Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.

 

Art. 1

(Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale)

 

1.      La Regione Abruzzo riconosce il cane bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.

2.      Il cane bianco italiano da custodia delle greggi, capolavoro della collettiva e plurimillenaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento insostituibile nell’attività armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese.

 

Art. 2

(Caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi)

 

1.      Il cane bianco italiano da custodia delle greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:

a)      l’assoluta mancanza di istinto predatorio e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si perfeziona nell’istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei loro riguardi;

b)      il ristretto campo di azione inteso sia in senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario;

c)      l’autonomia operativa ossia la capacità che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con iniziative proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in assenza del fattore uomo;

d)      una struttura fisica idonea ad affrontare i predatori delle greggi e le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo equilibrio morfologico ed attitudinale.

2.      Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza i contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

 

Art. 3

(Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle greggi)

 

1.      La struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura è autorizzata, anche con il sostegno della struttura competente in materia di agricoltura, con l’ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a valorizzare il cane bianco italiano da custodia delle greggi.

 

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

 

1.      L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Abrogazioni)

 

1.      Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a)      la legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);

b)      la legge regionale 6 aprile 1989, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);

c)      il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale).

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 9 Luglio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso