LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge
18.05.89 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
-
l’art.
17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato;
-
l’art.
17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione
dello stesso Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali;
VISTA la Legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come
da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza
del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino
di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTO il verbale
consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del
01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo;
VISTO il verbale
consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del
23.06.2010) con il quale sono state
approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi
e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi,
approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 sopra citato;
VISTO il verbale
consiliare n. 49/2 del 24.11.2015 (pubblicato sul BURAT Ordinario n. 02 del
20.01.2016) con il quale sono state, da
ultimo, approvate talune ulteriori modifiche ed integrazioni alle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo
regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008
sopra citato;
VISTA la L.R. n. 5
del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi
regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul
BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1. l’art. 1, comma 1, in base a cui la
Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi
su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro
quindici giorni dall’entrata in vigore
della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale
16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione
dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2. l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con
il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è
nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività
conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le
funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i
centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;
3. l’art. 5, comma 3, secondo cui i
riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei
regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento
regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi
Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto
Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della
L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini
di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il
Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO che tra i
compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto
presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla
valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti
che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n.
37/2015);
VISTA la L.R. 16
Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che
stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la
possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore,
per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di
motivate e documentate ragioni;
VISTA la L.R. 03
Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che,
all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine
originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1,
della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla
previsione iniziale di “centottanta”;
VISTA la L.R. 13
Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016) che,
all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1
dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le
parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di
cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221” fissando in totali
duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di
Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90 giorni;
VISTO il Decreto del
Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in
attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza
soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità
dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del
Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione
delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in
ragione della necessità di assicurare la completa definizione dei rapporti
successori tra le soppresse Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi
ed interregionale del Fiume Sangro e il Dipartimento competente in materia di
Difesa del Suolo, nonché ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei
compiti connessi con la soppressione dell’Autorità di Bacino;
VISTA la nota Prot. RA/111125 del 17.05.2016 (ALL. 1) attraverso cui è
stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 18 del 17.05.2016 del
Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi
ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il
quale sono approvate e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in
materia di Difesa del Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Casalincontrada (CH), Ari (CH),
Pretoro (CH), Chieti (CH), Francavilla (CH), Guardiagrele (CH), Roccamorice
(PE), Montesilvano (PE), Penne (PE), Lettomanoppello (PE) e Bugnara (AQ),
ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei
Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico
Elaborato cartografico di cui all’ ALL. 2 della presente deliberazione,
predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale
del Fiume Sangro, a seguito di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art.
20, comma 1, ed art. 24, comma 3 e comma
4, lettere a) b) e c), delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, approvato con verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008,
che così dispongono:
-
comma
1 art. 20 : “Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione nei propri
strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3
dell’Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al
punto 4 dello stesso allegato e appongono le fasce di rispetto per l’ampiezza
stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle presenti norme”;
-
comma
3 art 24: “Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche delle
cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con
delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino”;
-
comma
4 art. 24: “Le modifiche delle cartografie di Piano e degli allegati tecnici di
programmazione e pianificazione possono essere approvate con delibera del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino senza necessità di avviare le
procedure di Variante di Piano nei seguenti casi:
a. nuove emergenze ambientali;
b. proposte di nuove perimetrazioni di aree
pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su
studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri
"Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi,
trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione
tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere
predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra
cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
c. proposte di riduzione della
perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano
basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai
propri Uffici tecnici e/o da Professionisti ,iscritti all’albo professionale
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purchè
la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna
area perimetrata. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà
avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno,
senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici
delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme”;
RITENUTO di dover
procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 20,
comma 1, e 24, commi 3 e 4, lettere a) e b) e c), delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi
e Processi Erosivi e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, alla presa
d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, n. 18/2016 ed all’approvazione, da parte della Giunta Regionale,
delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di Casalincontrada (CH), Ari (CH), Pretoro (CH), Chieti
(CH), Francavilla (CH), Guardiagrele (CH), Roccamorice (PE), Montesilvano (PE),
Penne (PE), Lettomanoppello (PE) e Bugnara (AQ), ricadenti all’interno del
territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale,
siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui
all’ ALL. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO della coerenza
del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso,
a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della
legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento
attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio
e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le
firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n.
77/99 e s.m.i;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del
presente deliberato, di;
1. approvare,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 20, comma 1,
e 24, commi 3 e 4, lettere a) b) e c), delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi
e Processi Erosivi”, di cui al verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008, e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,
citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei
Comuni di Casalincontrada (CH), Ari (CH), Pretoro (CH), Chieti (CH),
Francavilla (CH), Guardiagrele (CH), Roccamorice (PE), Montesilvano (PE), Penne
(PE), Lettomanoppello (PE) e Bugnara (AQ), ricadenti all’interno del territorio
della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome
individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico di cui all’ ALL.
2 citato in premessa, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, costituente parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione;
2. dare
mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche
Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul
BURA della Regione Abruzzo;
3. dare
atto che nelle aree, siccome modificate ai sensi del punto 1) del
dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla
pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le relative Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di cui al Verbale Consiliare n. 94/7
del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate con verbale
consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 e verbale consiliare n. 49/2 del 24.11.2015.