Art. 1
(Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia
delle greggi patrimonio culturale regionale)
1. La Regione Abruzzo riconosce il cane
bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà
pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio
patrimonio culturale con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.
2. Il cane bianco italiano da custodia delle
greggi, capolavoro della collettiva e plurimillenaria opera di selezione
genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento
insostituibile nell’attività armentaria ecocompatibile della tradizione
pastorale abruzzese.
Art. 2
(Caratteristiche morfoattitudinali
del cane bianco italiano da custodia delle greggi)
1. Il cane bianco italiano da custodia delle
greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:
a) l’assoluta mancanza di istinto predatorio
e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si
perfeziona nell’istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei
loro riguardi;
b) il ristretto campo di azione inteso sia in
senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario;
c) l’autonomia operativa ossia la capacità
che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con
iniziative proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in
assenza del fattore uomo;
d) una struttura fisica idonea ad affrontare
i predatori delle greggi e le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro
unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo
equilibrio morfologico ed attitudinale.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza
i contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art. 3
(Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle
greggi)
1. La struttura della Giunta regionale
competente in materia di cultura è autorizzata, anche con il sostegno della
struttura competente in materia di agricoltura, con l’ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a
valorizzare il cane bianco italiano da custodia delle greggi.
Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni normative:
a) la legge regionale 16 giugno 1987, n. 31
(Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
b) la legge regionale 6 aprile 1989, n. 26
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e
valorizzazione del cane da pastore abruzzese);
c) il comma 2 dell’articolo 13 della legge
regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R.
29 dicembre 1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale).
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 9 Luglio 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso