IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2015 per uso di
seminativo “ a favore del Sig.
TARQUINI Fiorello nato a L’Aquila il
13.05.1930 ed ivi residente nella Fraz. Bazzano Via Della Colonnetta 8 ,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.177 circa delle zona del
Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di L’Aquila distinte sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 136 , 139C e
296 , la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11.21 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano
(AQ) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/118400 del 25.05.2016
, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) ,
in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in
particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/118400 del 25.06.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
La
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco la Civita