IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012,
aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro
Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale
12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHAIRAZIONE DEL ELGALE
RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
-
l’istanza, acquisita dal
Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e
sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/248111/DPF014 del
1/10/2015 presentata
dall’Associazione denominata “Artificio D.E.I. Onlus”
di San Salvo (CH) alla Sezione prima, Articolazione
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
-
la documentazione integrativa
all’istanza succitata del 2/05/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per
la Salute e il Welfare, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/95223/DPF014 del 2.05.2016;
DATO ATTO che il competente
Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dall’Associazione ““Artificio D.E.I. Onlus”
di San Salvo
8CH) alla Sezione prima, Articolazione
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
a. di
prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il
Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al
protocollo n. RA/248111/DPF014 del
1/10/2015 integrata con la nota
acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario al prot. N. RA/95223/DPF014
del 2.05.2016 l’Associazione denominata “Artificio D.E.I. Onlus”
con sede legale nel Comune di
San Salvo (CH) C.da Colle Pagano, n.
102, (C.F. 92037860696) ha presentato istanza di iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b. di
dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate
norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua
alla Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
c. di
iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
l’Associazione denominata “Artificio D.E.I. Onlus”
con sede legale nel Comune di San Salvo
(CH), C.da Colle Pagano, n. 102, (C.F.
92037860696) alla Sezione Prima,
nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
d. di
definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e. di
utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione
l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del
Dirigente del Servizio;
f. di
disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione
interessata;
g. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h. di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini