LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
-
il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
-
il
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
-
il
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;
-
il
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei
target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le
condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo
stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la
dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di
audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione
dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
-
il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
-
il
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
-
la
Direttiva (UE) n. 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
-
la
Direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
-
il
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE).
-
il
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
-
la
Legge 136/2010 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e
successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
-
il
D.Lgs 104/2010 (Attuazione
dell’art. 44 della Legge del 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per
il riordino del processo amministrativo) e successive modificazioni ed
integrazioni (Codice del processo amministrativo);
-
Legge
23 dicembre 2014 n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015), articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 632 e 633;
-
lo
Statuto regionale;
-
la
legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed
integrazioni;
-
l’Accordo
di Partenariato Nazionale 2014 – 2020 approvato dalla CE nel mese di ottobre
2014;
-
la
DGR n. 443 del 17.6.2013 e ss.mm.ii con cui è stato
sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Partenariato Socio Economico per la
nuova politica di coesione 2014-2020;
-
la
Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è
stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
-
la
DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della
menzionata decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
-
la
DGR n. 210 del 31 marzo 2014 con cui la Giunta ha adottato, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione 2013-2016, di cui alla legge n. 190/2012, art. 1,
comma 8;
-
la
DGR n. 872 del 3 novembre 2015 con cui la Giunta ha approvato l’aggiornamento
del Programma Triennale per la Trasparenza e per l’integrità 2015-2017, di cui
alla legge n. 190/2012;
DATO ATTO che:
-
il
POR FESR della Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una dotazione
finanziaria pari ad € 231.509.780,00 comprensivi della riserva di efficacia
dell’attuazione, distribuiti su sette Assi prioritari, oltre quello relativo
all’Assistenza tecnica;
-
la
Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con
l’Europa in cui è incardinata l’Autorità di gestione del Programma Operativo
Regionale – FESR 2014/2020 (di seguito POR), intende avvalersi, nell’ambito
dell’Asse VIII, 1.2.1 “Preparazione,
attuazione, sorveglianza e ispezioni” del servizio di Assistenza Tecnica a
sostegno dell’esecuzione del POR nelle sue principali fasi di programmazione,
gestione, sorveglianza, controllo e certificazione della spesa ed a supporto
delle attività di chiusura del POR FESR 2007-2013;
-
il
POR FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Asse VIII 1.2.1 “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni” prevede una
dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.207.824,00, iva inclusa;
-
detto
ultimo importo, iva esclusa, è pari ad € 5.908.052.46;
CONSIDERATO che:
-
per
poter procedere ad affidamenti diretti “in house”
devono sussistere due condizioni di ammissibilità e cioè:
a.
controllo
analogo;
b.
svolgimento
della parte più consistente dell’attività;
-
la
relazione c.d. “in house” tra una pubblica
amministrazione ed un organismo partecipato può ritenersi sussistente solo
allorquando l’organismo “in house” sia stabilmente
investito della capacità di svolgere le prestazioni che l’amministrazione
pubblica intenda affidargli, dovendosi trattare di un organismo istituzionalmente
qualificato come forma organizzativa interna per lo svolgimento delle attività
che la medesima amministrazione pubblica si propone di attuare per il suo
tramite;
-
i
menzionati parametri essenziali per il modulo “in house providing”
sono stati definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre
1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e
Comune di Viano, nota come sentenza Teckal;
-
in
base a consolidata giurisprudenza europea sussiste il c.d. controllo analogo
se:
a.
ricorre
la titolarità pubblica integrale del capitale sociale con la conseguente
impossibile apertura a privati (Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 11
gennaio 2005- Causa C- 26/03, punti 49 e 50; Corte di Giustizia CE, Sez. I,
sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04, punto 31; Corte di Giustizia C, Sez.
III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07, punti 50 e 51);
b.
ricorre
la titolarità pubblica integrale del capitale sociale anche attraverso la
suddivisione del capitale sociale tra più soci pubblici (pubbliche amministrazioni)
(Corte di Giustizia CE, Sez. I, sent. 11 maggio 2006,
causa C-340/04, punto 37; Corte di Giustizia CE, Sez. II, sent.
19 aprile 2007, causa C-295/05, punto 57);
c.
risulta
possibile l’esercizio del controllo da parte di più soci pubblici anche a fronte
di una partecipazione minoritaria al capitale sociale (Corte di Giustizia CE,
Sez. III, sent. 13 novembre 2008, causa C-324/07,
punti 50 e 54; Corte di Giustizia Sez. III, sentenza 10 settembre 2009, causa
C-573/07; Corte di Giustizia UE, Sez. III, sent. 29
novembre 2012, cause C-182/11 e C-183/11, punto 33);
d.
ricorre
il potere di nomina da parte dei soci pubblici dei componenti degli organi
esecutivi della società affidataria in house, con
conseguente sussistenza del potere di controllo strutturale e funzionale da
parte dell’amministrazione pubblica sulla società affidataria in house, analogo a quello esercitato sui propri servizi
(Corte di Giustizia CE, Sez. II, sentenza 17 luglio 2008, Causa C-371/05, punto
26);
e.
ricorre
un oggetto sociale limitato e non esteso (Corte di Giustizia, CE, Sez. I,
sentenza 13 ottobre 2005, Causa C – 458/03, punto 67, lettera b) e sintesi in
punto 72);
f.
sussiste
l’obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell’ambito territoriale di
riferimento dell’amministrazione pubblica socia (Corte di Giustizia CE, Sez. I,
sentenza 13 ottobre 2005, Causa C – 458/03, punto 67, lett.
d) e sintesi in punto 72; Corte di Giustizia CE, Sez. III, sentenza 10
settembre 2009, Causa C – 573/2007, punti 81-86 e punto 91);
g.
sussistono
limitati poteri dell’organo di gestione della società affidataria in house (Consiglio di amministrazione) (Corte di Giustizia
CE, Sez. I, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C-458/03, punto 67, lett. e) e sintesi in punto 72; Corte di Giustizia CE, Sez.
III, sentenza 10 settembre 2009, Causa C-573/07, punti 81-86 e punto 91);
h.
sussiste
l’effettività del controllo analogo, ossia analogo a quello che esercita sui
propri servizi con la conseguente possibilità di poter influenzare in modo
determinante sia gli obiettivi strategici, sia le decisioni importanti (Corte
di Giustizia CE, Sez. III, sentenza 13 novembre 2008, Causa C-324/07, punto 46;
Corte di Giustizia CE, sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/2003, Parking
Brixen; Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 13-25 marzo 2013);
-
in
base a consolidata giurisprudenza europea sussiste lo svolgimento della parte
più consistente dell’attività da parte del soggetto affidatario in house se la
maggior parte dell’attività svolta dal soggetto affidatario in house è a
favore dell’amministrazione pubblica affidante, con conseguente marginalità
delle altre attività svolte dalla società medesima (Corte di Giustizia CE,
sentenza 11 maggio 2006, C-340/04, punti 62 e 63);
DATO ATTO che:
-
nella
direttiva Concessioni (articolo 17 della direttiva n. 23/2014/UE) e nella
direttiva Appalti (art. 12 direttiva n. 24/2014/UE) è stato per la prima volta
codificato il modello dell’in
house providing;
-
le
disposizioni contenute nelle citate direttive traducono sul piano normativo gli
elementi di principio dettati dalla menzionata sentenza Teckal
e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e forniscono
elementi specificativi dei requisiti del controllo analogo e dell’attività
prevalente a favore dell’amministrazione affidante;
-
in
particolare la disposizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva n. 24/2014/UE esclude dal campo di applicazione della direttiva
stessa le fattispecie in relazione alle quali risultino soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a.
l’amministrazione
aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo
analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
b.
oltre
l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione
aggiudicatrice di cui trattasi;
c.
nella
persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni
legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
-
ai
sensi del paragrafo 2 del citato articolo 12 della direttiva n. 24/2014/UE
un’amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti
un’influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata;
-
il
predetto paragrafo 2 dell’articolo 12 della direttiva europea in questione
specifica, inoltre, che il controllo può anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall’amministrazione aggiudicatrice;
DATO ATTO, altresì, che:
-
il
Consiglio di Stato con il parere n. 00298/2015 del 30 gennaio 2015, nel
prendere atto che la direttiva n. 2014/24/UE non è stata ancora recepita,
essendo ancora in corso il termine relativo per l’incombente, ha avuto modo di
affermare che la stessa “appare di
carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione”;
-
nel
menzionato parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, altresì,
che se non vi è addirittura un’applicazione immediata del tipo “self-executing”
non può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore
europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima
volta con diritto scritto e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza
nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’U.E.”;
CONSIDERATO che:
-
Abruzzo
Sviluppo S.p.a., costituita in applicazione della legge regionale 1 marzo 1995,
n. 11 (Partecipazione della Regione
Abruzzo alla costituzione di una S.p.a. denominata “Abruzzo Sviluppo”)
soddisfa le condizioni che permettono il ricorso al modello dell’in house
providing, tenuto conto di quanto previsto dallo
statuto della medesima società, adottato lo scorso 27 luglio 2015, da cui
risulta, in particolare che:
a.
la
Regione Abruzzo costituisce il socio unico e che la partecipazione è riservata
in via esclusiva all’amministrazione regionale;
b.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. è sottoposta al “controllo analogo” della Regione Abruzzo, così
come disciplinato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza;
c.
l’attività
della società è svolta esclusivamente nell’ambito del territorio regionale e
che i rapporti, le relazioni, i protocolli e le convenzioni con enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali possono essere instaurati e
sottoscritti solo se funzionali all’oggetto societario;
d.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. deve attivare, anche attraverso proprie regolamentazioni, nel
rispetto della normativa vigente, procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto
di beni e servizi e per l’assunzione di personale;
e.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. ha lo scopo di realizzare, in via esclusiva per la Regione
Abruzzo, iniziative per lo sviluppo locale, in particolare per il sostegno e
per la qualificazione del sistema industriale, produttivo ed economico
regionale sui temi dell’innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico (R&ST), dell’informatica, dell’internazionalizzazione, del
marketing territoriale, delle attività estrattive, delle attività turistiche e
della finanza agevolata;
f.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. può svolgere attività di assistenza tecnica e/o certificazione,
a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europee, nel rispetto della
normativa statale ed europea;
g.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. può inoltre gestire leggi agevolative regionali e/o nazionali e
gestire immobili e infrastrutture a servizio dello sviluppo locale come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, incubatori d’impresa, spin off aziendali e/o
universitari, liaison office ecc.;
h.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. può svolgere ogni altra attività riconducibile agli obiettivi
dell’ente costituente, prestando servizi per lo stesso;
i.
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. può svolgere tutte le attività accessorie e/o necessarie per il
conseguimento degli obiettivi previsti dall’oggetto sociale, con esclusione
delle attività previste dal D.lgs. 58/1998 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), dal d.lgs. n.
385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
dall’articolo 1 della legge 1/1991 (Disciplina dell'attività' di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari);
DATO ATTO, altresì, che:
-
dalle
disposizioni contenute nello statuto di Abruzzo Sviluppo S.p.a. si evince che
ricorrono le condizioni di ammissibilità del modello dell’in house providing sopra
indicate;
-
le
predette disposizioni statutarie soddisfano le previsioni contenute
nell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 24/2014/UE e più precisamente
che:
a.
l’amministrazione
regionale esercita su Abruzzo Sviluppo S.p.a. un controllo analogo a quello da
essa esercitato sui propri servizi, così come previsto dall’articolo 1 del
menzionato statuto della società di che trattasi;
b.
oltre
l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione regionale,
considerato che, ai sensi dell’articolo 4 dello statuto della società, Abruzzo
Sviluppo S.p.a. realizza in via esclusiva per la Regione Abruzzo le attività
specificate nel medesimo articolo 4;
c.
in
Abruzzo Sviluppo S.p.a. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali
privati e che, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto della società, la
partecipazione alla società è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che:
-
per
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il POR FESR Abruzzo
2014-2020 risulta rispondente al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
utilizzare il modello dell’in
house providing, da
attuare attraverso l’affidamento dei predetti servizi ad Abruzzo Sviluppo S.p.a.;
-
Abruzzo
Sviluppo S.p.a. ha maturato adeguata esperienza nell’ambito dei fondi
strutturali avendo svolto le seguenti attività:
a.
POR FSE 2007-2013: Gestione del fondo microcredito FSE;
b.
PAR FSC 2007-2013: Assistenza tecnica per “Attività
di supporto ai servizi dei dipartimenti titolari delle linee di azione del PAR
FSC 2007-2013 in materia di monitoraggio e valutazione, controlli di I livello,
predisposizione di strumenti attuativi e di bandi ed atti correlati”;
c.
Obiettivo operativo I.3.1 - Promuovere la
competitività turistica del territorio abruzzese favorendo la qualificazione
ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l’integrazione delle
attività e dei servizi e l’innovazione di destinazione e di prodotto, anche
attraverso la pianificazione di eventi di carattere culturale e sportivo - linea di azione I.3.1.e titolata “Iniziative
ed eventi culturali connessi all’offerta turistica di destinazione e/o
prodotto” - Realizzazione delle attività connesse al grande evento “Raduno nazionale
alpini – L’Aquila 2015”.
d.
Obiettivo operativo I.3.1 - promuovere la
competitività turistica del territorio abruzzese favorendo la qualificazione
ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l’integrazione delle
attività e dei servizi e l’innovazione di destinazione e di prodotto, anche
attraverso la pianificazione di eventi di carattere culturale e sportivo - linea di azione I.3.1.e titolata “Iniziative
ed eventi culturali connessi all’offerta turistica di destinazione e/o
prodotto” - realizzazione dell’intervento “Expò
Abruzzo 2015” per lo svolgimento delle attività connesse alla partecipazione
della regione Abruzzo all’esposizione universale Expò
2015.
e.
POR FESR 2007-2013: Gestione attività I.2.1
“Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione
tecnologica, di processo e della organizzazione di servizi”.
f.
Attività di supporto all’U.C.O. per il controllo
effettuato sulla documentazione amministrativa e contabile presentata, ai fini
della rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari dei seguenti
interventi:
1.
POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2
"Sostegno alla creazione dei poli di innovazione", approvato con DGR
n. 559 del 19/07/2010.
2.
POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.2
"Sostegno alla creazione dei poli di innovazione" - approvazione
dell'avviso pubblico per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di
ulteriori poli di innovazione, approvato con DGR n. 248 del 23/04/2012.
3.
POR FESR 2007-2013 - Attività I.1.1 "Sostegno
alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale: linea a e b", approvato con DGR. n. 862 del 15/11/2010.
4.
POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.1
"Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale: linea b", approvato con DGR. n. 333 del 4/06/2012.
5.
POR FESR 2007-2013 - Attività I.2.3
"Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati: linea a e b",
approvato con DGR. n. 865 del 19/11/2010.
6.
POR FESR 2007-2013 Attività I.2.3 "Promozione
delle PMI attraverso servizi qualificati: linea b", approvato con DGR. n.
333 del 4/06/2012.
-
Progetto “Terra dei guerrieri”.
-
Progetto “Dalle classiche terme ad una regione di
benessere”.
-
Progetto “L.i.n.e.a.”.
-
Azione 3 - Progetto “Bella Italia: giacimenti
culturali, impresa sociale, sviluppo locale” .
-
Progetto “Customer and people satisfaction”.
-
Progetto “L’impresa giusta. Le responsabilità
dell’impresa sociale”.
-
Azione 3 - Progetto “Mores – modelli di
responsabilità sociale” .
-
Progetto “Donnattiva”.
-
Progetto “Extra quality”.
-
INTERREG IIIA - progetto “Sea bridge. La portualità
adriatica quale cerniera tra le reti transeuropee”.
-
INTERREG IIIA – progetto “Adriatico sociale - Rete dei
comuni per lo sviluppo congiunto di politiche sociali transfrontaliere”.
-
INTERREG IIIA – Progetto “St.a.r.s
– Structural actions to relate sme”.
-
Ceramica ceramics and crafts industries’ increased
cooperation.
-
Otremed - tool for the territorial strategy of the
med space
-
Reinpo retail - regional innovative policies to
reinforce the retail sector
-
URBAL 10 - Intercambio de metodología
e indicadores para la evaluación
de las políticas sociales de empleo en las ciudades de américa latina y la unión
europea.
-
URBAL 12 – La perspectiva
de género en la adminitración
pública.
-
URBAL 12 – Gender budgeting
– La visión de género en la
programación del gasto público.
CONSIDERATO, altresì, che:
-
i
servizi in questione rientrano nell’ambito della dotazione finanziaria
dell’Asse VIII 1.2.1 Preparazione,
attuazione, sorveglianza e ispezioni del POR FESR 2014-2020, con
particolare riferimento alle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza,
controllo e certificazione della spesa, nonché per il supporto nello
svolgimento delle attività di chiusura del POR FESR 2007-2013;
-
l’affidamento
dei servizi di assistenza tecnica per il POR FESR 2014-2020 e di quelli per la
chiusura del POR FESR 2007-2013 non comporta alcun trasferimento di funzioni ad
Abruzzo Sviluppo S.p.a., permanendo in capo all’Amministrazione regionale la
titolarità delle funzioni ed il relativo regime di responsabilità;
-
i
servizi di assistenza tecnica per il POR FESR 2014-2020 e per la chiusura del
POR FESR 2007-2013 rappresentano l’elemento costitutivo, ai sensi dell’articolo
1321 del codice civile, di una specifica Convenzione che deve essere stipulata
tra la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ed Abruzzo
Sviluppo S.p.a., con obbligo di sottoscrizione della stessa entro e non oltre
il 31 dicembre 2015;
-
in
detta Convenzione, il cui schema è posto in allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sono
specificate tutte le condizioni generali ed analitiche delle prestazioni di
servizi che Abruzzo Sviluppo S.p.a deve svolgere in
favore della Regione Abruzzo ed in particolare dell’Autorità di Gestione del
POR FESR 2007-2013 e del POR FESR 2014-2020, dell’Autorità di Certificazione
del POR FESR 2014-2020 e di tutte le strutture regionali incaricate di dare
attuazione al POR FESR 2014-2020 ed impegnate nelle operazioni di chiusura del
POR FESR 2007-2013;
-
l’importo
totale per i menzionati servizi di assistenza tecnica, riferiti ad un arco
temporale compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, ammonta
ad € 5.093.184,00 IVA esclusa, in base alla quantificazione
esplicitata nell’Allegato 1 allo schema di Convenzione,
CONSIDERATO che:
-
l’affidamento
diretto ad Abruzzo Sviluppo risulta particolarmente conveniente dal punto di
vista economico;
-
ai
fini della valutazione del criterio dell’economicità è stata effettuata la
comparazione tra i costi giornalieri calcolati sulla base di quelli indicati
nel bando di gara per l’affidamento del
Servizio di “Assistenza tecnica per l’attuazione del POR 2014/2020 della
Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”, pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/gare, con
quelli che si intendono considerare ai fini del calcolo dell’importo
complessivo dell’affidamento diretto del servizio in questione ad Abruzzo
Sviluppo;
-
i
dati per la quantificazione dei costi giornalieri unitari per l’affidamento
diretto sono stati desunti dalla DGR. n. 382 del 17 maggio 2014 (Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico.
Approvazione dello schema di Convenzione integrativa tra la Regione
Abruzzo-Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatic
2007-2013 ed il FORMEZ PA per l'affidamento dei Servizi di cui alla Priorità
4-Assistenza Tecnica.) che riguarda analogo affidamento secondo il modello dell’in house providing;
-
la
menzionata comparazione tra i costi unitari per l’affidamento diretto e quelli
di cui alla gara per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica per il
POR FSE 2014-2020 è sintetizzata nello schema che segue:
Raffronto tra il costo giornaliero relativo al servizio di Assistenza
Tecnica POR FSE Abruzzo 2014-2020 e quello per l’affidamento diretto del
servizio di Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 |
|||||
Gruppo di lavoro |
Costo giornaliero unitario FSE 2014-2020 |
Costo giornaliero unitario affidamento diretto |
Costo annuale unitario FSE |
Costo annuale unitario affidamento diretto |
Risparmio in termini percentuali con l'affidamento diretto |
Coordinatore |
€ 500 |
€ 245,45 |
€ 110.000 |
€ 54.000 |
50,91% |
Senior |
€ 350 |
€ 204,55 |
€ 77.000 |
€ 45.001 |
41,56% |
Middle |
/ |
€ 159,09 |
0 |
0 |
Non determinabile per mancanza del dato di comparazione |
Junior |
€ 250 |
€ 136,36 |
€ 55.000 |
€ 30.000 |
45,46% |
CONSIDERATO, altresì, che
si rende necessario corrispondere ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. un’anticipazione
del 40% dell’importo dell’affidamento, al fine di evitare flussi negativi di
cassa in capo alla Società medesima per effetto dell’applicazione del
meccanismo dello Split Payment, così come
deducibile dalla documentazione fornita da Abruzzo Sviluppo S.p.a. al Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
DATO ATTO che il
Direttore del “Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l’Europa” in qualità di Autorità di Gestione e il
Dirigente del Servizio “Autorità di
Gestione Unica FESR-FSE” hanno espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la
sottoscrizione dello stesso;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;
Su
proposta del Presidente della Giunta Regionale;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
richiamate:
1.
di autorizzare
l’affidamento
diretto a Abruzzo Sviluppo S.p.a. dei servizi di assistenza tecnica per il POR
FESR 2014-2020 e per la chiusura del POR FESR 2007-2013 da svolgere in favore
della Regione Abruzzo ed in particolare dell’Autorità di Gestione del POR FESR
2007-2013 e del POR FESR 2014-2020, dell’Autorità di Certificazione del POR
FESR 2014-2020 e di tutte le strutture regionali incaricate di dare attuazione
al POR FESR 2014-2020 ed impegnate nelle operazioni di chiusura del POR FESR
2007-2013;
2.
di approvare lo schema di
Convenzione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato A), da sottoscrivere per formalizzare l’affidamento diretto ad
Abruzzo Sviluppo S.p.a. dei servizi di assistenza tecnica di che trattasi,
riconducibili nell’ambito dell’Asse VIII “Assistenza Tecnica” - 1.2.1 “Preparazione, attuazione, sorveglianza e
ispezioni” del POR FESR 2014-2020;
3.
di dare atto che l’importo
totale per i menzionati servizi di assistenza tecnica, riferiti ad un arco
temporale compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, ammonta ad €
5.093.184,00, IVA esclusa, in base alla quantificazione esplicitata nello
schema di Convenzione;
4.
di stabilire che la
Convenzione sia stipulata entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e che nella
stessa siano specificate tutte le condizioni generali ed analitiche delle
prestazioni di servizi che Abruzzo Sviluppo S.p.a. deve svolgere in favore
della Regione;
5.
stabilire che l’Autorità
di Gestione Unica FESR-FSE stipuli la Convenzione per conto della Regione;
6.
di stabilire che Abruzzo
Sviluppo S.p.a., in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dalla
Convenzione, assicuri il servizio di assistenza tecnica a favore della Regione
Abruzzo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2023;
7.
di stabilire che Abruzzo
Sviluppo S.p.a. sottoscriva il Patto di Integrità di cui all’Allegato 2 allo
schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8.
di dare atto che la
copertura finanziaria dell’importo € 5.093.184, IVA esclusa, è assicurata dalla
dotazione finanziaria dell’Asse VIII 1.2.1 “Preparazione,
attuazione, sorveglianza e ispezioni” del POR FESR 2014-2020 che ammonta complessivamente
ad € 7.207.824,00, Iva inclusa (€ 5.908.052,46 Iva esclusa);
9.
di stabilire che il Servizio
Autorità di Gestione Unica FESR-FSE del Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa provveda ad impegnare:
a.
a
titolo di anticipazione a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.a. l’importo di €
2.037.273,60, pari al 40% dell’ammontare di € 5.093.184,00, nel bilancio di
previsione 2016 come di seguito specificato: € 1.018.636,80 sul cap. 12603 UPB
02.02.006 denominato “Interventi per l’attuazione del Programma Comunitario
POR FESR 2014-2020 Quota UE” (50%), per l’importo di €
713.045,76 sul capitolo 12604, denominato “Interventi per l’attuazione
del Programma Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota Stato” (35%) UPB 02.02.006 e per l’importo
di € 305.591,04 sul capitolo 12484, denominato Cofinanziamento regionale per
gli interventi comunitari e nazionali” (15%) UPB 02.02.006;
b.
a
titolo di IVA l’importo di € 448.200,19 nel bilancio di previsione 2016 come di
seguito specificato: € 224.100,10 sul cap. 12603 UPB 02.02.006 denominato “Interventi
per l’attuazione del Programma Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota UE” (50%),
per l’importo di € 156.870,07 sul capitolo 12604, denominato “Interventi per
l’attuazione del Programma Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota Stato” (35%) UPB 02.02.006 e per l’importo
di € 67.230,03 sul capitolo 12484, denominato Cofinanziamento regionale per
gli interventi comunitari e nazionali” (15%) UPB 02.02.006;
10.
di stabilire che il Servizio
Autorità di Gestione Unica FESR-FSE provveda a liquidare l’importo di €
2.037.273,60 a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.a. entro il 15 febbraio 2016,
previa acquisizione del piano di lavoro di cui all’articolo 10 dello schema di
Convenzione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato n. A), a valere sugli impegni assunti sul bilancio di previsione 2016
come di seguito specificato: € 1.018.636,80 sul cap. 12603 UPB 02.02.006
denominato “Interventi per l’attuazione del Programma Comunitario POR FESR
2014-2020 Quota UE” (50%), per l’importo di € 713.045,76 sul
capitolo 12604, denominato “Interventi per l’attuazione del Programma
Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota Stato” (35%) UPB 02.02.006 e per l’importo di € 305.591,04 sul capitolo
12484, denominato Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e
nazionali” (15%) UPB
02.02.006;
11.
di stabilire che il Servizio
Autorità di Gestione Unica FESR-FSE provveda a liquidare l’importo di €
448.200,19 per il pagamento dell’IVA all’Erario a mezzo F24EP nel rispetto
della vigente normativa, a valere sugli impegni assunti sul bilancio di
previsione 2016 come di seguito specificato: € 224.100,10 sul cap. 12603 UPB
02.02.006 denominato “Interventi per l’attuazione del Programma Comunitario
POR FESR 2014-2020 Quota UE” (50%), per l’importo di € 156.870,07 sul
capitolo 12604, denominato “Interventi per l’attuazione del Programma
Comunitario POR FESR 2014-2020 Quota Stato” (35%) UPB 02.02.006 e per l’importo di € 67.230,03 sul capitolo
12484, denominato Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e
nazionali” (15%) UPB
02.02.006;
12.
di stabilire, altresì, che il
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR- FSE provveda con successivi atti a
disporre l’impegno annuale degli importi da corrispondere fino al 31/12/2023 ad
Abruzzo Sviluppo per il servizio di assistenza tecnica, come specificato nella
Convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
13.
di trasmettere la presente
deliberazione a Abruzzo Sviluppo S.p.a., a cura del Servizio “Autorità di Gestione
Unica FESR-FSE”;
14.
di disporre la
pubblicazione della presente deliberazione sul BURA, a cura del Servizio
“Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”.