D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Agenzia Regionale delle Attivita’ Produttive (A.R.A.P.) - Sede legale: Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara (PE) - Sede operativa: Agglomerato industriale di Santa Rufina - 67039 Sulmona (AQ) -D.D. n. DN7/109 del 25.11.2005 e D.D. n. DN3/183 del 04.06.2008 per la realizzazione e l’esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico ubicato all’interno dell’agglomerato industriale di Santa Rufina - Comune di Sulmona (AQ) ed identificato al NCT del Comune di Sulmona (AQ) - Foglio 16 Particella 1919 e Foglio 9 Particella 933 - D.D. n. DPC026/28 del 26/02/2016 - Aggiornamento e chiarimenti delle autorizzazioni regionali - Diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di dare atto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 07/10/2013, del 15/11/2013 e del 02/04/2014, nonché gli ulteriori atti e documenti relativi al procedimento in argomento;

2.      di aggiornare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i. relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, ubicato nell’agglomerato industriale di Santa Rufina - Comune di Sulmona (AQ) ed identificato al NCT del Comune di Sulmona (AQ) - foglio 16 particella 1919 e foglio 9 particella 933, chiarendo che il processo di trattamento dei rifiuti liquidi deve considerarsi univoco e completato con il trattamento della sezione biologica;

3.      di confermare la potenzialità giornaliera dell’impianto per il trattamento chimico-fisico-biologico sotto la soglia delle 50 ton/g specificando che il limite di 50 ton/g è riferito al quantitativo massimo giornaliero che l’impianto può prendere in carico, anche con la finalità di deposito preliminare di rifiuti (nei serbatoi di stoccaggio) per il successivo trattamento;

4.      di recepire in ordine al quadro normativo in materia di scarichi, la pregressa posizione autorizzativa in materia già in capo al Consorzio, oggi A.R.A.P., relativamente alla fase di scarico finale nel corpo idrico superficiale, in seguito a quanto riportato al precedente punto 2), esclusivamente per le attività di gestione dei rifiuti liquidi, in linea con il contenuto delle note del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche  prot.n. 31307 del 19/05/2014 e prot.n. 8137 del 16/02/2016, ferma restando la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi per le attività depurative di acque reflue in capo all’Autorità di cui alla Parte Terza, Titolo III, Capo III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5.      di diffidare l’A.R.A.P. ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., dal proseguire le attività di gestione dei rifiuti, in relazione agli accertamenti qualitativi e quantitativi dell’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila e della Provincia di L’Aquila - Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale, in difformità alle vigenti normative in materia ed alle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i.;

6.      di assegnare il termine di 10 giorni (dieci) dal ricevimento del presente provvedimento, per comunicare al S.G.R. eventuali controdeduzioni e/o documentazione in ordine a quanto sopra indicato specificando che, decorso il termine di cui sopra, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di competenza al fine di ripristinare la funzionalità di trattamento dell’impianto relativamente alla fase di gestione dei rifiuti liquidi,  a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

7.      di dare atto che, per quanto sopra riportato, il presente provvedimento viene notificato all’A.R.A.P. ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

8.      di fare salvi eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;

9.      di stabilire che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;

10.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato all’ARAP, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.;

11.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L’Aquila ed al Servizio Regionale Qualità e Tutela delle Acque e alle altre Autorità competenti;

12.    di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini