Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.

 

 

Art. 1

(Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)

 

1.           I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15 quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall’entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.

2.           I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all’articolo 15 quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15 quater e 15 quinquies della l.r. 143/1997.

3.           Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4.           I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all’articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

5.           I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.

6.           I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

 

Art. 2

(Disposizione transitoria)

 

1.      Fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 sexies della l.r. 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato “Contributo a favore delle Comunità montane”, a favore delle Comunità montane già soppresse, con esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale non ricollocato e ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 9 Luglio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso