D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 - Società   FIORE S.r.l. – Sede Legale: Via Cervana sn – ORTONA (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione di opere di adeguamento dell’area e l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) del CDR/CSS, da ubicarsi su una porzione della banchina “Nord Nuova” del porto di Ortona (CH). Coordinate geografiche: 42.355180 N – 14.417509 E; Foglio n° 4199; Particella n° 26; Superficie: 2.510 mq della banchina “Nord Nuova” del Porto di Ortona; Operazione: R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); Potenzialità istantanea: Circa 7.000 mc corrispondenti a circa 4.500 t.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nella seguente data: 10.12.2015; nonchè gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Società FIORE S.r.l. – Sede legale: Via Cervana sn – ORTONA (CH) – concernente la realizzazione di opere di adeguamento dell’area e l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) del CDR/CSS, da ubicarsi su una porzione della banchina “Nord Nuova” del porto di Ortona (CH).

Coordinate geografiche: 42.355180 N – 14.417509 E;

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI ORTONA: Area di intervento identificata nella zona demaniale marittima – Zona classificata F2 “Porto commerciale industriale”; 

PIANO REGOLATORE PORTUALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA: Area di intervento ricadente nella zona d’ambito portuale C “Funzione commerciale” – Graficamente individuata come “Terminale commerciale”;

Foglio n° 4199;

Particella n° 26;

Superficie: 2.510 mq della banchina “Nord Nuova” del Porto di Ortona;

Rifiuti ammissibili:

19 12 10 – Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) – combustibile derivato da rifiuti (CDR);

19 12 10 – Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) – combustibile solido secondario (CSS);

Operazione: R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Potenzialità istantanea:

Circa 7.000 mc corrispondenti a circa 4.500 t;

in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali così costituiti:

 

Mese di Luglio - Anno 2015

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

1)          Relazione tecnico-operativa;

 

Giorno 03 - Mese di Settembre - Anno 2015

Società FIORE Srl – Spedizioni internazionali – Agenzia marittima

2)          Richiesta concessione demaniale marittima;

 

Mese di Febbraio - Anno 2016

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

3)          Relazione integrativa;

 

Mese di Luglio - Anno 2015

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

4)          Elaborato n° 1 - Localizzazione dell’intervento:

Corografia – IGM – Aerofotogrammetrico catastale – Vista aerea – scala: varie;

5)          Elaborato n° 2 - Inquadramento urbanistico:

PRG Comune di Ortona – Piano portuale – Scala:varie;

6)          Elaborato n° 3 – Viabilità di accesso;

7)          Elaborato n° 4 – Planimetria dello stato di fatto con documentazione fotografica scala 1:500;

 

Mese di Luglio 2015 – Mese di Febbraio 2016

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

8)          Elaborato n° 5 – Planimetria generale di progetto:

Pianta, sezioni e prospetti del deposito - scala varie;

 

Mese di Luglio 2015 – Mese di Febbraio 2016

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

9)          Elaborato n° 6 – Simulazione fotografica del deposito;

10)       Elaborato n° 7 – Rete di regimazione delle acque meteoriche – scala varie;

11)       Elaborato n° 8 – Sistema antincendio – scala varie;

 

Mese di Aprile - Anno 2016

DECO SpA - Dott. Ing. Nicola Bianco – Dott. Ing. Andrea Vincenti – Dott. Ing. R. Pasqualini

12)       Documenti e chiarimenti tecnici integrativi;

e al rispetto delle seguenti  prescrizioni:

-            Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dallo svolgimento dell’attività;

-            Allo scarico, ai sensi delle disposizioni di cui al  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle acque di prima pioggia nei corpi ricettori  a condizione che vengano rispettati i parametri e i limiti imposti dalla tabella 3;

1.           di disporre che nell’impianto autorizzato possono essere gestiti i seguenti rifiuti con la potenzialità e l’operazione di trattamento di seguito evidenziata:

Rifiuti ammissibili:

19 12 10 – Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) – combustibile derivato da rifiuti (CDR);

19 12 10 – Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) – combustibile solido secondario (CSS);

Operazione: R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Potenzialità istantanea:

Circa 7.000 mc corrispondenti a circa 4.500 t;

4.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti   prescrizioni:

 

dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 4036 del 27.05.2016, che qui di seguito si riporta per esteso:

“…… Omissis………

In particolare, i rifiuti di CDR/CSS dovranno essere:

-            Movimentati in ogni fase (dal rapporto intermodale, al deposito sul Molo Nord e imbarco nella stiva della piattaforma navale) in forma imballata. In particolare, le balle di CDR/CSS dovranno essere legate con reggete in plastica e/o metalliche ed avvolte con più strati di pellicola estendibile in polietilene (PE – fase di filmatura);

-            Evitati spandimenti accidentali e dispersioni del rifiuto nell’ambiente, emissioni odorigene che possano causare molestie all’uomo e all’ambiente , nonché il contatto diretto del rifiuto con le acque meteoriche che possa causare lisciviazione del rifiuto;

-            In caso di danneggiamento alla reggete e/o alla pellicola estensibile, al fine di garantire la salute pubblica e la protezione delle risorse naturali, la balla di CDR/CSS dovrà essere sottoposta immediatamente ad un idoneo intervento di riparazione con pellicola/plastica/ e/o idoneo nastro adesivo;

Inoltre:

-            La movimentazione delle balle all’interno dell’area di messa in riserva (R13) del Molo Nord di Ortona, dovrà essere effettuata con mezzi atti ad evitare che il film di polietilene venga lacerato, eventualmente proteggendo in modo opportuno le parti taglienti delle pinze idrauliche dei muletti/carrelli elevatori;

-            Dovrà essere effettuata di prassi la verifica delle condizioni della filmatura prima e dopo la movimentazione;

-            La movimentazione delle balle di CDR/CSS nell’area in oggetto, deve essere organizzata in modo da minimizzare il disagio causato dagli automezzi alle persone e alle attività che vengono svolte nell’ambito portuale;

-            Il deposito delle balle di CDR/CSS nell’infrastruttura demaniale marittima in oggetto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche attuative del P.R.P. della Capitaneria del Porto di Ortona, nonché condotti nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel P.R.P. sopra menzionato;

-            Il deposito delle balle del CDR/CSS dovrà essere effettuato in modo separato in più “gruppi” o “isole”, realizzando idonei corridoi fra ciascun gruppo di rifiuti, allo scopo di impedire la propagazione di un eventuale incendio, nonché consentire l’intervento dei mezzi di estinzione in caso di necessità;

-            In riferimento al rischio di incendio, l’azienda marittima Fiore s.r.l., è tenuta ad attuare quanto previsto dalle vigenti normative di prevenzione incendi;

-            Per la gestione ordinaria del deposito dei rifiuti, la ditta dovrà prevedere l’impiego di un operatore debitamente formato; tale operatore dovrà assicurare il controllo amministrativo della documentazione (dall’accettazione del rifiuto alla gestione dei documenti di trasporto ecc.), manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché pulizia e igienizzazione dell’area in oggetto;

Relativamente alla realizzazione della messa in opera di modeste opere accessorie, la ditta dovrà realizzare un:

-            Recinzione di perimetrazione e delimitazione dell’area con barriere tipo new jersej;

-            Adeguato sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;

-            Cisterna scarrabile per l’accumulo delle acque di prima pioggia;

-            Rete antincendio dedicata, con annesso locale tecnico per l’alloggiamento pompe e serbatoio di accumulo acqua;

 

Il gestore dell’impianto di messa in riserva dei rifiuti, oltre a quanto sopra riportato, dovrà adottare:

-            Idonei accorgimenti tecnici al fine di impedire la fuoriuscita del rifiuto in corrispondenza del ciglio della banchina portuale;

-            Accorgimenti ed interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;

-            In caso di evento con esondazione, dovrà essere data comunicazione all’Ente scrivente entro 24 ore dall’evento;

Inoltre, si specifica che la messa in riserva R13 è finalizzata al carico su nave che deve avvenire in tempi strettamente necessari a creare la quantità da imbarcare e quindi un lotto di produzione non potrà stazionare in deposito per un periodo superiore ad un anno, ciò nella considerazione dello stoccaggio all’aperto degli imballi essendo gli stessi soggetti a eventi metereologici (Azione del sole, pioggia e salsedine), ovvero a deterioramento.

 

Infine, si ritiene, che qualora vi siano imballi non idonei, gli stessi devono essere trasportati nell’impianto di produzione, tranne interventi di riparazione compatibili nel ripristino in sicurezza della balla in loco;

 

Il presente PARERE è da ritenersi favorevole sotto la specifica condizione che tutti gli elaborati di progetto presentati dalla Ditta siano conformi a quelli depositati presso l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione; in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

 

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate ed a vincoli di qualsiasi natura e quant’altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti…….Omissis…….;

5.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6.           di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

7.           di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8.           di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:

8.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto  stabilito al successivo punto 14.2);

8.2  Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

-            L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-            L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-            Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

8.3     Data di avvio dell’impianto;

8.4 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

8.5  Copia dell’autorizzazione previste dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalle medesime normative;

9.           di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-            la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-            la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-            l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-            il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-            l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-            le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

10.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.        di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

 

-            deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-            devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-            devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-            deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

12.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

13.        di richiamare la Società FIORE – Spedizioni Internazionali e Agenzia Marittima Srl - all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

14.        di obbligare la Ditta in oggetto a:

14.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

14.2 prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n° 254 del 28.04.2016;

15.        fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227;

17.        di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;

18.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

19.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;

20.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

23.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini