IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
VISTI:
-
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1698/2005;
-
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
-
il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
-
il Regolamento delegato (UE) n.
640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
-
il Regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTI:
-
l'articolo
4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità
Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto
all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla
Comunità Europea;
-
il Decreto Ministeriale n. 6513 del
18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013";
-
il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, prot.
162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla
semplificazione della gestione della PAC;
-
il
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 febbraio
2016 n. 3536 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
generale n. 67 del 21 marzo 2016, che abroga il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 gennaio 2015 n. 180 (disciplina
del regime di condizionalità 2015);
RITENUTO necessario
procedere ad una ricognizione sistematica di tutti gli impegni inerenti le
regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive
modifiche, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto MiPAAF
n. 3536 dell’ 8 febbraio 2016;
ATTESO che il Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 febbraio 2016 n.
3536 specifica, in particolare:
-
al comma 3 dell’articolo 1 prevede,
tra l’altro, che “Ai beneficiari di cui agli articoli 85-unvicies e
103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano gli impegni di
cui al Capo II del presente decreto, e le relative sanzioni, a norma dell’art.
43 del regolamento (UE) n. 640/2014, sono invece stabilite dal regolamento (CE)
n. 1122/2009”;
-
-al
comma 4 dell’articolo 1 prevede che, le sanzioni di cui Capo II del presente decreto,non si applicano ai
beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V
del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9, e
art.34, paragrafo 4 del Reg. Ue 1305/2013;
ATTESO che:
-
le norme comunitarie sopra richiamate
stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari
devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono
altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
(BCAA);
-
gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA)
sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;
RITENUTO che si debba
procedere, all’aggiornamento per l’anno 2016 dell'elenco dei criteri come sopra
indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1), "Regole
di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2016";
RITENUTO che il presente
atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 14-07-2015 che approva gli impegni applicabili
nella Regione Abruzzo nel 2015 ai sensi del D.M. 180 del 23.01.2015
“Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC
nella Regione Abruzzo per l’annualità
2015;
TENUTO CONTO che le proposte contenute nell’allegato
al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M.
n. 3536 del 8 febbraio 2016. Il Mi.P.A.A.F con nota e-mail del 13.07.2016, ha fatto
presente che “ non si hanno osservazioni al riguardo”;
VISTA la L.R.77/99;
DETERMINA
Per
quanto esposto in premessa di:
-
stabilire, in attuazione
del Decreto MiPAAF n. 3536 dell’ 8 febbraio 2016,
art. 22- comma 1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 67 del 21
marzo 2016 che gli impegni applicabili, per l’annualità 2016 nella Regione
Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati
nell’Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
-
stabilire che la presente determinazione sostituisce la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 14-07-2015 che ha regolato la
condizionalità per l’anno 2015;
-
stabilire che copia della
presente determinazione, che regola la condizionalità per l’anno solare 2016
venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all’AGEA;
-
precisare che la presente determinazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale;
-
approvare l’Allegato alla presente
determinazione, denominato “Allegato 1 (articolo 1) -Regole di Condizionalità
nella Regione Abruzzo –anno 2016 di cui
al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche”, di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale, (composto di n. 32 facciate).
-
provvedere con propri
successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della
presente determinazione;
-
autorizzare la pubblicazione
del presente provvedimento anche sul Portale Web del DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA: www.regione.abruzzo.it;
-
pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai soli fini notiziali;
-
autorizzare, altresì, la
pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita