IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1.
di autorizzare in via
definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società TOTO COSTRUZIONI
GENERALI SPA. – Sede legale in Viale Abruzzo, n. 140 – 66013 Chieti Scalo (CH),
all’esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi inerti, tipo EXTEC C – 12+ matricola S/N 8692 - marca SANDVIK per le
operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
come fase R 5, avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 400 T/h,
mentre la potenzialità massima giornaliera è di 4000 tonn/giorno;
2.
di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha
validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione
tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in
ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni
integrative od altro;
3.
di stabilire che, da quanto
risulta dal parere ARTA prot. n. 3389 del 06/05/2016, l’esercizio dell’impianto
indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
1)
frantumazione,
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, per la produzione di
frazioni inerti e granulometria idonea;
2)
riciclaggio/recupero
di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla
tabella 1 di seguito riportata;
L’impianto mobile, che svolge la funzione
di frantumazione di materiali inerti sopra citati è del tipo EXTEC C – 12+ matricola 8692
- marca SANDVIK e risulta costituito da un gruppo principale
comprendente anche il frantoio e da una unità di vagliatura.
Nel dettaglio, il gruppo principale
dell’impianto mobile risulta costituito da:
-
motore
diesel;
-
cingoli;
-
frantoio
a mascelle EXTEC C-12+;
-
alimentazione;
-
trasportatore
principale;
-
trasportatore
laterale (opzionale);
-
separatore
magnetico.
L’impianto mobile dispone di scivoli
vibranti (serie 140401- IT) per alimentare, trasportare e smistare pietra,
cemento e asfalto, nonché di un modulo vaglio o una o più griglie ed ha una
potenzialità massima giornaliera di 4.000 tonnellate) considerando 10 ore
lavorative al giorno di attività dell’impianto (400 tonn./ora).
E’ previsto l’uso di una pala meccanica
e/o escavatore per il carico del materiale inerte nell’ingresso dell’impianto
mobile.
Relativamente alle tipologie di rifiuto
non pericolosi da trattare con l’impianto mobile, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06
e ss.mm.ii., essi risultano codificati e descritti nella seguente Tabella 1:
Tabella
CODICI C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n°152/2006 e
D.Lgs.205/ 2010 |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
D.M. 5/2/98 e D.M.A. 5/4/2006 n° 186
Allegato 1 Suballegato 1 TIPOLOGIA |
TIPO
DI ATTIVITA’ DI RECUPERO (R) |
01 04 08 |
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07. |
7.2 |
R5 |
01 04 13 |
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07. |
7.2 |
R5 |
10 12 06 |
Stampi di scarto. |
7.4 – 7.12 |
R5 |
10 12 08 |
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle
e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico). |
7.3 – 7.4 |
R5 |
10 13 11 |
Rifiuti della produzione di materiali
compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10
13 10. |
7.1 |
R5 |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R5 |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramiche. |
7.1 |
R5 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. |
7.1 |
R5 |
17 03 02 |
Miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01. |
7.6 |
R5 |
17 05 04 |
Terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03. |
7.14 - 7.31-bis |
R5 |
17 05 08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07. |
7.11 |
R5 |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.12 – 7.13 |
R5 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03. |
7.1 |
R5 |
Complessivamente
i codici dei rifiuti speciali appartenenti al capitolo 7 relativo ai rifiuti
ceramici e inerti del D.M. 5/2/98 e D.M. n° 186/06 di modifica che la Società
Toto Costruzioni Generali S.p.a. intende trattare con l’impianto mobile presso
i siti delle future campagne di attività per le operazioni R5 sono pari a 14,
tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.
Dal processo di
lavorazione si ottengono prodotti inerti da utilizzare:
-
per rilevati, sottofondi stradali e
miscele betonabili riconducibili a sabbione fine (granulometria 0 – 10 mm), un misto stabilizzato
(granulometria 0 – 60 mm), ciottolame opportunamente vagliato,
-
per la produzione di conglomerati
bituminosi (macinazione dell’asfalto stradale).
Inoltre, dalla
frantumazione dei rifiuti inerti con l’impianto in oggetto, è possibile
ottenere altre sostanze inerte con pezzature a granulometria variabile a
seconda delle esigenze del committente.
Dall’attività di
recupero inerti saranno prodotti anche rifiuti, quali plastica e gomma (CER 19
12 04), metalli non ferrosi (CER 19 12 03), legno (CER 19 12 07), metalli
ferrosi (CER 19 12 02), rifiuti misti (CER 19 12 12), nonché sovvalli e/o
rifiuti non compatibili, da conferire a ditte autorizzate al recupero e/o
smaltimento.
In relazione a
quanto riportato dalla relazione tecnica (datata 26/10/2015 - allegato RT), e
dalla relazione integrativa del 4/5/2016 prot. n° 818/16 (acquisito al ns.
prot. n° 3317 del 4/5/2016), considerato che:
1) lo stoccaggio delle diverse tipologie di
rifiuto solido da recuperare, consistenti in rifiuti inerti di cui alla tabella
1, avverrà su aree di lavorazione distinte del cantiere predisposto presso il
committente, separati per tipologia, per essere successivamente sottoposte alle
operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerte
(ex mps) da riutilizzare per la realizzazione di sottofondi e rilevati
stradali, ecc.;
2) il recupero delle tipologie di rifiuto
descritte nella tabella 1, avverrà
utilizzando una macchina frantumatrice con vaglio (frantoio a mascelle
su cingoli e vaglio semovente), posizionata sull’area di trattamento distinta
dell’ attività di produzione di ogni campagna di attività;
3) i prodotti ottenuti (ex mps) saranno
depositati nelle apposite aree descritte alla pag. 16 della relazione tecnica;
4) presso l’impianto saranno accettati i soli
rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;
5) sono state precisate i processi
tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare,
la potenzialità massima giornaliera dell’impianto mobile le attività da cui
provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicate i
prodotti inerti (ex mps) ed i rifiuti che
vengono prodotti a seguito di
detta attività.
Sulla base di
quanto sopra esposto, esprime parere tecnico favorevole all’utilizzo
dell’impianto mobile per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti
non pericolosi presso i vari cantieri di attività, a condizione che la Società
TOTO Costruzioni s.p.a. si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208
del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n° 205/2010, nonché dal comma 2 dell’art. 50
della L.R. n° 45/2007, dalle disposizioni impartite nelle Direttive Regionali –
Deliberazione n° 629 del 9/7/2008
Allegato 1 e, relativamente alle categorie dei prodotti ottenuti a
seguito dell’attività di recupero, alle indicazioni dettate dagli Allegati alla
Circolare n° 5205 del 15/7/2005, con le seguenti prescrizioni:
1) dovranno essere rispettate costantemente
le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n°
186;
2) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle
operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separati
tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati;
3.) i rifiuti destinati al recupero (R5) e
stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l’uso
di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro,
coperti con teli in caso di forte vento;
4) tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni,
fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5) tutte le aree destinate a contenere i
rifiuti e le aree di deposito delle ex MPS prodotte dovranno essere provviste
di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice CER e la
corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del
rifiuto prodotto;
6) per le tipologie di rifiuto prodotte a
seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo
produttivo), la ditta dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di
essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;
7) dovrà essere prevista la raccolta separata
delle acque meteoriche di dilavamento e
dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio.
Tali acque, in
quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate.
8) le materie (ex mps) e i rifiuti ottenuti a
seguito di trattamento con l’impianto mobile, depositati temporaneamente sul
sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati
e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per
la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o
emissioni polverulenti.
Inoltre, per lo
svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con
l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA
scrivente), apposita comunicazione contenente:
-
la data di inizio e la data di
termine della campagna;
-
copia del contratto o della lettera
di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto di
comunicazione;
-
specifico diagramma giornaliero e
settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo
dell’impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
-
i dati specifici inerenti
l’attività, ad esempio:
·
descrizione delle caratteristiche
dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa codifica (CER), quantità (in
peso e volume);
·
relativo riferimento all’allegato I
del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;
·
indicare la tipologia, quantità e
destinazione dei rifiuti che si originano dall’attività di recupero (sovvalli,
scarti, ecc.);
·
descrizione dettagliata del sito
relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala
adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i
confini dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione
delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di
valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati
all’esercizio dell’impianto;
·
le modalità di esercizio (in ordine
ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle
analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività);
·
il nominativo e qualifica
professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del
personale di custodia;
·
le modalità relative alle
operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di
ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento
alle emergenze di tipo ambientale;
9) al momento dell’esercizio dell’impianto la
ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell’attività. A tal
proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della
rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione
delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e s.m.integrazioni. Lo
scrivente Distretto si riserva di valutare la Relazione Acustica e,
eventualmente dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.
Alla conclusione
della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà presentare
relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura cantiere. La
stessa dovrà contenere:
-
analisi chimiche (test di cessione
sul rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le procedure previste dal D.M.
5/2/98 e s.m.i. e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui
all’allegato C alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005 sul/i prodotto/i ottenuti
prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati,
sottofondi stradali, ecc.);
-
copia del registro di carico
rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché
idonea documentazione relativa ai
singoli quantitativi di prodotti (ex mps) ottenuti;
-
predisporre idonea documentazione
indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito
di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione
sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli estremi
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto impianto;
Tutta la
documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per
le rispettive valutazioni di competenza.
4.
di
stabilire che la presente autorizzazione riguarda
le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la produzione di prodotti inerti da
utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché
altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a
recupero e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla legge;
5.
di
stabilire che, in ordine allo svolgimento delle
singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella
D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a. devono essere adempiute tutte le
condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b. almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni
campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi
cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel
cui territorio si trova il sito prescelto,
tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune,
all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
c. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e
controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché
le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla
operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d. l’effettuazione delle singole campagne di
attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di
compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di
VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto,
oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva
della procedura di VIA;
6.
di
stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a. il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b. l’utilizzo dell’impianto deve rispettare
le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle
componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive
comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità
elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c. per l’esecuzione delle singole campagne
di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi
al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d. le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi
sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse
alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e. deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f. nel caso sia espressamente previsto da
normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g. per ogni singola attività la Ditta dovrà
indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui
verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su
superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i. in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL,
competenti territorialmente;
j. tutte le attrezzature costituenti
l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine
di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
k. durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7)
di
stabilire altresì, che:
a. la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. la garanzia finanziaria prevista dall’art.
208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata
dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto,
deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile,
in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività
stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere
prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori
della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa
regionale vigente;
c. si dovrà ottemperare da parte della Ditta
agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190
(Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione
di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della
Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti,
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del
11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine
al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.;
d. è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e. in caso di cessione dell’attività
autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il
subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la
necessaria
documentazione;
le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità
che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f. la presente autorizzazione deve essere
sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo
svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo;
8.
di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9.
di
prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi
solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono
essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per
il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10.
di
fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni,
visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e
Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono
fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11.
di
stabilire che il presente provvedimento è soggetto
a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12.
di
disporre l’invio del presente provvedimento alla
Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti,
all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed
alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13.
di
redigere il presente provvedimento in n. 1
originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria,
attraverso il SUAP competente per territorio;
14.
di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini