Sig. Michetti Alessandro. Comune di Montesilvano PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 24/072.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

 

a.           di autorizzare, a partire dalla data del presente provvedimento, il Sig. Michetti Alessandro a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Vallecupa nel Comune di Montesilvano PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);

b.           di stabilire, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

1.       L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

-        a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,

-        alle prescrizioni contenute nel presente atto,

-        a quanto stabilito dalle norme tecniche nell’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio1977,

-        in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;

2.       in caso di aumento del numero di utenti, l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 5 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,

3.       la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:

-        ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,

-        essere perfettamente impermeabile,

-        essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,

-        essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,

-        permettere l’uscita in continuo del liquame chiarificato,

-        essere accessibile dall’alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,

-        essere munita di idonea tubazione di ventilazione,

-        essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all’acqua potabile e dai confini di proprietà,

-        essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;

4.       l’impianto di fitodepurazione, a flusso sub-superficiale orizzontale, dovrà essere realizzato come indicato nello schema di progetto raffigurante i dettagli dell’opera, agli atti di questa Regione. Esso dovrà avere una superficie pari a m2 20,00 e dovrà:

-        essere costituito da una vasca interrata e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di una geomembrana o altro,

-        avere un pozzetto di campionamento e controllo del flusso a monte della vasca,

-        avere un pozzetto di campionamento e controllo del livello a valle della vasca provvisto di un sistema per la regolazione del livello in vasca, munito di scarico su suolo dell'eventuale supero,

-        una condotta forata per distribuire il liquame nella vasca,

-        una condotta forata per la raccolta del supero da inviare al pozzetto di controllo livello,

-        essere realizzato a partire da uno scavo di di circa 80 cm, con pendenza del fondo, verso l’uscita di circa lo 0,5 – 1 %,

-        avere fondo e le pareti dello scavo convenientemente lisciate e sagomate e rivestite protetti per evitare forature della geomembrana

-        essere realizzato in modo che la posa in opera del rivestimento assicuri l'impermeabilizzazione della vasca,

-        essere realizzato in modo che il riempimento, costituito esclusivamente da ghiaia arrotondata (da non utilizzare interposizioni di sabbie e/o strati di terreno vegetale, nemmeno in superficie), non danneggi il rivestimento,

-        essere realizzato in modo che le giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni siano a perfetta tenuta idraulica,

-        essere realizzato in modo che sul fondo della vasca sia presente uno strato di ghiaia grossa (40 - 70 mm) di circa 15 - 20 cm, su tale strato deve esserci uno strato di ghiaia fine (10 - 20 mm) di circa 10 – 15 cm sormontato a sua volta da uno strato di terreno vegetale e torba (50%) di circa 50 cm,

-        essere realizzato in modo che Le pareti del vassoio assorbente siano rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna,

-        prevedere la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee,

8.       dovrà essere effettuata sull’impianto complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati il livello liquido del fitodepuratore, lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell’area e della fossa Imhoff, provvedendo all’estrazione dei fanghi e della crosta nell’interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza. Dovrà essere eseguita adeguata manutenzione al sistema di fitodepurazione realizzato, alle condizioni del mezzo filtrante ed alla vegetazione ivi piantumata (pulizia dalle infestanti, potatura, ecc.), per garantirne l’efficienza depurativa,

9.       essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,

10.     le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,

11.     devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

c.       di specificare che:

-        ai sensi di quanto previsto al terz’ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,

-        ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della L.R. 60/2001) l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

d.      di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

-             Sig. Michetti Alessandro,

-             Comune di Montesilvano;

e.       di precisare che il presente atto:

-             non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/’00, in quanto non comporta impegno di spesa,

-             è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,

-             può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,

-             deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

f.            di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

 

PRECISA INOLTRE CHE

 

1.      il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,

2.      deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,

3.      deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,

4.      qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,

5.      ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:

-             deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell’attività dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,

-             deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,

6.      per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche delle scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,

7.      è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento,

8.      il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:

a.       garantire che l’impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,

b.       procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,

9.      è rinviata alla competenza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,

10.    si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:

1)      alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

2)      alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;

3)      alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l’ambiente.

 

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giancarlo Misantoni