LA
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
VISTA la risoluzione
n. 5 del 3 marzo 2016 a firma dei Consiglieri Pettinari,
Smargiassi, Ranieri, Pietrucci, Sospiri, Olivieri e Monaco;
UDITA l’illustrazione
del Consigliere Pettinari;
UDITI gli interventi
dei Consiglieri Sospiri, Mazzocca, Bracco e Marcozzi;
All’unanimità
dei Consiglieri presenti
L'APPROVA
Nel
testo che di seguito si trascrive:
VISTA:
-
la
Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato" (cd Legge Mammì), emanata per
regolamentare su tutto il territorio nazionale la radio-televisione e per porre
fine ad antenna “selvaggia”. Lo scopo della stessa era duplice: il primo di concentrare gli impianti sparsi in circa 3500 siti del
territorio italiano su un numero molto inferiore: circa 480; il secondo di
consentire agli utenti (di ogni singolo bacino di utenza) di puntare le antenne
riceventi verso un’unica direzione: quella da dove provenivano tutti i segnali
radiotelevisivi (art.3 c.9). Tale soluzione rispondeva anche agli obiettivi di
garantire la pluralità, l’obiettività e la completezza dell’informazione (art.1
c.2). In particolare l’art. 19, comma 3, aveva previsto che le Regioni dovevano
adottare “I PIANI REGIONALI DI COORDINAMENTO” per la localizzazione sul proprio
territorio degli impianti previsti dai Piani Nazionali di Assegnazione delle
Frequenze. Mentre l’art. 4 - Norme urbanistiche - stabiliva che il rilascio
della concessione di cui all’articolo 16 o della concessione per servizio
pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità
competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione
degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e,
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento;
-
la
legge 249/1997 – Istitutiva dell’AGCOM – che ha attribuito all’Autorità Garante
nelle Comunicazioni il potere di emanare i PNAF (piani nazionali di
assegnazione delle frequenze) nonché introdotto il principio della tutela della
salute della popolazione dalla esposizione ai CEM. Difatti l’art. 1, comma 6,
lettera A), n. 15 (TUTTORA VIGENTE) ha previsto che l’Autorità “vigila sui
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali
tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati. IL RISPETTO DI TALI INDICI rappresenta CONDIZIONE OBLIGATORIA
per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. In ottemperanza alla citata disposizione venne emanato il
D.M. 381/1998 che ha fissato i tetti dei CEM come segue: 20 V/m in territorio
aperto e 6 V/m nei luoghi adibiti a permanenze abitative pari o superiori a 4
ore giornaliere;
PREMESSO che:
-
in
ossequio alle predette Leggi L’AGCOM
emanava con delibera n. 68/98, successivamente integrata dalle delibere
n. 105/99 e n. 95/2000, il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva, con annessa relazione illustrativa: ebbene il
Sito di San Silvestro Colle, solo censito nel 1990, non è stato compreso
nell’elenco dei siti previsti per l’installazione ed esercizio di impianti
radiotelevisivi. Nella relazione illustrativa, parte integrante della delibera
n. 68/98 viene precisato che i siti selezionati soddisfano i requisiti per
coprire il territorio sia per la TV analogica che per quella digitale;
-
la
legge n. 36/2001 – legge quadro sulla protezione della popolazione dai CEM – ha
ribadito il potere delle regioni sulla scelta dei siti di trasmissione (art. 8)
nonché dettato obblighi di tutela dell’ambiente e del paesaggio e la necessità
di porre in essere opportune opere di risanamento dei siti inquinati (art. 9).
La legge quadro del 2001 aveva stabilito che la Regione doveva adottare, su
proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di
risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine
di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti;
-
il
D.M. 8.7.2003 ha fissato definitivamente i tetti dei CEM : 20 V/m, limite
sanitario che non poteva essere superato neanche in zone non abitate, 6 V/m
quali valore di attenzione ed obiettivo di qualità che non poteva essere
superato nei centri abitati o luoghi ove vi sono permanenze superiori alle 4
ore (es. scuole, ospedali, parchi pubblici ecc.);
-
con
la Legge Regionale Abruzzo n. 45/2004 e s.m.i.
vengono disciplinate:
a.
l’esercizio
delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui
stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli
impianti per la radiodiffusione;
b.
le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti
che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti;
Altresì, all'art. 2, al fine di
garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo
degli stessi viene stabilito che gli impianti di emissione devono essere
accorpati su un unico traliccio. Mentre all'art 4 alle competenze della Regione
viene previsto che la Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle
autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della
salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale,
paesaggistica ed ambientale, stabilisce:
a.
l’esercizio
delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti per radiodiffusione nel rispetto del D.M. n. 381/1998 e del DPCM
dell’8/07/2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza;
b.
le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti
in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
Infine, all'art. 5 Piano provinciale di
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva si prevede che la Provincia si
dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e
televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n.
381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta
frequenza.
CONSIDERATO che:
-
nel
Frattempo l’AGCOM ha emanato altri Piani Nazionali di assegnazione delle
Frequenze, senza mai includervi il sito di San Silvestro Colle, in quanto mai
assentito dalla Regione Abruzzo;
-
nell’abitato
di San Silvestro Colle i livelli dei Campi Elettromagnetici sono sempre rimasti
superiori ai limiti di Legge (veggasi le ultime
rilevazioni Arta di novembre 2015);
-
ultimamente
i Tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno emesso delle
sentenze contrarie alla delocalizzazione degli impianti radiotelevisivi sulla
scorta delle seguenti motivazioni:
a.
la
Regione Abruzzo non ha mai emanato un Piano di Risanamento previsto dalla Legge
quadro nr.36/2001 e dalla Legge Regionale n. 45/2004;
b.
non
è MAI stato emanato il Piano Provinciale sull’emittenza radiotelevisiva così
come previsto dalla Legge Regionale n. 45/2004;
c.
il
Comune di Pescara non ha mai certificato che gli impianti oggetto di
disattivazione sia singolarmente che cumulativamente comportino il superamento
dei valori di legge, quantomeno dopo il passaggio dalla tecnica analogica a
quella digitale;
-
alcuni ragazzi “Boys Scouts”
di San Silvestro Colle, hanno scritto
una lettera consegnata a mano al Presidente della Regione e al Sindaco di
Pescara che recita testualmente: "Siamo un Gruppo di Ragazzi di San
Silvestro (PE), la nostra preoccupazione più grande è la presenza di antenne
radio/tv nel nostro quartiere, con cui conviviamo quotidianamente.
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato che le radiazioni dei
telefonini (che sono molto più basse di quelle radio/tv) arrecano danni
cancerogeni. Noi abbiamo le antenne a 5 metri dalle abitazioni, si ha capito
benissimo, a 5 metri, non 50 o 100 che comunque sarebbero ugualmente dannosi.
La nostra comunità lotta da oltre 20 anni, con doveroso rispetto delle leggi,
portando avanti una protesta civile. Ha fatto scalpore la notizia dei Beagle
usati come cavie nel Gren Hill (Brescia) che sono
stati salvati da morte sicura; invece noi cittadini di San Silvestro Colle, per
quanto tempo ancora dobbiamo sentirci cavie senza essere considerati da nessuna
Autorità ? Sembra quasi che dobbiamo essere sacrificati. quello che chiediamo è
solo il rispetto della legge, La preghiamo di far mettere la parola fine a
questa illegalità. i ragazzi di San Silvestro che vogliono credere che “La
legge è uguale per tutti”;
-
ragazzi
di San Silvestro Colle rivendicano giustamente il rispetto della legalità,
diritto su cui poggiano le fondamenta della nostra Costituzione;
-
la
Regione Abruzzo competente alla individuazione dei siti di trasmissione degli
impianti radiotelevisivi così come previsti dall’art.8 della Legge nr.36/2001,
dalla Legge 223/1990, della Legge nr.249/1997, dalla Legge nr.112/2004 e per
ultimo dall’art. 42 del D.Lgs nr.177/2005, sin dal
1998 ha escluso il sito di Pescara San Silvestro, individuando inizialmente 25
siti e nel 2011 ha messo a disposizione degli operatori radiotelevisivi ben 128
terrestri e uno sulla piattaforma in mare denominata Francavilla. Quest’ultima
è stata inserita tra i siti idonei ad ospitare impianti radiotelevisivi in
quanto da sola (sito unico) è idoneo a sostituire San Silvestro Colle. Difatti
per coprire eventuali e limitate zone d’ombra è sufficiente installare dei
piccoli gap-filler, così come avviene già tutt’ora. Ne è prova la circostanza
che Rai Way per coprire il territorio Abruzzese utilizza oltre a San Silvestro
Colle altri 70 siti, ove nella maggior parte di essi sono installati dei micro
ripetitori;
IMPEGNA
LA
GIUNTA REGIONALE
1. ad
emanare e adottare il Piano Regionale di localizzazione impianti
radiotelevisivi modificando l'art. 5 della L.R. 13.12.2004, n. 45 (che
prevedeva il Piano Provinciale) non essendovi più in capo alle Provincie tale
competenza.