TITOLO I
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione promuove la valorizzazione
delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l’integrazione della propria
identità e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del
patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità abruzzesi.
2. La Regione promuove e valorizza le sagre e
le feste popolari al fine di favorire:
a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali
e del territorio;
b) l'unione e la coesione sociale attraverso
il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.
Art.
2
(Oggetto
e definizioni)
1. La presente legge disciplina le sagre e le
feste popolari, quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative
collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche,
folcloristiche, agricole ed enogastronomiche di promozione del territorio,
ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
2. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) sagra: la manifestazione avente come
finalità la valorizzazione di un territorio mediante l’utilizzo e la
somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere
enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al
territorio stesso;
b) festa popolare: la manifestazione
organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche,
politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente
legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
Art.
3
(Attestazione
"Sagra tipica dell’Abruzzo")
1. La Giunta disciplina, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
assegnazione da parte dei Comuni, alle manifestazioni che si svolgono sui
propri territori, dell’attestazione "Sagra tipica dell’Abruzzo",
nonché le modalità di selezione e assegnazione del riconoscimento "Sagra
eccellente dell’Abruzzo", tenendo conto anche delle proposte e
osservazioni delle associazioni di categoria e dell’Unione nazionale pro loco
d’Italia (UNPLI) Abruzzo quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori
delle sagre.
2. Il riconoscimento "Sagra eccellente
dell’Abruzzo" è attribuito alle sagre che si contraddistinguono in
particolar modo per:
a) totale utilizzo dei prodotti tipici e di
qualità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a);
b) utilizzo di materiali biodegradabili e
compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432;
c) altri aspetti o elementi di qualità
coerenti con quanto previsto dalla presente legge tra cui la somministrazione
di alimenti senza glutine ai sensi dell’articolo 4, comma 6.
Art.
4
(Attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L’attività temporanea di somministrazione
di alimenti e bevande e l’attività di intrattenimento e svago, comunque si
configurino o siano denominate e che si svolgono congiuntamente e in occasione
di sagre o di feste popolari, sono esercitate ai sensi di quanto previsto dalla
presente legge e nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
e dall’articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L’attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose tradizionali e culturali o eventi locali straordinari,
è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di
dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), non è soggetta al possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno) e rispetta la disciplina regionale in materia.
2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo
svolgimento congiunto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e
dell’attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti
parametri dimensionali:
a) nelle "sagre" gli spazi
riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per
cento della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla
sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa
documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;
b) nelle "feste popolari" gli spazi
riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 30 per
cento della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla
festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella
relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza
pubblica.
3. Nelle sagre e nelle feste popolari
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può
avere una durata superiore a sei giorni effettivi ed è subordinato al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) nelle "sagre" i prodotti
somministrati e indicati nel menù proposto provengono per almeno il 70 per
cento da:
1) prodotti inseriti nell’elenco regionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350
(Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di
cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile
1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP,
DOC e DOCG della Regione Abruzzo o provenienti da agricoltura biologica;
2) prodotti da filiera corta, a chilometri
zero e di qualità.
b) nelle "feste popolari" i
prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono, di norma, per
almeno il 40 per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di
qualità.
4. Nelle sagre, in ogni caso, almeno il 60
per cento dei piatti somministrati e indicati nel menù proposto è riferito ai
prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menù medesimo
sono indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei
prodotti utilizzati.
5. Fermo il rispetto della normativa e dei
requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, di cui all’ordinanza del
Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il
commercio dei prodotto alimentari sulle aree pubbliche) e del regolamento (CE)
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della
destinazione d’uso degli edifici o di singole unità immobiliari.
6. Possono essere somministrati alimenti
senza glutine nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 41/2009
della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al
glutine.
7. I prodotti alimentari posti in vendita o
somministrati sono muniti di apposito cartellino degli ingredienti con
evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive
89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari) e dal decreto legislativo 8 febbraio 2006,
n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e
nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Art.
5
(Gestione
dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)
1. Al fine di realizzare una corretta
gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti prodotti nell’ambito di sagre e feste
popolari devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le
modalità previste nel territorio del comune dove si svolge la manifestazione.
2. Gli organizzatori espongono i criteri e le
modalità per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le sagre e le
feste popolari.
3. Al fine di realizzare adeguate politiche
di lotta allo spreco alimentare, conformemente a quanto stabilito ai sensi
della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari),
eventuali eccedenze di cibo non consumato possono essere donate ad associazioni
caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.
Art.
6
(Requisiti
delle aree destinate a sagre e feste popolari)
1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste
popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) adeguate aree destinate a parcheggi
secondo la normativa statale e regionale vigente;
b) parcheggi riservati a soggetti
diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte
delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all’intrattenimento e
allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza
è comunque segnalata.
Art.
7
(Disciplina
comunale)
1. Il Comune tenendo conto delle
caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina,
con proprio regolamento, lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in
particolare:
a) riconosce gli eventuali prodotti tipici
locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad
integrazione di quelli di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), ai quali
applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della
assegnazione dell’attestazione di "Sagra Tipica dell’Abruzzo";
b) dispone motivate deroghe a quanto previsto
all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), anche prevedendo la possibilità di
sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione;
c) prevede e disciplina le modalità di
comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
d) disciplina date, luoghi e orari di
svolgimento delle sagre e delle feste popolari, al fine di evitarne la
sovrapposizione, anche coordinandosi eventualmente con comuni limitrofi, con le
organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell’agricoltura maggiormente
rappresentative, le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste
popolari stesse;
e) disciplina lo spostamento di date e di
luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale di cui
all’articolo 8.
Art.
8
(Calendario
regionale delle sagre e delle feste popolari)
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto
trasmesso dai Comuni, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle
feste popolari e lo pubblica sul sito istituzionale.
2. Almeno sessanta giorni prima dello
svolgimento della sagra o della festa popolare, l’organizzatore trasmette al
Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della
manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.
3. La richiesta di cui al comma 1 è redatta
su modello predisposto dal Dipartimento competente, che i Comuni trasmettono
alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento.
4. Le modifiche di luogo e di data di
svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate
dal comune ai sensi dell’articolo 7 sono da questo comunicate alla Regione
entro dieci giorni.
Art.
9
(Disciplina
di corretta prassi igienico-sanitaria)
1. Il Dipartimento per la sanità e il welfare
provvede con proprio atto, in accordo con le ASL, i SIAN e le UNPLI, alla
predisposizione di un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e
feste popolari.
Art.
10
(Sanzioni
amministrative)
1. Fatte salve le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi),
nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in
materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di
somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste
popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa
disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00
euro:
1) in caso di sforamento della durata massima
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercizio in
violazione dell’articolo 4, comma 1;
b) pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro:
1) in caso di mancato rispetto delle
prescrizioni e dei parametri previsti per prodotti somministrati e presenti nei
menù di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4;
2) in caso di superamento dei limiti di
superficie dedicata alla somministrazione di cui all’articolo 4, comma 2,
lettere a) e b).
2. Nei casi in cui la sagra o la festa
popolare si sia svolta senza autorizzazione o a seguito di presentazione non
veritiera della documentazione prevista dal regolamento comunale, trova
applicazione la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) unitamente
all’immediata interruzione dell’evento e all’impossibilità di presentare
relativa domanda per il biennio successivo.
3. Le sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per
territorio secondo le normative vigenti in materia.
Art.
11
(Norme
transitorie)
1. Le sagre e le feste popolari che alla data
di entrata in vigore della presente legge hanno una durata superiore a sei
giorni mantengono tale durata per non più di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
12
(Norma
finanziaria)
1. L’applicazione del presente Titolo non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
TITOLO II
Art.
13
(Disposizioni
in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)
1. Al fine di rafforzare il processo di
razionalizzazione dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo, è
disposto lo stanziamento straordinario per l’esercizio 2016 della somma di euro
1.000.000,00 per lo svolgimento di attività non economiche ai sensi del
paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che
reca la disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i
relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in
materia di difesa del suolo), le parole “dall’ottavo mese” sono sostituite
dalle parole “dal dodicesimo mese”.
3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1
trovano copertura per l’esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da
apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla
legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione della spesa
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.
Art.
14
(Entrata
in vigore)
1. Il Titolo I della presente legge entra in
vigore dal giorno 1° gennaio 2017.
2. Il Titolo II della presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 20 Luglio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso