L. 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i.. Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i.. Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.. Legge Regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. Approvazione di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

UDITA la relazione della 2^ Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 576/C del 6 luglio 2015 avente ad oggetto: L. 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i.. Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Legge Regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i..

Approvazione di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.;

 

PRESO ATTO che sulla base dell’istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione la Giunta regionale ha:

 

VISTO la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:

-                   l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-                   l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-                   l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

 

VISTO il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999, n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

 

VISTO il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000, n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino;

 

VISTO la L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:

-                   l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;

-                   l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

 

VISTO la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998, n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di seguito Autorità di Bacino) ed in particolare l’art. 13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di Bacino e, al  comma 2, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino medesimo valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i.;

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 ed in particolare l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

 

VISTO il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

 

VISTO il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del 23.06.2010)  con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;

 

VISTO la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n. 25 dell’11.03.2015, ed in particolare:

1.           l’art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni  dall’entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);

2.           l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;

3.           l’art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;

 

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e) del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

 

VISTO la nota Prot. RA/167738 del 24.06.2015 (ALL. 1) con cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 9 del 24.06.2015 del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale è stata approvata e proposta, alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, la modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, così come predisposta dall’Autorità di Bacino medesima e adottata, previo parere positivo del Comitato Tecnico, dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 11 del 14.11.2013 attraverso la riformulazione dell’art. 15 delle Norme medesime approvata con i verbali consiliari n.ri  94/7 del 29.01.2008 e 39/6 del 04.05.2010, nei termini di seguito indicati:

-                   Art. 15, comma 1, lettera k) - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio

La norma di attuazione, originariamente approvata, viene modificata nei seguenti termini: “gli interventi di edilizia cimiteriale all’interno degli impianti esistenti e gli ampliamenti per un massimo totale del 30% dell’area”;

 

CONSIDERATO che nel citato decreto commissariale n. 9/2015, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), viene attestato che:

1.           in base alle disposizioni normative vigenti sopra viste sono state attivate dall’Autorità di Bacino le procedure di consultazione mediante l’istituzione della Conferenza Programmatica per il giorno 24.01.2014, alla quale hanno partecipato i Rappresentanti dell’Autorità di Bacino, della Regione Abruzzo, le quattro Province ed i Comuni, al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni alla modifica proposta dell’art. 15, comma 1, lettera k) del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, così come predisposta dall’Autorità di bacino medesima e adottata, previo parere positivo del Comitato Tecnico, dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 11 del 14.11.2013;

2.           non sono pervenute, entro i termini previsti, osservazioni sulla modifica normativa proposta dell’art. 15, comma 1, lettera k) e pertanto non si ravvisa la necessità di un nuovo riesame da parte dell’Autorità di Bacino;

 

RAVVISATO la sussistenza della competenza della Giunta Regionale all’adozione della proposta di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico “Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, quale sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, e dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.;

 

RAVVISATO, altresì, la competenza del Consiglio Regionale all’approvazione della proposta di modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., individuandone la stessa legge il “dies a quo” di vigenza della nuova norma tecnica di attuazione nella data di pubblicazione sul BURA della medesima deliberazione del Consiglio Regionale;

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa,  all’approvazione della modificazione ed integrazione, quale sopra richiamata, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico “Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi”, riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi di cui all’Allegato n. A/6, costituente parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1383/C del 27.12.2007 recante adozione definitiva del medesimo Piano Stralcio di Bacino citato, e nei conseguenti verbali del Consiglio Regionale n. 94/7 del 29.01.2008 di approvazione definitiva, pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008 e n. 39/6 del 04.05.2010 recante modifica alla citata norma dell’art. 15, comma 1, lettera k);

 

DATO ATTO della coerenza della citata deliberazione n. 576/C con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali,  attestata con la firma in calce alla stessa, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa della suddetta deliberazione attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce alla stessa, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

 

DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

 

PROPOSTO al Consiglio Regionale la definitiva approvazione della modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo per consentirne la necessaria attuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i. e dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., attraverso la riformulazione dell’art. 15 delle norme medesime nei termini di seguito indicati:

-                   Art. 15, comma 1, lettera k) - “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”

Il comma 1, lettera k), dell’art. 15 è così modificato: “gli interventi di edilizia cimiteriale all’interno degli impianti esistenti e gli ampliamenti per un massimo totale del 30 % dell’area”;

 

RITENUTO di poter approvare la modifica e l’integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 576/C del 6 luglio 2015, unitamente ai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

 

a maggioranza statutaria

 

DELIBERA

 

per le finalità esplicitate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

-            approvare la modifica ed integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, siccome da ultimo modificato con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010, attraverso la riformulazione dell’art. 15 delle norme medesime nei termini di seguito indicati:

-                   Art. 15, comma 1, lettera k) - “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”

Il comma 1, lettera k), dell’art. 15 è così modificato: “gli interventi di edilizia cimiteriale all’interno degli impianti esistenti e gli ampliamenti per un massimo totale del 30 % dell’area”,

 

così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 576/C del 6 luglio 2015, unitamente ai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

 

-              trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per i successivi adempimenti di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.