Art.
1
(Finalità ed oggetto)
1.
La
presente legge favorisce i processi aggregativi tra comuni aventi una
popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, attraverso la concessione di
contributi straordinari regionali in aggiunta a quelli statali.
Art.
2
(Modifiche alla L.R. 143/1997)
1.
Il
comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme
in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni,
delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni
e Fusioni) è sostituito dal seguente:
“3. Al fine di favorire il miglioramento delle
strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione
un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle
spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione
concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un
contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali,
all’implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:
a) euro 100.000,00 per i comuni con
popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
b) euro 160.000,00 per i comuni con
popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
c) euro 250.000.00 per i comuni con
popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
d) euro 350.000,00 per i comuni con
popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
e) euro 500.000,00 per i comuni con
popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.”.
2.
Dopo
il comma 3 dell’articolo 10 della L.R. 143/1997 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Le
agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di
nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 – 2017 – 2018. Le
agevolazioni decorrono a partire dall’anno successivo al completamento della
procedura di fusione.
3 ter. Le
disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis non si applicano nel caso in cui, a seguito
del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso
risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000
abitanti.
3 quater. Entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito
regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 3.”.
3.
Dopo
il comma 2 dell’articolo 14 della L.R. 143/1997 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Per le
finalità previste dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 10, è autorizzata
la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell’ambito
del nuovo stanziamento denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli
comuni” istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
2016-2018, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1.
2 ter. La spesa
per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00
per l’anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2018.
2 quater. Ai fini
della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa
all’anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale
2016-2018, è apportata, per l’anno 2017, la seguente variazione per competenza:
a)
in aumento: Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”,
Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi
alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 2.600.000,00;
b)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 300.000,00;
c)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e
sistemi informativi”, per euro 300.000,00;
d)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica
regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per
euro 2.000.000,00.
2 quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al
comma 2 ter per la spesa relativa all’anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al
bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l’anno 2018, la
seguente variazione per competenza:
a)
in aumento: Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”,
Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi
alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 1.900.000,00;
b)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 150.000,00;
c)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e
sistemi informativi”, per euro 150.000,00;
d)
in diminuzione: Titolo 1, Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica
regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per
euro 1.600.000,00.
2 sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono
autorizzati nei limiti dell’apposito stanziamento denominato “Spese per
incentivi alle fusioni dei piccoli comuni”, allocato alla Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”,
Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente
determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38, secondo
comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2 septies. L’autorizzazione della spesa di cui al presente
articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente
iscritti sul bilancio regionale.”.
Art.
3
(Clausola valutativa)
1.
La
Giunta regionale, a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Consiglio una relazione annuale dalla quale
emergano lo stato di attuazione, le criticità riscontrate e i risultati degli
interventi di incentivazione alla fusione dei piccoli comuni di cui
all'articolo 10 della L.R. 143/1997. A tal fine, la relazione contiene risposte
documentate ai seguenti quesiti:
a) quali procedure di fusione sono state
avviate e quali sono le caratteristiche degli enti oggetto di fusione;
b) in quale misura le agevolazioni previste
hanno soddisfatto le richieste degli enti locali;
c) in che misura i finanziamenti erogati hanno
contribuito alla riduzione dell’entità dei tributi locali, all’implementazione
e al miglioramento dei servizi erogati.
2. I contenuti della relazione di cui al
comma 1 presentata in Consiglio sono pubblicati nel sito web del Consiglio
regionale.
Art.
4
(Contributo
alle spese di funzionamento della SAGA)
1.
La
Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella
strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli
Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 2015, concede
a favore della SAGA S.p.A., sulla base dei dati finanziari contenuti nel piano
industriale 2015, approvato dall'assemblea della medesima società in data 7
settembre 2015, un contributo di euro 4.000.000,00 alle spese di funzionamento
dell'Aeroporto d'Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse
nazionale ed inserito nel comprehensive network delle
reti europee Ten-T ai sensi del Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea
dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03
(Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).
2.
Gli
oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per
l’esercizio 2016 nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, mediante le
seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle
spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
4.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione delle spese
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
10, Programma 04, Titolo 1, la somma di euro 4.000.000,00 da destinare
all’assegnazione di un contributo di pari ammontare alla SAGA S.p.A., quale
aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03
(Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).
Art.
5
(Contributo
straordinario alla fondazione CIAPI)
1.
La
Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l’implementazione delle
attività formative dell’associazione CIAPI nell’ambito del mercato del lavoro,
concede per l’esercizio finanziario 2016 un contributo straordinario alla
fondazione CIAPI, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 26 aprile
2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e dell’articolo 3 dello statuto
fondazione CIAPI, di euro 850.000,00.
2.
Gli
oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per
l’esercizio 2016 nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, mediante le
seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle
spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
850.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione delle spese
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
15, Programma 02, Titolo 1, la somma di euro 850.000,00 da destinare
all’assegnazione di un contributo straordinario di pari ammontare alla
fondazione CIAPI.
Art.
6
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 5 Luglio 2016
IL PRESIDENTE
Dott
Luciano D’Alfonso