LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, comma
3, della legge regionale n. 9 del 14 febbraio
VISTE:
-
la
D.G.R. n. 231 del 9.04.2001 con la quale L’Avvocatura Regionale è stata
incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi
inerenti demani, beni e diritti di uso civico e di dominio collettivo;
-
la
D.G.R.n.1154 del 30.11.2001 con la quale è l’Avvocatura Regionale è stata
incaricata di porre in essere le azioni giudiziarie di recupero, anche a mezzo
di decreto ingiuntivo, dei crediti relativi alle posizioni debitorie pregresse
di cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante “Disposizioni concernenti la
definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per
forniture idriche”;
-
la
D.G.R. n. 996 del 29.10.2008 con la quale è stata incaricata in via generale l’Avvocatura Regionale per la
difesa in giudizio degli interessi dell’Ente nei contenziosi inerenti le
richieste di indennizzo ex legge 210 del 1992 ed è stato altresì incaricato il
Presidente vicario della Giunta Regionale a rilasciare procura generale alle
liti a favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale stessa;
-
la
D.G.R. n. 115 del 23 marzo 2009 con la quale si è confermata ed integrata la
DGR n. 996/2008 innanzi citata prevedendo, in favore dell’Avvocatura Regionale,
la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nei giudizi inerenti
non solo le richieste di indennizzo ex legge n. 210 del 25.02.1992, ma anche in
quelle analoghe o similari e in ogni caso in tutti i contenziosi nei quali
interessano il Ministero della Salute;
-
la
D.G.R. n. 656 del 26 settembre 2011, con la quale l’Avvocatura Regionale è
stata incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi di primo grado aventi ad oggetto
la rideterminazione dell’importo delle retribuzione individuale di anzianità;
-
la
D.G.R. n. 727 del 7 novembre 2011 con la quale si è incaricata l’Avvocatura
Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi
inerenti le richieste di risarcimento
dei danni causati alla circolazione stradale della fauna selvatica vagante nel
territorio regionale, resistendo nei giudizi di primo grado;
-
la
D.G.R. n. 580 del 10 settembre 2012 con la quale l’Avvocatura Regionale è stata
incaricata di spiegare opposizione, ai sensi dell’art. 646 c.p.c.,
avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Avezzano o dal diverso
Tribunale territoriale che dovesse essere adito dai dipendenti ex ARSSA per il
mancato mantenimento, all’atto dell’immissione nel ruolo unico del personale
regionale, del trattamento economico connesso all’incarico di responsabilità di
posizione organizzativa rivestito presso l’ARSSA, la DGR n. 6 del 13 gennaio
2014 con la quale l’Avvocatura Regionale è stata incaricata di rappresentare e
patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi di primo e secondo grado aventi ad
oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata
progressione verticale;
VISTA la D.G.R. n.346
del 5.5.2015 recante “Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Servizio
“Avvocatura Regionale” – Precisazione delle competenze e dei programmi da
realizzare”;
RITENUTO, all’esito del
processo di riorganizzazione della struttura legale in questione, di poter
confermare alla stessa l’attribuzione della rappresentanza e patrocinio della
Regione Abruzzo:
a.
nei
giudizi di recupero dei crediti relativi alle posizioni debitorie pregresse di
cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante “Disposizioni concernenti la
definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per
forniture idriche”;
b.
nei
giudizi inerenti le richieste di indennizzo ex legge n. 210 del 25.02.1992;
c.
nei
giudizi in materia di risarcimento dei danni causati alla circolazione stradale
dalla fauna selvatica vagante nel territorio regionale, resistendo nei giudizi
di primo grado.
VALUTATO di dover
modificare la D.G.R.n. 231 del 9.04.2001 incaricando
l’Avvocatura Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei
giudizi inerenti demani, beni, diritti di uso civico e di dominio collettivo,
estendendo tale attribuzione ad ogni ordine e grado di giurisdizione al fine di
assicurare una maggiore coerenza con le attribuzioni amministrative assegnate in subjecta
materia dalla L.R.3.03.1988 n.25 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO inoltre che la
rilevanza quantitativa ed economica del contenzioso del lavoro, sottolineata dal Direttore Generale della
Regione nella email del 21 maggio 2015 , impone di affrontare in maniera
sistematica e mirata la questione, approntando una strategia difensiva che
consenta la migliore tutela delle ragioni dell’Ente, dinanzi al giudice
ordinario di ogni grado;
VALUTATO di dover,
pertanto, attribuire all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il
patrocinio della Regione Abruzzo nelle controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione Regionale, per tutti i gradi di
giudizio, salvo l’eventuale jus postulandi dell’Avvocatura dello Stato ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
RITENUTO, altresì, che
la medesima esigenza di trattazione sistematica e mirata presiede alle attività
di recupero dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo in forza di titoli
giudiziari della Corte dei Conti in ragione della rilevanza strategica che tale
attività assume per la mission
istituzionale della Regione;
VALUTATO, pertanto, di
poter attribuire in via sistematica all’Avvocatura Regionale anche la
rappresentanza ed il patrocinio dell’Ente in tale tipologia di procedimenti, al
fine di assicurare la miglior e più incisiva tutela delle ragioni
dell’Amministrazione;
RITENUTO che nelle
tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:
·
le
funzioni di rappresentanza e patrocinio siano svolte congiuntamente e
disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco
Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di elezione di
domicilio, laddove necessario;
·
il
Presidente della Regione sia autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati
in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;
·
in
caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno
ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui
all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense” e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni –
Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;
RITENUTO di poter
confermare l’affidamento ai Dipartimenti competenti per materia della
rappresentanza e difesa dell’Amministrazione regionale nei casi in cui la legge
consente tale attività per il tramite dei propri dipendenti ed in particolare:
-
nelle
opposizioni a sanzioni amministrative (art. 23, co. 4, L. 24.11.1981 n. 689)
-
nel
contenzioso tributario in primo e secondo grado (art. 11 D.Lgs
31.12.1999 n. 546)
-
nell’insinuazione
tempestiva al passivo fallimentare (art. 93 L.F.)
-
nei
ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art.116
D.Lgs.2.7.2010 n.104)
VISTA, inoltre, la
DGR n. 1019 del 15.11.2004 ad oggetto
“Procedure in materia di espropriazione presso terzi – Adempimenti di cui agli art. 546 e n.c.p.c.
Ridefinizione competenze” con la quale si
è disposto che, a far data dall’1.10.2004, alle singole dichiarazioni
provvederà direttamente la Direzione regionale
competente per materia, attraverso soggetti delegati all’atto dal
Presidente della Giunta Regionale e che per casi eccezionali e per questioni
particolari rivolgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente
potrà richiedere all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua
sostituzione;
RAVVISATA la necessità,
in ragione della intervenuta modifica organizzativa della macrostruttura della
Giunta Regionale ai sensi della L.R. 14.09.1999 n. 77 ss.mm.ii.
e delle modifiche normative che hanno medio
tempore interessato gli artt. 546 e ss..c.p.c., di modificare la
D.G.R. n. 1019 del 15.11.2004 al fine di assicurare maggiore snellimento
all’azione amministrativa e pronto adeguamento delle modalità di rilascio della
dichiarazione di terzo da parte dell’Amministrazione regionale alle novelle del
codice di procedura civile che dovessero intervenire;
RITENUTO, pertanto, di disporre
che, in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, alle singole
dichiarazioni provvederà, sulla scorta delle attestazioni del Dirigente del
Servizio competente in materia, il Direttore del relativo Dipartimento, secondo
le modalità previste dagli artt. 546 e ss..c.p.c. ed in ossequio alle indicazioni all’uopo fornite
dall’Avvocatura Regionale al fine di evitare ogni pregiudizievole conseguenza
ai danni dell’Ente;
RITENUTO altresì di
stabilire che, per casi eccezionali e per questioni particolari rivolgenti
aspetti di rilievo giuridico, il Dipartimento competente potrà richiedere
all’Avvocatura Regionale di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;
VISTA la L.R.n.9 del
14.02.2000 così come modificata dalla L.R.n.35 del 26.08.2014;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole anche ai sensi
dell’art.1, comma 5, della L.R.n.9/2000 in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento
Su proposta del presidente della giunta;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
-
di confermare
all’Avvocatura Regionale l’attribuzione della rappresentanza e patrocinio della
Regione Abruzzo:
a.
nei giudizi di recupero dei crediti relativi alle
posizioni debitorie pregresse di cui all’art.5 della L.R.n.113/2000 recante
“Disposizioni concernenti la definizione delle situazioni debitorie nei
confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche”;
b.
nei giudizi inerenti le richieste di indennizzo ex
legge n. 210 del 25.02.1992;
c.
nei giudizi in materia di risarcimento dei danni
causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica vagante nel territorio
regionale, resistendo nei giudizi di primo grado
-
di modificare la D.G.R.n. 231 del 9.04.2001 incaricando l’Avvocatura
Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi
inerenti demani, beni, diritti di uso civico e di dominio collettivo,
estendendo tale attribuzione ad ogni ordine e grado di giurisdizione
-
di attribuire
all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione
Abruzzo:
a.
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti l’Amministrazione Regionale, per tutti i gradi di giudizi, salvo
l’eventuale jus postulandi
dell’Avvocatura dello Stato ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici;
b.
nelle procedure di recupero dei crediti vantati
dalla Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari della Corte dei Conti;
-
di stabilire
che nelle tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:
·
le funzioni di rappresentanza e patrocinio siano
svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a
tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di
elezione di domicilio, laddove necessario;
·
il Presidente della Regione sia autorizzato a
rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale
procura generale alle liti;
·
in caso di condanna della parte avversa alle spese
di lite, queste andranno ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale
ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in
conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la
“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e agli artt.27
del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area
Dirigenza;
-
di confermare l’affidamento
ai Dipartimenti competenti per materia della rappresentanza e difesa
dell’Amministrazione regionale nei casi in cui la legge consente tale attività
per il tramite dei propri dipendenti ed in particolare:
a.
nelle opposizioni a sanzioni amministrative (art.
23, co. 4, L. 24.11.1981 n. 689)
b.
nel contenzioso tributario in primo e secondo grado
(art. 11 D.Lgs 31.12.1999 n. 546)
c.
nell’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare
(art. 93 L.F.)
d.
nei ricorsi in materia di accesso ai documenti
amministrativi (art.116 D.Lgs.2.7.2010 n.104)
-
di disporre che in
relazione alle procedure di pignoramento presso terzi alle singole
dichiarazioni provvederà, sulla scorta delle attestazioni del Dirigente del
Servizio competente in materia, il Direttore del relativo Dipartimento, secondo
le modalità previste dagli artt. 546 e ss..c.p.c. ed in ossequio alle indicazioni all’uopo fornite
dall’Avvocatura regionale;
-
di stabilire che per casi
eccezionali e per questioni particolari rivolgenti aspetti di rilievo
giuridico, il Dipartimento competente potrà richiedere all’Avvocatura Regionale
di provvedere all’adempimento in sua sostituzione;
-
di trasmettere copia
della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale
della Regione, ai Dipartimenti, al Servizio di , nonché all’Avvocatura
Distrettuale dello Stato
-
di disporre la
pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo.