Art. 1
(Commissari straordinari delle Comunità montane
soppresse)
1.
I
Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 15 quinquies della
legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data
dall’entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari
straordinari delle Comunità montane soppresse.
2.
I
Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di
cui all’articolo 15 quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle
Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture
tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle
liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15 quater e 15 quinquies della l.r. 143/1997.
3.
Gli
atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario
straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che
deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4.
I
Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità
del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a
ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di
estinzione delle Comunità montane di cui all’articolo 15 quinquies,
comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il
termine del 31 dicembre 2016.
5.
I
Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le
operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo
2017 e non sono rinnovabili.
6.
I
Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate
inerenti il mandato.
Art. 2
(Disposizione transitoria)
1. Fino al subentro degli enti destinatari
delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane
sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15 sexies della l.r. 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse
finanziarie stanziate sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato
“Contributo a favore delle Comunità montane”, a favore delle Comunità montane
già soppresse, con esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale
non ricollocato e ai mutui già contratti alla data di
entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle
Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 9 Luglio 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso