IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di
colture erbacee , piazzale e
diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato“ a favore del Sig.
FEDELE Ennio nato a Cepagatti (PE) il 22.12.1944 ed ivi residente
in Via Sibilla Aleramo 12 , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie
mq 10.330 circa delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in
Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 63 , 66/A e
66/B , la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € . 351,08
;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA/138577 del 16.06.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Est di Teramo n.
RA/138577 del 16.06.2016 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco la Civita