IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
a.
di autorizzare, a partire
dalla data del presente provvedimento, il Sig. Michetti
Alessandro a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento
delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a
civile abitazione ubicato in C.da Vallecupa
nel Comune di Montesilvano PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto
di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente
atto);
b.
di stabilire, per la
presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1. L'impianto di depurazione da cui proviene
lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
-
a
quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a
corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di
questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
-
alle
prescrizioni contenute nel presente atto,
-
a
quanto stabilito dalle norme tecniche nell’allegato 5 della Delibera del
Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio1977,
-
in
generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.
qualunque
variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione
dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e
regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,
comporterà l'invalidazione del presente atto;
2. in caso di aumento del numero di utenti,
l’impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 5 abitanti
equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza
dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. n.
152/2006 parte III,
3. la fossa Imhoff,
opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
- ricevere unicamente liquami domestici
senza acque meteoriche,
- essere perfettamente impermeabile,
- essere dotata di comparto di
sedimentazione munito di deflettori,
- essere dotata di comparto di accumulo e
digestione dei fanghi,
- permettere l’uscita in continuo del
liquame chiarificato,
- essere accessibile dall’alto per
verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
- essere munita di idonea tubazione di
ventilazione,
- essere posizionata ad almeno 1 metro dai
muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate
all’acqua potabile e dai confini di proprietà,
- essere svuotata con cadenza almeno
annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione.
Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella
cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici,
residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla
presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative
motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
4. l’impianto di fitodepurazione, a flusso
sub-superficiale orizzontale, dovrà essere realizzato come indicato nello
schema di progetto raffigurante i dettagli dell’opera, agli atti di questa
Regione. Esso dovrà avere una superficie pari a m2 20,00 e dovrà:
- essere costituito da una vasca interrata
e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di una geomembrana
o altro,
- avere un pozzetto di campionamento e
controllo del flusso a monte della vasca,
- avere un pozzetto di campionamento e
controllo del livello a valle della vasca provvisto di un sistema per la
regolazione del livello in vasca, munito di scarico su suolo dell'eventuale
supero,
- una condotta forata per distribuire il
liquame nella vasca,
- una condotta forata per la raccolta del
supero da inviare al pozzetto di controllo livello,
- essere realizzato a partire da uno scavo
di di circa 80 cm, con pendenza del fondo, verso
l’uscita di circa lo 0,5 – 1 %,
- avere fondo e le pareti dello scavo
convenientemente lisciate e sagomate e rivestite protetti per evitare forature
della geomembrana
- essere realizzato in modo che la posa in
opera del rivestimento assicuri l'impermeabilizzazione della vasca,
- essere realizzato in modo che il
riempimento, costituito esclusivamente da ghiaia arrotondata (da non utilizzare
interposizioni di sabbie e/o strati di terreno vegetale, nemmeno in
superficie), non danneggi il rivestimento,
- essere realizzato in modo che le
giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni siano a
perfetta tenuta idraulica,
- essere realizzato in modo che sul fondo
della vasca sia presente uno strato di ghiaia grossa (40 - 70 mm) di circa 15 -
20 cm, su tale strato deve esserci uno strato di ghiaia fine (10 - 20 mm) di
circa 10 – 15 cm sormontato a sua volta da uno strato di terreno vegetale e
torba (50%) di circa 50 cm,
- essere realizzato in modo che Le pareti
del vassoio assorbente siano rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna,
- prevedere la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee,
8. dovrà essere effettuata sull’impianto
complessivo un’adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con
continuità la perfetta efficienza e l’accessibilità. In tal senso andranno
periodicamente verificati il livello liquido del fitodepuratore,
lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali
intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza
prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell’area e della fossa Imhoff, provvedendo all’estrazione dei fanghi e della
crosta nell’interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la
disciplina relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto
alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza. Dovrà essere eseguita
adeguata manutenzione al sistema di fitodepurazione realizzato, alle condizioni
del mezzo filtrante ed alla vegetazione ivi piantumata (pulizia dalle
infestanti, potatura, ecc.), per garantirne l’efficienza depurativa,
9. essere assicurato che i pozzetti di
controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
10. le acque meteoriche debbono essere smaltite
separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo
confluire nel sistema di smaltimento in parola,
11. devono essere adottate tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante
il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);
c. di
specificare che:
- ai sensi di quanto previsto al
terz’ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001,
la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del
presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della
L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica
fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio
(fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell’art. 4 della L.R. 60/2001)
l’allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete
fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo
della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;
d. di
trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di
competenza, il presente provvedimento a:
-
Sig.
Michetti Alessandro,
-
Comune
di Montesilvano;
e. di
precisare che il presente atto:
-
non
richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/’00,
in quanto non comporta impegno di spesa,
-
è
rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi
idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione,
concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro
necessario previsto dalla normativa vigente,
-
può
essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre
modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati
in sede di controllo,
-
deve
essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di
Controllo;
f.
di disporre la
pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;
PRECISA
INOLTRE CHE
1. il titolare degli scarichi è tenuto
all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo
svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione,
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione
delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni
del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione
di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo
previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori.
In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di
trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in
loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della
presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso
di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente
interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione,
la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4. qualunque interruzione, anche parziale del
funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a
questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc.,
improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che
generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale
provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare
danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente
anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124,
comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
-
deve
essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove
quest’ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo
stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento
dell’attività dell’insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da
diversa destinazione d’uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del
numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche
qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
-
deve
essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello
scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e
quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano
eventualmente necessari,
6. per la modifica della titolarità dello
scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o
dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa
Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente
autorizzazione. Quest’ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione
che le caratteristiche delle scarico autorizzato sono invariate e da idonea
documentazione comprovante l’avvenuta variazione di titolarità,
7. è fatto divieto categorico di utilizzo di
by-pass dell'impianto di trattamento,
8. il Titolare, affinché lo scarico non sia
causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
a. garantire che l’impianto sia sottoposto
agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
b. procedere alla valutazione della
compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell’intervento proposto, richiedendo
le eventuali necessarie autorizzazioni,
9. è rinviata alla competenza e
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano la valutazione
circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli
abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
10. si procederà, in caso d'inosservanza alle
prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità
delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già
specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
1) alla diffida assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
2) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente;
3) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la
salute e/o l’ambiente.
Contro
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di
comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione
individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal
giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Giancarlo Misantoni