Atto di organizzazione delle funzioni dell’Avvocatura Regionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 9 del 14 febbraio 2000 – Definizione, in via generale, delle fattispecie in cui la Regione è rappresentata e patrocinata dall’Avvocatura Regionale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000, a norma del quale l’Avvocatura Regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato. Essa “rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale”;

 

VISTE:

-              la D.G.R. n. 231 del 9.04.2001 con la quale L’Avvocatura Regionale è stata incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi inerenti demani, beni e diritti di uso civico e di dominio collettivo;

-              la D.G.R.n.1154 del 30.11.2001 con la quale è l’Avvocatura Regionale è stata incaricata di porre in essere le azioni giudiziarie di recupero, anche a mezzo di decreto ingiuntivo, dei crediti relativi alle posizioni debitorie pregresse di cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante “Disposizioni concernenti la definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche”;

-              la D.G.R. n. 996 del 29.10.2008 con la quale è stata incaricata  in via generale l’Avvocatura Regionale per la difesa in giudizio degli interessi dell’Ente nei contenziosi inerenti le richieste di indennizzo ex legge 210 del 1992 ed è stato altresì incaricato il Presidente vicario della Giunta Regionale a rilasciare procura generale alle liti a favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale stessa;

-              la D.G.R. n. 115 del 23 marzo 2009 con la quale si è confermata ed integrata la DGR n. 996/2008 innanzi citata prevedendo, in favore dell’Avvocatura Regionale, la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nei giudizi inerenti non solo le richieste di indennizzo ex legge n. 210 del 25.02.1992, ma anche in quelle analoghe o similari e in ogni caso in tutti i contenziosi nei quali interessano il Ministero della Salute;

-              la D.G.R. n. 656 del 26 settembre 2011, con la quale l’Avvocatura Regionale è stata incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo  nei giudizi di primo grado aventi ad oggetto la rideterminazione dell’importo delle retribuzione individuale di anzianità;

-              la D.G.R. n. 727 del 7 novembre 2011 con la quale si è incaricata l’Avvocatura Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi inerenti le richieste  di risarcimento dei danni causati alla circolazione stradale della fauna selvatica vagante nel territorio regionale, resistendo nei giudizi di primo grado;

-              la D.G.R. n. 580 del 10 settembre 2012 con la quale l’Avvocatura Regionale è stata incaricata di spiegare opposizione, ai sensi dell’art. 646 c.p.c., avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Avezzano o dal diverso Tribunale territoriale che dovesse essere adito dai dipendenti ex ARSSA per il mancato mantenimento, all’atto dell’immissione nel ruolo unico del personale regionale, del trattamento economico connesso all’incarico di responsabilità di posizione organizzativa rivestito presso l’ARSSA, la DGR n. 6 del 13 gennaio 2014 con la quale l’Avvocatura Regionale è stata incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi di primo e secondo grado aventi ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata progressione verticale;

 

VISTA la D.G.R. n.346 del 5.5.2015 recante “Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Servizio “Avvocatura Regionale” – Precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare”;

 

RITENUTO, all’esito del processo di riorganizzazione della struttura legale in questione, di poter confermare alla stessa l’attribuzione della rappresentanza e patrocinio della Regione Abruzzo:

a.           nei giudizi di recupero dei crediti relativi alle posizioni debitorie pregresse di cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante “Disposizioni concernenti la definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche”;

b.           nei giudizi inerenti le richieste di indennizzo ex legge n. 210 del 25.02.1992;

c.           nei giudizi in materia di risarcimento dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica vagante nel territorio regionale, resistendo nei giudizi di primo grado.

 

VALUTATO di dover modificare la D.G.R.n. 231 del 9.04.2001 incaricando l’Avvocatura Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi inerenti demani, beni, diritti di uso civico e di dominio collettivo, estendendo tale attribuzione ad ogni ordine e grado di giurisdizione al fine di assicurare una maggiore coerenza con le attribuzioni amministrative assegnate in subjecta materia dalla L.R.3.03.1988 n.25 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO inoltre che la rilevanza quantitativa ed economica del contenzioso del lavoro,  sottolineata dal Direttore Generale della Regione nella email del 21 maggio 2015 , impone di affrontare in maniera sistematica e mirata la questione, approntando una strategia difensiva che consenta la migliore tutela delle ragioni dell’Ente, dinanzi al giudice ordinario di ogni grado;

 

VALUTATO di dover, pertanto, attribuire all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione Regionale, per tutti i gradi di giudizio, salvo l’eventuale jus postulandi dell’Avvocatura dello Stato ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

 

RITENUTO, altresì, che la medesima esigenza di trattazione sistematica e mirata presiede alle attività di recupero dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari della Corte dei Conti in ragione della rilevanza strategica che tale attività assume per la mission istituzionale della Regione;

 

VALUTATO, pertanto, di poter attribuire in via sistematica all’Avvocatura Regionale anche la rappresentanza ed il patrocinio dell’Ente in tale tipologia di procedimenti, al fine di assicurare la miglior e più incisiva tutela delle ragioni dell’Amministrazione;

 

RITENUTO che nelle tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:

·             le funzioni di rappresentanza e patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;

·             il Presidente della Regione sia autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;

·             in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

 

RITENUTO di poter confermare l’affidamento ai Dipartimenti competenti per materia della rappresentanza e difesa dell’Amministrazione regionale nei casi in cui la legge consente tale attività per il tramite dei propri dipendenti ed in particolare:

-       nelle opposizioni a sanzioni amministrative (art. 23, co. 4, L. 24.11.1981 n. 689)

-       nel contenzioso tributario in primo e secondo grado (art. 11 D.Lgs 31.12.1999 n. 546)

-       nell’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare (art. 93 L.F.)

-       nei ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art.116 D.Lgs.2.7.2010 n.104)

 

VISTA, inoltre, la DGR  n. 1019 del 15.11.2004 ad oggetto “Procedure in materia di espropriazione presso terzi – Adempimenti  di cui agli art. 546 e n.c.p.c. Ridefinizione competenze”  con la quale si è disposto che, a far data dall’1.10.2004, alle singole dichiarazioni provvederà direttamente la Direzione regionale  competente per materia, attraverso soggetti delegati all’atto dal Presidente della Giunta Regionale e che per casi eccezionali e per questioni particolari rivolgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;

 

RAVVISATA la necessità, in ragione della intervenuta modifica organizzativa della macrostruttura della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 14.09.1999 n. 77 ss.mm.ii. e delle modifiche normative che hanno medio tempore interessato  gli artt. 546 e ss..c.p.c., di modificare la D.G.R. n. 1019 del 15.11.2004 al fine di assicurare maggiore snellimento all’azione amministrativa e pronto adeguamento delle modalità di rilascio della dichiarazione di terzo da parte dell’Amministrazione regionale alle novelle del codice di procedura civile che dovessero intervenire;

 

RITENUTO, pertanto, di disporre che, in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, alle singole dichiarazioni provvederà, sulla scorta delle attestazioni del Dirigente del Servizio competente in materia, il Direttore del relativo Dipartimento, secondo le modalità previste dagli artt. 546 e ss..c.p.c. ed in ossequio alle indicazioni all’uopo fornite dall’Avvocatura Regionale al fine di evitare ogni pregiudizievole conseguenza ai danni dell’Ente;

 

RITENUTO altresì di stabilire che, per casi eccezionali e per questioni particolari rivolgenti aspetti di rilievo giuridico, il Dipartimento competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;

 

VISTA la L.R.n.9 del 14.02.2000 così come modificata dalla L.R.n.35 del 26.08.2014;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.R.n.9/2000 in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento

 

Su proposta del presidente della giunta;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per i motivi esposti in premessa:

 

-                   di confermare all’Avvocatura Regionale l’attribuzione della rappresentanza e patrocinio della Regione Abruzzo:

a.            nei giudizi di recupero dei crediti relativi alle posizioni debitorie pregresse di cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante “Disposizioni concernenti la definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche”;

b.           nei giudizi inerenti le richieste di indennizzo ex legge n. 210 del 25.02.1992;

c.            nei giudizi in materia di risarcimento dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica vagante nel territorio regionale, resistendo nei giudizi di primo grado

-                   di modificare la D.G.R.n. 231 del 9.04.2001 incaricando l’Avvocatura Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi inerenti demani, beni, diritti di uso civico e di dominio collettivo, estendendo tale attribuzione ad ogni ordine e grado di giurisdizione

-                   di attribuire all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo:

a.                  nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti l’Amministrazione Regionale, per tutti i gradi di giudizi, salvo l’eventuale jus postulandi dell’Avvocatura dello Stato ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b.                  nelle procedure di recupero dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari della Corte dei Conti;

-              di stabilire che nelle tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:

·              le funzioni di rappresentanza e patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;

·              il Presidente della Regione sia autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;

·              in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

-                   di confermare l’affidamento ai Dipartimenti competenti per materia della rappresentanza e difesa dell’Amministrazione regionale nei casi in cui la legge consente tale attività per il tramite dei propri dipendenti ed in particolare:

a.            nelle opposizioni a sanzioni amministrative (art. 23, co. 4, L. 24.11.1981 n. 689)

b.           nel contenzioso tributario in primo e secondo grado (art. 11 D.Lgs 31.12.1999 n. 546)

c.            nell’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare (art. 93 L.F.)

d.           nei ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art.116 D.Lgs.2.7.2010 n.104)

-                   di disporre che in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi alle singole dichiarazioni provvederà, sulla scorta delle attestazioni del Dirigente del Servizio competente in materia, il Direttore del relativo Dipartimento, secondo le modalità previste dagli artt. 546 e ss..c.p.c. ed in ossequio alle indicazioni all’uopo fornite dall’Avvocatura regionale;

-                   di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari rivolgenti aspetti di rilievo giuridico, il Dipartimento competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;

-                   di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti, al Servizio di , nonché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato

-                   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.  e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.