Adozione Piano regionale di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva.

 

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la risoluzione n. 5 del 3 marzo 2016 a firma dei Consiglieri Pettinari, Smargiassi, Ranieri, Pietrucci, Sospiri, Olivieri e Monaco;

 

UDITA l’illustrazione del Consigliere Pettinari;

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Sospiri, Mazzocca, Bracco e Marcozzi;

 

All’unanimità dei Consiglieri presenti

 

L'APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

VISTA:

-            la Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (cd Legge Mammì), emanata per regolamentare su tutto il territorio nazionale la radio-televisione e per porre fine ad antenna “selvaggia”. Lo scopo della stessa era duplice: il primo  di concentrare  gli impianti sparsi in circa 3500 siti del territorio italiano su un numero molto inferiore: circa 480; il secondo di consentire agli utenti (di ogni singolo bacino di utenza) di puntare le antenne riceventi verso un’unica direzione: quella da dove provenivano tutti i segnali radiotelevisivi (art.3 c.9). Tale soluzione rispondeva anche agli obiettivi di garantire la pluralità, l’obiettività e la completezza dell’informazione (art.1 c.2). In particolare l’art. 19, comma 3, aveva previsto che le Regioni dovevano adottare “I PIANI REGIONALI DI COORDINAMENTO” per la localizzazione sul proprio territorio degli impianti previsti dai Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze. Mentre l’art. 4 - Norme urbanistiche - stabiliva che il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento;

-            la legge 249/1997 – Istitutiva dell’AGCOM – che ha attribuito all’Autorità Garante nelle Comunicazioni il potere di emanare i PNAF (piani nazionali di assegnazione delle frequenze) nonché introdotto il principio della tutela della salute della popolazione dalla esposizione ai CEM. Difatti l’art. 1, comma 6, lettera A), n. 15 (TUTTORA VIGENTE) ha previsto che l’Autorità “vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. IL RISPETTO DI TALI INDICI rappresenta CONDIZIONE OBLIGATORIA per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. In ottemperanza alla citata disposizione venne emanato il D.M. 381/1998 che ha fissato i tetti dei CEM come segue: 20 V/m in territorio aperto e 6 V/m nei luoghi adibiti a permanenze abitative pari o superiori a 4 ore giornaliere;

 

PREMESSO che:

-            in ossequio alle predette Leggi L’AGCOM  emanava con delibera n. 68/98, successivamente integrata dalle delibere n. 105/99 e n. 95/2000, il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, con annessa relazione illustrativa: ebbene il Sito di San Silvestro Colle, solo censito nel 1990, non è stato compreso nell’elenco dei siti previsti per l’installazione ed esercizio di impianti radiotelevisivi. Nella relazione illustrativa, parte integrante della delibera n. 68/98 viene precisato che i siti selezionati soddisfano i requisiti per coprire il territorio sia per la TV analogica che per quella digitale;

-            la legge n. 36/2001 – legge quadro sulla protezione della popolazione dai CEM – ha ribadito il potere delle regioni sulla scelta dei siti di trasmissione (art. 8) nonché dettato obblighi di tutela dell’ambiente e del paesaggio e la necessità di porre in essere opportune opere di risanamento dei siti inquinati (art. 9). La legge quadro del 2001 aveva stabilito che la Regione doveva adottare, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti;

-            il D.M. 8.7.2003 ha fissato definitivamente i tetti dei CEM : 20 V/m, limite sanitario che non poteva essere superato neanche in zone non abitate, 6 V/m quali valore di attenzione ed obiettivo di qualità che non poteva essere superato nei centri abitati o luoghi ove vi sono permanenze superiori alle 4 ore (es. scuole, ospedali, parchi pubblici ecc.);

-            con la Legge Regionale Abruzzo n. 45/2004 e s.m.i. vengono disciplinate:

a.            l’esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione;

b.           le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti;

Altresì, all'art. 2, al fine di garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo degli stessi viene stabilito che gli impianti di emissione devono essere accorpati su un unico traliccio. Mentre all'art 4 alle competenze della Regione viene previsto che la Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce:

a.            l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del D.M. n. 381/1998 e del DPCM dell’8/07/2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza;

b.           le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

Infine, all'art. 5 Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva si prevede che la Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza.

 

CONSIDERATO che:

-            nel Frattempo l’AGCOM ha emanato altri Piani Nazionali di assegnazione delle Frequenze, senza mai includervi il sito di San Silvestro Colle, in quanto mai assentito dalla Regione Abruzzo;

-            nell’abitato di San Silvestro Colle i livelli dei Campi Elettromagnetici sono sempre rimasti superiori ai limiti di Legge (veggasi le ultime rilevazioni Arta di novembre 2015);

-            ultimamente i Tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno emesso delle sentenze contrarie alla delocalizzazione degli impianti radiotelevisivi sulla scorta delle seguenti motivazioni:

a.            la Regione Abruzzo non ha mai emanato un Piano di Risanamento previsto dalla Legge quadro nr.36/2001 e dalla Legge Regionale n. 45/2004;

b.           non è MAI stato emanato il Piano Provinciale sull’emittenza radiotelevisiva così come previsto dalla Legge Regionale n. 45/2004;

c.            il Comune di Pescara non ha mai certificato che gli impianti oggetto di disattivazione sia singolarmente che cumulativamente comportino il superamento dei valori di legge, quantomeno dopo il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale;

-            alcuni  ragazzi “Boys Scouts” di San Silvestro Colle,  hanno scritto una lettera consegnata a mano al Presidente della Regione e al Sindaco di Pescara che recita testualmente: "Siamo un Gruppo di Ragazzi di San Silvestro (PE), la nostra preoccupazione più grande è la presenza di antenne radio/tv nel nostro quartiere, con cui conviviamo quotidianamente. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato che le radiazioni dei telefonini (che sono molto più basse di quelle radio/tv) arrecano danni cancerogeni. Noi abbiamo le antenne a 5 metri dalle abitazioni, si ha capito benissimo, a 5 metri, non 50 o 100 che comunque sarebbero ugualmente dannosi. La nostra comunità lotta da oltre 20 anni, con doveroso rispetto delle leggi, portando avanti una protesta civile. Ha fatto scalpore la notizia dei Beagle usati come cavie nel Gren Hill (Brescia) che sono stati salvati da morte sicura; invece noi cittadini di San Silvestro Colle, per quanto tempo ancora dobbiamo sentirci cavie senza essere considerati da nessuna Autorità ? Sembra quasi che dobbiamo essere sacrificati. quello che chiediamo è solo il rispetto della legge, La preghiamo di far mettere la parola fine a questa illegalità. i ragazzi di San Silvestro che vogliono credere che “La legge è uguale per tutti”;

-            ragazzi di San Silvestro Colle rivendicano giustamente il rispetto della legalità, diritto su cui poggiano le fondamenta della nostra Costituzione;

-            la Regione Abruzzo competente alla individuazione dei siti di trasmissione degli impianti radiotelevisivi così come previsti dall’art.8 della Legge nr.36/2001, dalla Legge 223/1990, della Legge nr.249/1997, dalla Legge nr.112/2004 e per ultimo dall’art. 42 del D.Lgs nr.177/2005, sin dal 1998 ha escluso il sito di Pescara San Silvestro, individuando inizialmente 25 siti e nel 2011 ha messo a disposizione degli operatori radiotelevisivi ben 128 terrestri e uno sulla piattaforma in mare denominata Francavilla. Quest’ultima è stata inserita tra i siti idonei ad ospitare impianti radiotelevisivi in quanto da sola (sito unico) è idoneo a sostituire San Silvestro Colle. Difatti per coprire eventuali e limitate zone d’ombra è sufficiente installare dei piccoli gap-filler, così come avviene già tutt’ora. Ne è prova la circostanza che Rai Way per coprire il territorio Abruzzese utilizza oltre a San Silvestro Colle altri 70 siti, ove nella maggior parte di essi sono installati dei micro ripetitori;

 

IMPEGNA

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

1.      ad emanare e adottare il Piano Regionale di localizzazione impianti radiotelevisivi modificando l'art. 5 della L.R. 13.12.2004, n. 45 (che prevedeva il Piano Provinciale) non essendovi più in capo alle Provincie tale competenza.