
VISTO il parere emesso
dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, trasmesso
con nota del 24.11.2015, prot. n. 295211, con il
quale si propongono ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sugli impatti e
sugli effetti prodotti dall’iniziativa proposta sulla componente ambientale
acqua;
CONSIDERATO che, ad oggi, le
altre Pubbliche Amministrazioni consultate in qualità di soggetti competenti in
materia ambientale ai sensi della lettera s) dell’art. 5 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non hanno trasmesso un parere espresso e pertanto, trova applicazione
quanto previsto in materia di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche
dall’art. 17 bis della L. 241/1990, così come inserito dall'art. 3, comma 1, L.
7 agosto 2015, n. 124;
RITENUTO opportuno non
assoggettare a VAS il Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale
Regionale Sorgenti del Vera in quanto, così come indicato nel Rapporto
Preliminare trasmesso, il Piano non determina un impatto significativo
sull’ambiente perché, essendo uno strumento gestionale di un’area protetta, è rivolto,
di conseguenza, alla conoscenza e tutela delle risorse ambientali, storiche e
culturali col fine di migliorare gli habitat e le connessioni ecologiche
presenti e indirizzare le attività agricole verso una maggiore compatibilità
ambientale;
ACCERTATA la regolarità
tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate:
1. di
non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano
d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Vera in
quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso, il Piano non
determina un impatto significativo sull’ambiente perché, essendo uno strumento
gestionale di un’area protetta, è rivolto, di conseguenza, alla conoscenza e
tutela delle risorse ambientali, storiche e culturali col fine di migliorare
gli habitat e le connessioni ecologiche presenti e indirizzare le attività
agricole verso una maggiore compatibilità ambientale;
2. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Giancarlo Zappacosta