IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1.
di autorizzare in via
definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la ditta SISMEX S.r.l., con
sede legale in via Teramo, 13 65010
Collecorvino (PE), all’esercizio di un impianto mobile di trattamento e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti derivanti dalle attività di
demolizione e costruzione presso cantieri, mediante l’utilizzo di un impianto
di frantumazione Mobile cingolato (Marca: CAMS – Mod. UTM 60.12) coadiuvato, se
necessario, da un vaglio mobile (Marca: POWERSCREEN – Mod: CHIEFTAIN 400),
accessori da montare su bracci escavatori (benna frantumatrice, frantumatore
rotante, pinze, martelli demolitori) e da macchine operatrici (escavatori,
pale, minipale, per le operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C
alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06
e s.m.i. come fase R 5, avente una potenzialità massima pari a 160ton/h;
2.
di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha
validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione
tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in
ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni
integrative od altro;
3.
di stabilire che, da quanto
risulta dal parere ARTA prot. n. 318569 del 17/12/2015, l’esercizio
dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
IMPIANTO SEMOVENTE
ATTREZZATURE
AUSILIARIE
VAGLIO MOBILE
ESCAVATORE ED
ACCESSORI
ALTRE MACCHINE
OPERATRICI
-
Le
attrezzature sopra elencate possono essere trasportate mediante autoarticolati
e autotreni sempre nella disponibilità della Ditta “SISMEX”.
-
La
Ditta intende trattare le seguenti tipologie di rifiuti speciali non
pericolosi, riportate nello stralcio del DM 05.02.1998.
SCHEMA
DI FLUSSO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
La Ditta intende adottare le seguenti
cautele per evitare danni all’ambiente.
Rilascio di effluenti e tutela delle
risorse idriche
I materiali che vengono recuperati sono
esclusivamente rifiuti inerti non pericolosi. La natura stessa dei rifiuti
assicura che, durante le operazioni di stoccaggio e trattamento, non si
verifichi il rilascio di sostanze inquinanti che possano causare la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
L’insussistenza di tali fenomeni di
contaminazione è garantita anche dall’esecuzione del test di cessione
effettuato sui materiali recuperati o da recuperare.
Emissioni in atmosfera
Le operazioni di carico e scarico del
materiale verranno effettuate ponendo particolare attenzione nel limitare la
formazione di emissioni diffuse. In particolare si cercherà di limitare il più
possibile l’altezza di caduta dei materiali e la velocità dei mezzi all’interno
delle aree di cantiere.
Nel caso in cui si prevedano e rilevino,
comunque, fenomeni di polverosità durante le operazioni di stoccaggio e
trattamento, si provvederà a predisporre un sistema di abbattimento delle
emissioni diffuse mediante l’utilizzo di ugelli nebulizzatori che dovranno
essere posizionati opportunamente nelle aree maggiormente soggette a tale
rilascio (aree di trattamento e movimentazione, aree di carico e scarico, cumuli
di materiali fini, macerie, ecc.). Per l’attuazione di tale misura, dovrà,
comunque, essere verificata, presso il sito, la disponibilità di acqua da
utilizzare a tale scopo.
Emissioni sonore
Il sistema UTM prevede una bassa velocità
di rotazione degli alberi del frantoio. Tale soluzione, oltre a limitare la
produzione di polveri, riduce le emissioni acustiche. Per l’unità di potenza,
sul gruppo elettrogeno è stato montato un gruppo di insonorizzazione di tipo
supersilenziato.
L’Impianto di frantumazione, come il
vaglio mobile in dotazione della Ditta, è provvisto di apposite dichiarazioni
di conformità alla Direttiva Macchine.
In base alle misurazioni effettuate dalla
Ditta produttrice, i livelli di rumorosità del vaglio a vuoto, rilevati con
l’aumentare della distanza, sono i seguenti:
La Ditta precisa, infine, che
nell’esecuzione delle singole campagne di attività, i macchinari verranno
utilizzati solo in orario diurno e subordinatamente al regolamento del Comune
presso cui sono attivi, nel rispetto delle condizioni generali indicate al
punto 8 della D.G.R. 629/2008.
Rifiuti prodotti presso l’Impianto
I rifiuti prodotti presso l’Impianto
saranno costituiti essenzialmente dalle frazioni metalliche.
Eventuali altre frazioni di rifiuti (es.
plastica, carta, legno, ecc.), rinvenute durante le operazioni di trattamento,
verranno cernite e stoccate separatamente presso apposite aree allestite per il
deposito temporaneo.
Periodicamente tali rifiuti verranno
prelevati da mezzi autorizzati e destinati a opportuno impianto di
recupero/smaltimento. I carichi verranno accompagnati da regolare Formulario di
Identificazione Rifiuti (F.I.R.).
Gestione dell’ Impianto Mobile di
recupero.
Almeno 60 (sessanta) giorni prima
dell’inizio di ogni campagna di attività e prima dell’istallazione dei
macchinari in un qualsiasi cantiere, la Ditta “SISMEX S.r.l.”, procederà a
presentare alla Regione in cui è prevista l’effettuazione della campagna, una
comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., per riferire i dati specifici inerenti l’attività,
comprensivi del cronoprogramma della campagna medesima, e una descrizione
dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento
degli inerti.
Ciascuna comunicazione sarà corredata
dagli Allegati di cui al Punto 7 della D.G.R. n. 629/2008.
Saranno, inoltre, rispettate le
prescrizioni indicate al Punto 8 della D.G.R. medesima.
Infine, le singole campagne di attività,
non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto
dichiarato al Punto 6 della D.G.R. 629/2008.
-
Siano
rispettati gli Elaborati Tecnici, procedure operative e gestionali descritti
nella Documentazione tecnica trasmessa, purché non in contrasto con quanto di
seguito prescritto.
In particolare si vincola la Ditta
all’osservanza delle seguenti prescrizioni.
Dovranno essere attuate tutte le procedure
di buona gestione dell’Impianto che assicurino, nello svolgimento delle singole
campagne di attività, la tutela di tutte le matrici ambientali.
Per tutta la durata della singola campagna
di attività:
-
i
rifiuti e le materie prime secondarie
prodotte e depositate temporaneamente sul sito, dovranno essere gestiti senza
determinare rischi per l’acqua, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza
causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulenti.
La Comunicazione della singola Campagna di
Attività dovrà contenere, nello specifico:
-
il
luogo, la data di inizio e la durata della campagna;
-
la
copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della
campagna;
-
il
cronoprogramma della campagna;
-
i
dati specifici inerenti all’attività (indicazione dei rifiuti trattabili
nell’impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche
e della relativa codifica, quantità dei rifiuti oggetto dell’attività, rifiuti
risultanti dall’attività e loro destinazione, ecc.);
-
la
descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando
una planimetria riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini
dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione delle
tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo
ambientale ed igienico sanitario, i potenziali effetti correlati all’esercizio
dell’impianto, nonché l’indicazione dell’eventuale prossimità ad aree naturali
protette;
-
le
modalità di esercizio (in ordine allo svolgimento della specifica attività,
alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi
all’attività);
-
indicazione
di un Responsabile Tecnico dell’impianto avente i requisiti professionali pari
a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali;
-
copia
delle garanzie finanziarie;
-
qualora
ricorrano i presupposti di cui alla DGR n.119/2002 e s.m.i., copia del Giudizio
inerente allo studio di impatto ambientale.
Nell’esecuzione delle singole campagne
dovranno essere rispettate, in particolare, le seguenti indicazioni:
-
Su
ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro
identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di
trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale
compaia la sigla riportante il relativo modello e numero di matricola e la
dizione: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione
Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del provvedimento costituiti dal numero e
dalla data di emanazione.
-
Le
condizioni di funzionamento dell’Impianto dovranno essere conformi al D.Lgs
4.09.2002, n. 262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”.
-
Per
quanto attiene all’attivazione dell’Impianto in relazione alla componente
rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno,
subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga
richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione
della rumorosità. Dovranno essere, comunque, rispettati i valori limite di
emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.
-
Per
ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà
essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di
esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti
impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra
l’Impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
-
Per
ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo, dovrà
essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e
parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi.
Tutta la documentazione sopra elencata
dovrà essere inviata alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – ed
all’ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti.
Inoltre, la Ditta dovrà:
-
nel
produrre la planimetria del sito utilizzato, individuare esplicitamente le aree
usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime
ottenute;
-
effettuare
sul prodotto ottenuto dopo frantumazione e prima del conferimento a Ditte
preposte per il riutilizzo, opportune analisi chimiche di caratterizzazione;
-
attribuire
il Codice relativo ai rifiuti ottenuti;
-
riportare
sul Registro di Carico e Scarico Rifiuti, i quantitativi relativi ai rifiuti
prodotti e smaltiti;
-
predisporre
idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e delle
materie prime secondarie conferiti, precisando in particolare la Ragione
sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli estremi
dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto impianto.
Tale metodologia operativa si intende
riferita ad ogni campagna di recupero che la Ditta effettuerà.
Sono fatte salve ulteriori e/o diverse
indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento,
agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla
sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla
esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a
classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi
idrici, e a quant’altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.
4.
di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C
parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la produzione di prodotti inerti da
utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché
altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a
recupero e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla legge;
5.
di stabilire che, in ordine
allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le
modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a. devono essere adempiute tutte le
condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b. almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni
campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi
cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel
cui territorio si trova il sito
prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al
Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
c. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e
controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché
le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla
operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d. l’effettuazione delle singole campagne di
attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di
compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di
VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto,
oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva
della procedura di VIA;
6.
di stabilire inoltre, che
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione
dell’impianto:
a. il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b. l’utilizzo dell’impianto deve rispettare
le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle
componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive
comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità
elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c. per l’esecuzione delle singole campagne
di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere
conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto”;
d. le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi
sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse
alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e. deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f. nel caso sia espressamente previsto da
normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g. per ogni singola attività la Ditta dovrà
indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui
verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su
superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano
disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i. in caso di blocco parziale o totale
dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data
comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL,
competenti territorialmente;
j. tutte le attrezzature costituenti
l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al
fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o
sostituzioni necessarie;
k. durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere
sempre disponibile presso l’impianto;
7.
di stabilire altresì, che:
a. la presente autorizzazione ha validità
sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. la garanzia finanziaria prevista dall’art.
208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata
dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto,
deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile,
in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività
stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere
prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della
Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale
vigente;
c. si dovrà ottemperare da parte della Ditta
agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190
(Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione
di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della
Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti,
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del
11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine
al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.;
d. è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e. incaso di cessione dell’attività
autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il
subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la
necessaria
documentazione; le autorizzazioni inerenti
l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di
volturazione abbia esito negativo;
f. la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia,
presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola
campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito
operativo;
8.
di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9.
di prescrivere che all’ingresso
possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita
dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di
discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto
dalla legge;
10.
di fare salve eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di
competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11.
di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12.
di disporre l’invio del
presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché
a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla
Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
14.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini