IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO in particolare l’art. 17 del predetto Regolamento CE n.178/2002 che
stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno
l’obbligo di garantire e verificare nelle imprese da essi controllate che gli
alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare
inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
VISTO
il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che,
all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano
che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i
pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;
VISTO
il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento CE n.339/93;
VISTA la legge n. 88 del 7 luglio 2009 che, all’art. 40, comma 2, stabilisce
che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o
gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed, al comma 3 del medesimo articolo
prevede che, con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori,
nonché modalità uniformi per l’effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione
delle conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
VISTO
il D.M. del 22 dicembre 2009 che designa “ACCREDIA”
quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato;
VISTA
la Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile
2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento
dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le
industrie alimentari”;
VISTO
l’Accordo sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3,
della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori
e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione della conformità dei laboratori ”- Rep.
Atti 78/CSR dell’ 8 luglio 2010;
ATTESO
che il Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene
e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto
accordo con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 senza
abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla
richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006;
VISTO l’Accordo sancito, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per il
controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2
dell’Accordo Rep. n.78/CSR/2010;
RITENUTO
di dover recepire l’Accordo sopra citato;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
VISTO
l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77
recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni riportate in premessa –
1.
di recepire l’accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome sul
documento recante “ Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che
eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari”,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’accordo Rep. N. 78/CSR/2010 (Rep. Atti
n.84/CSR del 7 maggio 2015), allegato al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
2.
di trasmettere copia della presente determina al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi
dell’art.16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
3.
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli
Segue Allegato